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Legge

L.R. Piemonte 13/2017

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte le strutture ricettive extralberghiere, definendone tipologie, requisiti, procedure di avvio, classificazione, controlli e sanzioni. Include anche locazioni brevi e turistiche con CIN e CIR, ma molte disposizioni operative diventano applicabili solo dopo il regolamento attuativo. Prevede transitori per strutture già esistenti e abrogazioni differite.

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere in Piemonte

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere in Piemonte

La legge regionale piemontese riordina l’ospitalità extralberghiera, definendo tipologie, requisiti, denominazioni, procedure amministrative, controlli e sanzioni. Regola anche le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche, con obblighi informativi, statistici e fiscali, e rinvia a un regolamento attuativo per molte specifiche operative.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove le strutture ricettive extralberghiere per valorizzare il turismo nei beni naturalistici, ambientali e culturali, aumentare la competitività dell’offerta regionale e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche pubblico non più utilizzato a fini istituzionali. La disciplina si applica alle attività di ospitalità temporanea, esercitate in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, nelle seguenti tipologie:

  • affittacamere e locande;
  • bed and breakfast;
  • case e appartamenti vacanze e residence;
  • residenze di campagna;
  • case per ferie;
  • ostelli.

Tipologie ricettive e relative caratteristiche

Affittacamere e locande

Gli affittacamere sono strutture composte da camere con accesso indipendente, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati dello stesso stabile, senza uso di cucina da parte dell’ospite. Possono essere gestiti:

  • in forma non imprenditoriale, con limite di due appartamenti, tre camere e sei posti letto complessivi, senza servizi aggiuntivi né somministrazione di alimenti e bevande, salvo i servizi di ospitalità turistica previsti dalla legge;
  • in forma imprenditoriale, con limite di due appartamenti, sei camere e dodici posti letto complessivi, con pernottamento e, se previsto, somministrazione di alimenti e bevande e servizi di ospitalità turistica.

Le strutture possono usare le dizioni “room rental” o “guest house”; se viene offerta anche la somministrazione di alimenti e bevande può aggiungersi “food and beverage”. Se sono annesse a un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e ubicate in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di “locanda”. In questo caso, la somministrazione di alimenti e bevande implica gestione imprenditoriale.

Bed and breakfast

I bed and breakfast sono strutture gestite da privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell’abitazione di residenza oppure di altro immobile in cui hanno domicilio, offrendo pernottamento e prima colazione in un’unica unità immobiliare nel corso dell’anno solare. Possono essere:

  • non imprenditoriali, con gestione saltuaria e non continuativa, fino a tre camere e sei posti letto, con i servizi di ospitalità turistica;
  • imprenditoriali, con carattere continuativo, abituale e professionale, fino a sei camere e dodici posti letto, con i servizi di ospitalità turistica.

È comunque necessaria una camera da letto riservata al titolare.

Case e appartamenti vacanze e residence

Le case e appartamenti vacanze (CAV) sono unità abitative di civile abitazione arredate, con servizi igienici e cucina autonoma, date in uso a turisti senza somministrazione di alimenti e bevande e senza servizi alberghieri centralizzati, salvo i servizi di ospitalità turistica previsti dalla legge. Devono essere offerte nella loro interezza e non possono contenere locali riservati stabilmente al titolare o ad altri soggetti.

La gestione può essere:

  • diretta, da parte di proprietari imprenditori turistici, singoli o associati, o appartenenti a consorzi o cooperative turistiche;
  • indiretta, tramite affidamento a imprenditori, agenzie o intermediari immobiliari, società di gestione immobiliare o soggetti di consorzi/cooperative turistiche, mediante convenzione con contenuti minimi stabiliti dal regolamento.

Possono usare le denominazioni “casa vacanza” o “appartamento vacanza” a fini promozionali. La denominazione “residence” è consentita solo se ricorrono cumulativamente:

  • almeno otto appartamenti in immobili a corpo unico o in più corpi di un unico complesso residenziale, senza promiscuità con altri appartamenti privati;
  • offerta di tutti i servizi di ospitalità turistica;
  • presenza di un locale per ricevimento ospiti e portineria.

