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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07275/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'asserito inadempimento di una convenzione urbanistica: la società proprietaria di immobili sosteneva che il Comune non avesse realizzato un percorso pedonale interno al comparto edificatorio, opera ritenuta essenziale per la funzionalità e valorizzazione del complesso immobiliare. Il giudice di primo grado aveva accertato l'inadempimento dell'ente e lo aveva condannato al risarcimento del danno; la Corte d'appello, con sentenza parziale non impugnata sul punto della responsabilità, aveva poi confermato l'an debeatur e, previa rinnovazione di c.t.u., rideterminato il quantum riconoscendo anche danni maturati dopo la sentenza di primo grado. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello accolto la domanda di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado, in difetto dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché il giudice di merito avrebbe recepito la c.t.u. di secondo grado pur in contrasto con i criteri indicati nell'ordinanza istruttoria; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla metodologia seguita dal c.t.u. e alle osservazioni del consulente di parte; (4) violazione di norme urbanistico-edilizie (tra cui artt. 24, 34-bis e 37 d.P.R. 380/2001 e art. 35, comma 20, l. 47/1985) per avere ritenuto che gli abusi edilizi riscontrati sugli immobili della società non incidessero sulla commerciabilità e sul valore venale; (5) violazione degli artt. 169 c.p.c., 77 disp. att. c.c., 113 e 115 c.p.c. per avere la Corte deciso senza la produzione del fascicolo di parte e dei documenti indicati a sostegno della domanda risarcitoria. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, perché i danni successivi alla sentenza di primo grado sono risarcibili in appello se dello stesso titolo e della stessa natura di quelli già dedotti e se provati anche per presunzioni; ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, delle risultanze peritali e della motivazione, oltre i limiti del giudizio di legittimità; ha respinto il quinto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva deciso sulla base della c.t.u. e delle prove ritualmente disponibili, nel rispetto del principio di disponibilità delle prove. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretto l'approdo della Corte d'appello sia quanto alla risarcibilità in appello dei danni ulteriormente maturati dopo la sentenza di primo grado, sia quanto alla valutazione della c.t.u. e alla quantificazione del danno, escludendo i vizi di motivazione e di omessa pronuncia prospettati dal ricorrente. Ha inoltre confermato che la decisione di merito non era fondata su produzioni mancanti ma sulle risultanze peritali e su un capo già coperto da giudicato interno relativo alla responsabilità dell'ente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori e spese forfettarie, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda di risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza di primo grado può essere esaminata in appello se i nuovi danni sono della stessa natura e derivano dal medesimo titolo già dedotto in primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i danni ulteriori grava sulla parte che li richiede e può essere assolto anche per presunzioni quando la causa dannosa continui a produrre effetti nel tempo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul modo di valutare le prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare insufficienza o dissenso rispetto alla c.t.u.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o presenta contrasti irriducibili.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito e non può essere invocata per contestazioni processuali sulla consulenza o sulle osservazioni delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e riconducibili ai vizi tipici; non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o formulare censure generiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale di legittimità.

  • art. 169 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la decisione non dipendeva dalle produzioni asseritamente mancanti perché la Corte d'appello ha deciso sulla base degli atti disponibili e della c.t.u.

  • art. 77 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di documenti, ma senza decisività nel caso concreto.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza delle irregolarità edilizie, ma la Corte d'appello aveva accertato che le difformità erano sanate o comunque inidonee a incidere su commerciabilità e valore.

  • art. 35, comma 20, l. 47/1985

    Richiamato come norma sulla regolarizzazione edilizia, senza che la censura superasse il vaglio di specificità in cassazione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la doglianza un tentativo di ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In appello possono essere domandati anche i danni maturati dopo la sentenza di primo grado, purché siano della stessa natura e derivino dal medesimo titolo già dedotto, e purché la permanenza della causa dannosa e l'invarianza della situazione di fatto risultino provate, anche per presunzioni.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: è deducibile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla consulenza tecnica.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione di merito; non è configurabile per il mancato esame di osservazioni tecniche o processuali formulate contro una consulenza.
  • La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile se si risolve in una critica generica o in una richiesta di nuova valutazione del fatto senza indicare con precisione il contenuto della sentenza asseritamente contrastante con la norma invocata.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulle risultanze della c.t.u. e sugli atti ritualmente disponibili, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta di per sé nullità della sentenza se la causa è comunque decisa sulla base del materiale probatorio legittimamente acquisito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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