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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02306/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È rimasto assorbito il primo motivo, relativo al dedotto difetto parziale di giurisdizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a vari tributi e il ricorso era stato accolto in primo grado. In appello, l'agente della riscossione aveva proposto impugnazione tramite un avvocato del libero foro, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo non consentito tale patrocinio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva l'omessa declaratoria del difetto di giurisdizione per alcune cartelle non aventi natura tributaria; il secondo censurava la decisione d'appello per violazione della disciplina sulla rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la possibilità di avvalersi di un legale del libero foro.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge processuale per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che per alcune cartelle il giudice tributario avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... nonché dell'agente della riscossione ... sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"

    La norma è stata letta come conferma della possibilità per l'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo come parte del quadro normativo sul patrocinio nel processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo come parte del quadro normativo sul patrocinio nel processo tributario.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ..."

    La Corte lo ha interpretato nel senso che l'Agenzia può avvalersi anche di avvocati del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione e dagli atti generali.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    "L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa ..."

    È stata richiamata per chiarire che l'avvalimento dell'Avvocatura è obbligatorio solo nei casi riservati da disposizione o convenzione; fuori da tali casi opera la facoltà di ricorrere ad avvocati del libero foro.

  • art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come parametro del rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici per l'affidamento degli incarichi legali.

  • art. 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come parametro del rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici per l'affidamento degli incarichi legali.

  • art. 1, comma 5, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    "Il comitato di gestione ... delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale ..."

    Citato per individuare gli atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente.

  • art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58

    "Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ... si interpreta nel senso che ..."

    Norma di interpretazione autentica letta nel senso che l'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l'ente intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, non quando l'Avvocatura sia indisponibile.

  • art. 60 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato per l'approvazione del regolamento di amministrazione dell'ente.

Massime di principio

  • Quando la disciplina convenzionale dell'ente distingue le controversie riservate all'Avvocatura dello Stato da quelle affidabili a dipendenti o avvocati del libero foro, la scelta del patrocinio segue una ripartizione binaria delle fattispecie e non richiede ulteriori formalità se la controversia rientra nel secondo gruppo.
  • Nei casi in cui la convenzione o gli atti generali consentono il ricorso ad avvocati del libero foro, la costituzione in giudizio tramite tale patrocinio è valida senza necessità di una specifica delibera autorizzativa o di separata documentazione sul punto.
  • L'eventuale mancata allegazione della convenzione o degli atti interni non comporta invalidità della costituzione, se i presupposti dell'avvalimento risultano implicitamente dalla scelta processuale dell'ente e dagli atti generali pubblicamente conoscibili.
  • La norma di interpretazione autentica sul patrocinio dell'agente della riscossione va letta restrittivamente: l'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera solo quando l'ente voglia derogare alla riserva convenzionale dell'Avvocatura, non quando l'Avvocatura non assuma il patrocinio per indisponibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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