Case per ferie

Le case per ferie sono strutture per soggiorni temporanei di persone singole o gruppi, gestite per finalità sociali, culturali, religiose o sportive da soggetti privati, enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per dipendenti e familiari. Possono ospitare, tramite convenzione, anche dipendenti e familiari di altre aziende o enti.

Le denominazioni aggiuntive previste sono:

  • “foresterie”, per strutture annesse a collegi, convitti, istituti religiosi;
  • “centri soggiorno”, per strutture volte all’accoglienza e all’ospitalità per turismo sociale, educativo e sportivo.

Per i centri soggiorno possono aggiungersi:

  • “vacanza” o “colonia estiva/invernale”, per l’ospitalità di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado;
  • “studio”, per finalità educative e formative con attrezzature didattiche e convegnistiche;
  • “sportivo”, per finalità di promozione sportiva e benessere fisico;
  • “eventi”, per ospitalità occasionale in occasione di eventi eccezionali o manifestazioni locali, per un massimo di 60 giorni l’anno.

È consentita la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro accompagnatori e a chi utilizza la struttura secondo la sua finalità.

Ostelli

Gli ostelli sono strutture per soggiorno e pernottamento temporaneo, prevalente di giovani e accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, enti o associazioni senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità economica. È consentita la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro accompagnatori e a chi utilizza la struttura secondo la sua finalità.

Residenze di campagna

Le residenze di campagna sono strutture ubicate in ville padronali, casali o case coloniche in contesti di valore naturalistico e paesaggistico, fuori dai centri urbani, gestite in forma imprenditoriale. L’offerta può comprendere:

  • pernottamento in camere o appartamenti con cucina autonoma, fino a 30 posti letto;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • attività ludico-ricreative e sportive finalizzate alla valorizzazione del territorio rurale;
  • servizi di ospitalità turistica e complementari.

Le camere o gli appartamenti possono trovarsi anche in immobili limitrofi dello stesso nucleo rurale, su una pertinenza di terreno di almeno 2.000 metri quadrati. Le residenze di campagna non sono annesse ad aziende agricole e non sono gestite da imprenditori agricoli. È ammessa la denominazione “country house”.

Soluzioni ricettive innovative

La Regione consente di individuare soluzioni turistico-ricettive innovative anche in aree o strutture diverse da quelle tipizzate, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento attuativo.

Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche

La legge disciplina anche le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo, per esigenze di trasparenza del mercato, coordinamento dei dati e contrasto all’ospitalità irregolare. Tali locazioni sono soggette a:

  • codice identificativo nazionale (CIN), attribuito tramite banca dati delle strutture ricettive (BDSR) secondo la normativa statale;
  • codice identificativo regionale (CIR), attribuito su istanza mediante procedura informatizzata regionale.

Le locazioni per finalità turistiche possono riguardare unità abitative, porzioni con servizi igienici e cucina autonoma, o singole camere, con dotazioni tipiche dell’abitazione civile; non possono prevedere servizi accessori e complementari, salvo i servizi di ospitalità turistica, che sono ammessi solo se la pulizia e il cambio biancheria avvengono prima dell’inizio del rapporto e il ricevimento non è svolto in apposito locale.

Le locazioni possono essere gestite:

  • direttamente;
  • indirettamente da agenzie, società di intermediazione, mandatari, sublocatori e portali telematici.

La gestione assume carattere imprenditoriale quando sono destinate più di quattro unità immobiliari dello stesso titolare, ovunque ubicate.

Gli adempimenti richiesti ai fini statistici e amministrativi sono:

  • comunicazione o SCIA al comune/SUAP, secondo il regolamento attuativo;
  • comunicazione giornaliera degli ospiti per le locazioni brevi;
  • trasmissione mensile dei dati sui flussi turistici; per locazioni superiori a 30 giorni è ammessa la stima del dato medio mensile;
  • riscossione e trasmissione dell’imposta di soggiorno, se istituita;
  • per le gestioni tramite portali telematici, assolvimento degli adempimenti fiscali e dell’imposta di soggiorno secondo le modalità convenute con i comuni.

