Cassazione Civile, Ordinanza n. 07632/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di gara pubblica e dai conseguenti decreti di concessione di un finanziamento, poi annullati in sede amministrativa. L'istituto beneficiario aveva chiesto di trattenere le somme già erogate dall'amministrazione e, in subordine, il risarcimento del danno per lesione del legittimo affidamento, oltre ulteriori richieste subordinate di compensazione con un indennizzo da ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello ha ritenuto non ripetibile metà delle somme erogate, riconoscendo un risarcimento in misura pari al 50% per affidamento incolpevole. In cassazione l'assessorato ha dedotto: difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, sostenendo la devoluzione al giudice amministrativo; violazione del giudicato amministrativo, sostenendo che l'assenza di colpa della P.A. accertata nel giudizio amministrativo impedisse il riconoscimento del risarcimento; vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello spiegato il presunto concorso di colpa e per non aver considerato il giudicato amministrativo. L'istituto beneficiario, con ricorso incidentale, ha contestato il rigetto della pretesa di trattenere integralmente le somme erogate, sostenendo che il rapporto sorto con il decreto di finanziamento fosse assimilabile a un rapporto a esecuzione continuata e che le prestazioni già eseguite non potessero essere travolte dalla caducazione; ha inoltre censurato la riduzione del risarcimento per concorso di colpa e denunciato omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'assessorato sia il ricorso incidentale dell'istituto beneficiario. Ha confermato che la domanda risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del destinatario di un provvedimento ampliativo illegittimo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la causa petendi non è l'illegittimità del provvedimento, ma la violazione delle regole di correttezza e buona fede nel comportamento dell'amministrazione. Ha poi ritenuto inammissibili e infondati i motivi dell'assessorato relativi al giudicato amministrativo, al concorso di colpa e al vizio motivazionale, osservando che il giudicato richiamato riguardava un diverso rapporto processuale e che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente la quantificazione del danno nella misura del 50%. È stato rigettato anche il ricorso incidentale: la caducazione degli atti di concessione del finanziamento comportava la restituzione dell'indebito, mentre le censure sulla spettanza del risarcimento e sulla quantificazione della metà del danno investivano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Il motivo incidentale sulla domanda di arricchimento senza causa è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, ma la Corte ha escluso che la domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento vi rientri
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, d.lgs. 104/2010
invocato per la giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di procedure di gara, ma ritenuto non decisivo rispetto alla domanda risarcitoria proposta
richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di giurisdizione
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato amministrativo, ma la Corte ha rilevato che quel giudicato riguardava un rapporto diverso da quello oggetto del presente giudizio
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sulla stabilità del giudicato
richiamato dal ricorrente principale nel contesto della responsabilità risarcitoria, ma non decisivo ai fini della decisione
richiamato dal ricorrente principale in tema di liquidazione del danno
la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del concorso di colpa del danneggiato operata dal giudice d'appello nella quantificazione del risarcimento
richiamato in relazione alla domanda di restituzione delle somme erogate a seguito della caducazione dei decreti di finanziamento
richiamato nel ricorso principale, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva
richiamato nel ricorso principale con riferimento alla liquidazione del danno
citato nella ricostruzione dei fatti di causa, in relazione alla richiesta di compensazione tra il credito restitutorio e il preteso credito risarcitorio
richiamato con riferimento alla domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento; il relativo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito
invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2041 c.c., ma il motivo è rimasto assorbito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha ribadito che è sindacabile solo l'anomalia motivazionale radicale
richiamato per il deposito della memoria in sede camerale
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno proposta dal destinatario di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato può appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario quando la lesione dedotta non deriva dall'illegittimità del provvedimento in sé, ma dalla violazione dell'affidamento incolpevole e delle regole di correttezza e buona fede nel comportamento dell'amministrazione.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio amministrativo non è automaticamente opponibile in un giudizio civile se riguarda un rapporto soggettivo o una pretesa diversa da quella dedotta tra le parti del processo civile.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre argomenti non pertinenti rispetto alla reale base logica della decisione.
- In sede di cassazione non è sindacabile la mera valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla quantificazione del danno, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Quando la caducazione di atti concessori produce effetto restitutorio, la pretesa di trattenere le somme già percepite non può essere opposta in contrasto con il giudicato che abbia espressamente previsto l'effetto caducatorio dei provvedimenti presupposti.
- La domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento resta assorbita se il giudice accoglie la domanda di rango poziore fondata sulla responsabilità per lesione dell'affidamento.
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