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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12907/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato gli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005: l'Agenzia aveva contestato la deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da Cave Rocca s.r.l. e da Estro Costruzioni s.r.l., riettificando IVA, IRAP e imputando redditi ai soci di una società di persone

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale per i conseguenti provvedimenti e per la liquidazione delle spese. In particolare la Corte ha stabilito che la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all'IRAP essendo quest'ultima non soggetta a sanzioni penali; sono invece stati ritenuti infondati il primo e il terzo motivo, mentre il quarto è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 223/2006 (art. 37, commi 24-25) e modifiche introdotte

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

    Il raddoppio dei termini nasce dal riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; rileva la mera configurabilità astratta del reato ai fini dell'estensione del termine di accertamento

  • D.P.R. n. 600/1973 (art. 43)

    L'articolo, nella versione integrata dal decreto-legge 223/2006, disciplina il raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste obbligo di denuncia per reati tributari; la Corte ha richiamato l'applicazione anche nei confronti dei soci di società di persone in quanto l'accertamento è unitario

  • D.P.R. n. 633/1972 (art. 57)

    Analoga previsione in materia di IVA sul raddoppio dei termini quando sussiste obbligo di denuncia per reati previsti dal d.lgs. 74/2000

  • Decreto legislativo n. 74/2000 (art. 1 e disposizioni generali sui reati tributari)

    Indica le fattispecie penali tributarie la cui astratta configurabilità può determinare l'ampliamento dei termini di accertamento ex norme sopra richiamate

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2011

    Principi: il raddoppio consegue dal mero riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia indipendentemente dall'effettiva denuncia o azione penale; l'obbligo di denuncia sorge quando si possono individuare con sicurezza gli elementi del reato; il giudice tributario deve vagliare autonomamente la presenza dell'obbligo di denuncia

  • Art. 2697 cod. civ. e art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Regole sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che l'amministrazione può fondare l'accertamento su elementi presuntivi ed indagini; la prova contraria offerta dal contribuente deve essere idonea a superare le presunzioni

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento si applica quando sussistono, anche in astratto, fatti che integrano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati previsti dal d.lgs. 74/2000; non è necessaria una condanna o una denuncia formale
  • L'estensione del raddoppio ai soci di società di persone è giustificata dall'unitarietà dell'accertamento: l'accertamento nei confronti della società costituisce presupposto per le rettifiche sui soci
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché tale imposta non prevede sanzioni penali; per l'IRAP restano pertanto i termini ordinari di decadenza
  • Quando sono contestate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti l'amministrazione può fondare l'accertamento su elementi presuntivi e su dichiarazioni di terzi emerse in accertamenti: il contribuente deve offrire prova specifica e documentale per confutarle; mere deduzioni generiche o comparazioni ipotetiche sono inidonee
  • Le dichiarazioni rese da terzi negli atti di constatazione possono avere valore probatorio, ma la loro attendibilità va valutata caso per caso insieme ad altri elementi
  • In caso di errore di diritto o applicazione normativa da parte del giudice tributario la cassazione può annullare e rinviare la causa per nuovo esame, anche per la liquidazione delle spese

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