Servizi di ospitalità turistica e locali accessori

Nelle strutture extralberghiere, durante il soggiorno e ad ogni cambio ospite, devono essere garantiti i servizi base di ospitalità turistica:

  • pulizia delle camere o degli appartamenti;
  • fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
  • fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei periodi di accensione secondo la classificazione climatica comunale;
  • assistenza, manutenzione e riparazioni;
  • ricevimento ospiti, anche informatizzato.

Le strutture possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori, senza servizi e personale alberghiero, purché la gestione sia complementare all’ospitalità e non configuri un cespite autonomo di ricavo. In tal caso, la struttura assume comunque carattere imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva.

Denominazioni aggiuntive e classificazione

Le strutture extralberghiere possono usare la denominazione aggiuntiva di “residenza d’epoca” se:

  • sono in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico sottoposti a vincolo culturale;
  • sono dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico.

Possono altresì usare la denominazione “posto tappa” se si trovano lungo itinerari riconosciuti dalla Regione e offrono servizi turistici peculiari definiti dal regolamento.

Le strutture sono classificate sulla base di standard qualitativi riferiti a:

  • contesto ambientale;
  • dotazione strutturale;
  • professionalità;
  • servizi complementari.

Devono inoltre dotarsi di un marchio grafico o logo identificativo. È vietato usare denominazioni o loghi diversi da quelli previsti dal regolamento o idonei a creare confusione sulla legittimazione all’attività.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

Per avviare una struttura extralberghiera, esclusi i casi di locazioni turistiche, è necessaria la SCIA telematica al SUAP del comune competente. La segnalazione va presentata su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

L’esercizio dell’attività richiede:

  • requisiti soggettivi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e antimafia;
  • requisiti di prevenzione incendi;
  • requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari vigenti.

Il SUAP trasmette la SCIA ad ASL, Città metropolitana di Torino, provincia e ATL competenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente nella struttura.

Ogni variazione dei dati contenuti nella SCIA va comunicata al SUAP entro 10 giorni. Gli operatori devono inoltre adempiere a:

  • comunicazione giornaliera degli ospiti;
  • trasmissione mensile dei flussi turistici;
  • comunicazione annuale di caratteristiche e prezzi e loro esposizione al pubblico; in difetto restano confermati prezzi massimi e caratteristiche dell’anno precedente;
  • stipula di una polizza di responsabilità civile adeguata alla capacità ricettiva e comprensiva di eventuali locali, aree esterne e impianti pertinenziali.

Sospensione e cessazione dell’attività

L’esercizio senza SCIA comporta cessazione dell’attività e sanzione. Se mancano i requisiti o i presupposti, si applica la disciplina generale della SCIA.

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria devono essere comunicate secondo le regole della variazione SCIA. La sospensione non può superare 12 mesi, prorogabili dal comune di altri 12 mesi; oltre tale limite l’attività si considera cessata. Il periodo massimo di sospensione, inclusa la proroga, è utilizzabile nell’arco di un quinquennio rinnovabile ciclicamente.

In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o a stato di emergenza, la Giunta regionale può derogare a tali limiti, anche per singole parti del territorio. Per l’emergenza Covid-19 i termini di sospensione sono stati sospesi.

