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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17974/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRAP 2006 e IVA, con recupero d'imposta, sanzioni e accessori. Dopo una decisione di primo grado parzialmente favorevole e un appello deciso dalla CTR siciliana con rigetto del ricorso principale della contribuente e accoglimento parziale dell'appello incidentale della stessa, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata pronuncia sulla dedotta invalidità dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 15 l.r. Sicilia n. 21/2003; (2) violazione della medesima disposizione regionale per avere la CTR negato l'applicabilità dell'agevolazione IRAP per asserita incompatibilità con il regime europeo de minimis; (3) omesso esame di fatto decisivo per mancata applicazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, sostenendosi che le sanzioni non erano irrogabili per obiettiva incertezza normativa; (4) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR non avrebbe esaminato la contestazione sulla invalidità delle sanzioni per vizio di motivazione dell'atto. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie; l'Agenzia ha poi comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione e pagato quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato l'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia e il perfezionamento della stessa con il versamento degli importi dovuti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi rigettati, inammissibili o improcedibili, trattandosi invece di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come base dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di violazione di legge relativo all'applicabilità dell'agevolazione IRAP e al regime de minimis.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo relativo all'obiettiva incertezza normativa e alle sanzioni.

  • art. 15 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2003

    Norma agevolativa in materia di IRAP invocata dalla contribuente; la CTR l'aveva ritenuta non applicabile per asserita incompatibilità con il regime europeo de minimis, questione che non viene però vagliata nel merito per intervenuta definizione agevolata.

  • art. 10 della legge n. 212 del 2000

    Invocato dalla contribuente per sostenere la non irrogabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza interpretativa.

  • art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022

    Base della richiesta di sospensione del giudizio in vista dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • art. 11 della L. n. 50/2017

    Richiamato dalla difesa dell'Agenzia quale disciplina della definizione agevolata cui la contribuente avrebbe aderito, con versamento degli importi necessari al perfezionamento.

  • art. 11, comma 10, ultimo periodo, della L. n. 50/2017

    Utilizzato per affermare che, nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, perché tale norma si applica ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non all'estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228

    Richiamato quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria risulta definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata, con perfezionamento tramite pagamento degli importi dovuti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge sulla definizione.
  • L'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione si applica soltanto ai ricorsi rigettati, inammissibili o improcedibili ed è di stretta interpretazione.
  • In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della lite, le censure sulla motivazione della sentenza impugnata e sulla correttezza della decisione di merito restano assorbite e non vengono scrutinati i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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