Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40204/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale, dopo il diniego amministrativo della competente Commissione territoriale e il rigetto del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto che aveva respinto tutte le forme di tutela invocate. Ha riferito di essere fuggito dal Bangladesh perché minacciato da esponenti del partito Awami League, ai quali si sarebbe rifiutato di aderire, e che la sua autovettura, usata per l'attività di trasportatore, era stata incendiata; ha inoltre narrato di essere stato rapito e percosso durante il transito in Libia. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato nullità del procedimento per la delega dell'udienza e dell'istruttoria a un giudice onorario e per la mancata partecipazione alla fase istruttoria di un componente del collegio decidente. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato la valutazione di credibilità del racconto e il preteso omesso approfondimento istruttorio. Con il quinto motivo ha contestato il diniego della protezione umanitaria per non avere il Tribunale valorizzato la permanenza e i maltrattamenti subiti in Libia. Con il sesto motivo ha dedotto l'erronea esclusione della protezione umanitaria e del diritto di asilo costituzionale, sostenendo la propria vulnerabilità e la situazione di insicurezza diffusa nel paese di provenienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla delega al giudice onorario e sulla composizione del collegio, richiamando l'orientamento secondo cui l'audizione del richiedente e l'istruttoria delegata al giudice onorario sono attività legittimamente delegabili e che, nel caso dedotto, la censura sulla bozza del provvedimento era comunque generica e priva di specificità. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere una rivalutazione di merito della credibilità del racconto, non consentita in cassazione, a fronte di una motivazione del giudice di merito ritenuta congrua. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato, basato anche sulla mancata allegazione di concreti elementi di vulnerabilità derivanti dalla permanenza in Libia. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per assoluta mancanza di specificità, non essendo state indicate circostanze concrete idonee a dimostrare la vulnerabilità. Non sono state liquidate spese, e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    atto di costituzione non notificato ... chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc

    Nel rito camerale deciso senza discussione, l'atto di costituzione del Ministero non notificato è irrilevante ai fini della partecipazione all'udienza.

  • art. 360 c.p.c.

    ex art. 360 co 1 n° 0 4 cpc

    Le censure sono state incanalate come motivi di ricorso per cassazione, ma alcune sono state ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità o per richiesta di riesame del merito.

  • art. 102 Cost.

    violazione degli artt. 102, 106, 11 e 25 Cost

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla composizione del giudice, ma la Corte ha escluso la nullità del procedimento.

  • art. 106 Cost.

    violazione degli artt. 102, 106, 11 e 25 Cost

    Richiamato dal ricorrente, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 11 Cost.

    violazione degli artt. 102, 106, 11 e 25 Cost

    Invocato in relazione alla pretesa violazione di norme sovranazionali e processuali.

  • art. 25 Cost.

    violazione degli artt. 102, 106, 11 e 25 Cost

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 47 CEDU

    violazione ... dell'art. 47 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura processuale sulla composizione del giudice.

  • art. 174 c.p.c.

    violazione ... dell'art. 174 cpc

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della delega istruttoria, ma la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 2 L. 46/2017

    nonché dell'art. 2 della L. 46/2017

    Invocato dal ricorrente in relazione alla composizione del giudice, senza accoglimento.

  • art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. n. 116 del 2017

    ai sensi deii'art. 10, commi 10 e 11 del d.lgs. n. 116 del 2017

    La Corte ha ritenuto che l'audizione del richiedente e le attività istruttorie delegate al giudice onorario rientrino tra i compiti delegabili, per analogia con l'assunzione dei testimoni e per l'elencazione esemplificativa dei compiti.

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    violazione e falsa applicazione dell'art. 3 vo 251/2017 e dell'art. 8 DIgs 25/2008

    Richiamato nei motivi relativi all'istruttoria e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a una diversa valutazione di merito.

  • art. 3 d.lgs. 251/2007

    violazione e falsa applicazione dell'art. 3 vo 251/2017

    Invocato per contestare la valutazione di credibilità e l'esame delle dichiarazioni del richiedente.

  • artt. 3, 7, 14 d.lgs. 251/2007

    violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Divo 25/2008, degli artt. 3,7,14 Digs 251/2017

    Richiamati dal ricorrente nel tentativo di contestare il diniego della protezione internazionale e l'apprezzamento delle dichiarazioni.

  • art. 32 d.lgs. 25/2008

    dell'art. 32 Dlgs 25/2008

    Richiamato in relazione alla protezione umanitaria e ai criteri di valutazione della vulnerabilità.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    in relazione agli artt. 24 e 111 Cost

    Invocati a sostegno della doglianza sull'istruttoria e sul contraddittorio, ma non accolti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato con riferimento al contraddittorio e alla regolarità del procedimento, senza esito favorevole.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc

    Invocato per contestare la valutazione probatoria e la credibilità del racconto.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 CPC

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove.

  • art. 19 T.U.I.

    nonché l'art. 19 e 5 comma 6 T.U.I.

    Richiamato per il diniego della protezione umanitaria e del divieto di espulsione/rimpatrio verso situazioni vietate.

  • art. 5, comma 6, T.U.I.

    nonché l'art. 19 e 5 comma 6 T.U.I.

    Invocato quale base normativa per la protezione umanitaria, senza accoglimento.

  • art. 10 Cost.

    in relazione agli articoli 10 comma 1 e comma 3

    Richiamato in relazione al diritto d'asilo costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    nonché dell'articolo 3 CEDU relativamente al riconoscimento della protezione umanitaria

    Invocato per collegare la tutela umanitaria agli obblighi convenzionali e costituzionali.

  • art. 3 CEDU

    nonché dell'articolo 3 CEDU relativamente al riconoscimento della protezione umanitaria

    Richiamato come parametro di tutela contro trattamenti inumani e degradanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    a norma del comma ibis stesso art. 13, se dovuto

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o della credibilità del racconto, se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficientemente argomentata.
  • La delega al giudice onorario per l'audizione del richiedente protezione internazionale e per attività istruttorie analoghe è legittima quando rientra nei compiti delegabili previsti dalla legge; la relativa doglianza non determina nullità automatica del procedimento.
  • Una censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, specialmente quando il provvedimento si fonda su più autonome argomentazioni e il ricorso ne aggredisce solo una.
  • Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede allegazioni specifiche e concrete sulla vulnerabilità individuale; non basta invocare in termini generici la situazione del paese di transito o di provenienza.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: l'assenza di allegazioni concrete o il carattere meramente assertivo del motivo ne determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.