Requisiti tecnici, igienico-sanitari e regolamento attuativo

Il regolamento di attuazione, da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina in dettaglio:

  • destinazione urbanistica degli immobili;
  • criteri di recupero del patrimonio edilizio esistente e degli immobili pubblici dismessi o inutilizzati;
  • requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità;
  • standard minimi per la classificazione;
  • marchio grafico e relativo uso;
  • requisiti e modalità di esercizio delle attività, distinguendo tra imprenditoriale e non imprenditoriale;
  • periodi di apertura annuale, stagionale o con altre modalità;
  • contenuti e modalità di invio della modulistica relativa alle locazioni brevi;
  • modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica;
  • caratteristiche dei servizi dei “posti tappa”;
  • contenuti minimi delle convenzioni per le case per ferie;
  • caratteristiche dei contesti ambientali per le residenze di campagna;
  • caratteristiche tecniche e operative delle soluzioni ricettive innovative;
  • contenuti minimi delle convenzioni per gestione indiretta di CAV e residence.

Vigilanza, controlli e sanzioni

I comuni, anche associati, e gli altri soggetti competenti esercitano la vigilanza sull’osservanza della legge e del regolamento, ferma la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio ogni due anni, una relazione sull’attività svolta nel biennio precedente.

Le sanzioni amministrative principali prevedono, tra l’altro:

  • da 2.000 a 10.000 euro per mancata trasmissione della modulistica sulle locazioni brevi e turistiche;
  • sanzioni statali per violazioni su CIN e requisiti di sicurezza nelle locazioni brevi e turistiche;
  • da 2.000 a 6.000 euro per esercizio senza SCIA;
  • da 250 a 1.000 euro per violazioni sugli obblighi di comunicazione/variazione, cessazione o sospensione e uso del logo;
  • da 1.000 a 2.500 euro per attribuzione di classificazione diversa da quella assegnata;
  • da 1.500 a 3.000 euro per violazioni sugli obblighi di imposta di soggiorno, sul marchio identificativo e sui divieti di uso di denominazioni/loghi non consentiti;
  • da 250 a 2.500 euro per superamento dei limiti di ricettività o di somministrazione;
  • da 300 a 3.000 euro per altre violazioni del regolamento attuativo.

In caso di reiterata violazione, il comune o altro soggetto competente può disporre sospensione o cessazione dell’attività, salvo le violazioni relative alla modulistica delle locazioni brevi e turistiche e alla disciplina CIN/sicurezza.

Disposizioni transitorie

Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo devono adeguarsi entro 180 giorni alle nuove regole su denominazione, classificazione, marchio e loghi, tramite la modulistica regionale.

Le strutture denominate “case per ferie” e “ostelli per la gioventù” già esistenti conservano i requisiti tecnici e igienico-sanitari previgenti; per gli interventi successivi vale il regolamento attuativo.

Le altre strutture extralberghiere già esistenti conservano i requisiti tecnici e igienico-sanitari previgenti, salvo quelle di cui sopra, con disciplina delle ristrutturazioni affidata al regolamento.

Le strutture denominate “residence” già esistenti conservano la denominazione anche se non raggiungono il numero minimo di appartamenti richiesto dalla nuova disciplina.

Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo non si applicano numerose disposizioni sostanziali della legge, tra cui quelle sulle tipologie ricettive, sui servizi, sulla classificazione e su alcune sanzioni.

Per chi, alla data di entrata in vigore della legge, esercitava attività di casa per ferie o casa appartamento vacanze destinata a persone in situazione di disagio abitativo continua ad applicarsi la normativa previgente fino alle nuove disposizioni in materia di edilizia sociale, con esonero dagli obblighi di comunicazione dei flussi turistici.

Modifiche ad altre leggi regionali e abrogazioni

La legge sostituisce l’oggetto della normativa regionale sui requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive e amplia la disciplina sulla pubblicità dei prezzi e caratteristiche includendo le strutture extralberghiere.

Sono previsti numerosi abrogazioni e abrogazioni differite, in particolare verso la precedente legge regionale del 1985 sulle strutture extralberghiere e il relativo regolamento attuativo, nonché verso altre disposizioni regionali in materia turistica. Alcune norme restano in vigore fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Regime finanziario

La legge prevede che non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Eventuali atti attuativi che configurino aiuti di Stato devono essere notificati secondo la disciplina europea, salvo esenzioni o regime de minimis.

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