Cassazione Civile, Ordinanza n. 17250/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due distinti giudizi tributari sorti dopo la fusione di due A.S.L. e la conseguente presentazione del modello 770/2009 relativo all'anno d'imposta 2008. In un primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, era stata rideterminata la pretesa relativa a ritenute Irpef operate e non versate. Nel presente giudizio, invece, veniva impugnato l'atto di irrogazione delle sanzioni per la presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dal termine, condotta equiparata all'omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 471/1997. La CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ritenendo, in sostanza, che tra le parti vi fosse stata una transazione o un accordo sulla definizione della lite, anche alla luce dell'assenza di opposizione dell'Ufficio nel verbale di udienza. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto due ricorsi: uno avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, denunciando errore nel non aver considerato che si trattava solo di un improprio uso del termine 'transazione' per indicare un accordo processuale; l'altro avverso la sentenza di merito, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 46, 48 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2 d.lgs. n. 471/1997, perché non vi era alcuna transazione né conciliazione rituale, la lite non riguardava il medesimo fatto già definito nel diverso giudizio sulle ritenute non versate, e dunque non poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere né esclusa la sanzione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha rigettato integralmente il ricorso proposto contro la sentenza resa in revocazione, ritenendo che l'errore denunciato non fosse un errore di fatto revocatorio ma un errore di interpretazione degli atti processuali e quindi, semmai, un errore di giudizio. Quanto al ricorso contro la sentenza di merito, ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato con rinvio la sentenza della CTR nella parte relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e alla conseguente definizione della lite, affermando che non risultava alcuna transazione né un valido atto conciliativo, e che il giudizio doveva invece proseguire per la determinazione delle sanzioni per omessa/ultratardiva dichiarazione, da calcolarsi sul reale ammontare delle ritenute non versate come già definitivamente accertato nel parallelo giudizio. In sostanza, la statuizione di cessazione della materia del contendere è stata eliminata e la causa è stata rinviata al giudice di merito per il nuovo esame della quantificazione sanzionatoria.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra violazione di legge e nullità processuale.
la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta fondata quanto alla sentenza di merito, poiché la CTR ha deciso su una presunta transazione non risultante dagli atti.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio è definito come falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo incontrovertibilmente escluso o affermato dagli atti.
richiamato in tema di revocazione delle sentenze tributarie, nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c.
artt. 46, 48 e 48-bis d.lgs. n. 546/1992
sono gli strumenti processuali rilevanti per la cessazione della materia del contendere e la conciliazione; non risultano però utilizzati nel caso concreto.
richiamato nel terzo motivo del ricorso di merito, poi assorbito.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni è equiparata alla dichiarazione omessa ai fini sanzionatori.
richiamato incidentalmente per distinguere le sanzioni per omesso versamento da quelle per omessa dichiarazione.
la Corte esclude che l'obbligazione tributaria e l'atto impositivo possano essere definiti mediante transazione civilistica.
art. 24 Cost.
richiamato nel terzo motivo del ricorso di merito, poi assorbito.
art. 32 Cost.
richiamato nel terzo motivo del ricorso di merito, poi assorbito.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia falsamente percepito un fatto incontestabilmente risultante dagli atti o ne abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza contro il dato processuale; non ricorre quando la censura investe l'interpretazione degli atti o la valutazione giuridica delle risultanze processuali.
- La cessazione della materia del contendere in ambito tributario richiede un effettivo sopravvenire di una causa estintiva della lite o un valido strumento processuale di definizione; non è sufficiente un generico richiamo ad accordi informali o a una impropria qualificazione come 'transazione' di una mera non opposizione in udienza.
- L'obbligazione tributaria ha natura indisponibile e l'atto impositivo, quale atto autoritativo unilaterale, non può essere validamente estinto mediante transazione civilistica; la definizione della lite può avvenire solo attraverso gli strumenti tipici previsti dalla disciplina tributaria, come l'annullamento in autotutela o la conciliazione giudiziale.
- La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni è giuridicamente equiparata all'omessa dichiarazione e dà luogo a un autonomo titolo sanzionatorio distinto dalle sanzioni per omesso versamento dei tributi, anche se la quantificazione della sanzione può essere parametrata all'effettivo ammontare del tributo non versato.
- Non vi è duplicazione sanzionatoria quando le sanzioni colpiscono condotte diverse e contenute in provvedimenti distinti, anche se riferite allo stesso periodo d'imposta o collegate tra loro sul piano fattuale.
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