Cassazione Civile, Ordinanza n. 35322/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
Una proprietaria di immobile confinante ha convenuto in giudizio la società vicina sostenendo che questa, dopo aver demolito un precedente fabbricato ad uso alberghiero e realizzato nel 2006 un edificio residenziale, avesse eseguito l'intervento senza rispettare le distanze legali e regolamentari dal confine e tra edifici. Il tribunale, sulla base di una CTU, aveva accolto solo in parte la domanda, ordinando l'arretramento di alcune porzioni dell'edificio e liquidando un danno. In appello la decisione era stata riformata in senso sfavorevole alla società costruttrice: la Corte territoriale aveva disposto una nuova CTU e aveva qualificato l'intervento come "nuova costruzione" e non come demolizione e ricostruzione/ristrutturazione, valorizzando la difformità di sagoma e di volume rispetto al fabbricato preesistente, con conseguente applicazione delle distanze previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ordine di demolizione delle parti non conformi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per avere la Corte d'appello recepito una CTU che avrebbe utilizzato documenti e valutazioni estranei al primo grado e compiuto accertamenti e qualificazioni giuridiche improprie; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e di rilievi del consulente di parte; con il terzo motivo ha censurato la violazione/falsa applicazione della disciplina urbanistico-edilizia sulla qualificazione dell'intervento, invocando il d.P.R. 380/2001, la normativa regionale, la circolare ministeriale, le NTA del piano particolareggiato e il d.m. 14.9.2005. La parte resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta omessa motivazione su un fatto decisivo relativo alla volumetria del fabbricato preesistente, richiamando una precedente sentenza del TAR Abruzzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla qualificazione dell'intervento edilizio alla luce della disciplina urbanistica sopravvenuta e della necessità di rivalutare il rapporto tra demolizione/ricostruzione, nuova costruzione, sagoma e volume. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e integrale valutazione dell'intervento edilizio alla luce della normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte. Sono rimasti assorbiti il primo e il secondo motivo del ricorso principale, nonché il motivo del ricorso incidentale condizionato. Il giudice del rinvio è stato inoltre incaricato di provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della denunciata nullità per difetto di motivazione
richiamato dalla ricorrente in relazione all'asserito uso in appello di elementi nuovi
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio
richiamato dalla ricorrente sotto il profilo del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
norma centrale per distinguere ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione; la Corte evidenzia la necessità di applicare anche la disciplina sopravvenuta introdotta nel 2020
art. 30, comma 1, lett. e), l. reg. Abruzzo n. 18/1993
richiamato nel terzo motivo per la qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento
circolare del Ministero delle infrastrutture n. 4174/2003
richiamata dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell'intervento
art. 9 delle NTA del piano particolareggiato approvato il 28.6.2006 con ddc n. 88
richiamato nel terzo motivo per la disciplina locale delle distanze e dell'intervento
d.m. 14.9.2005
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina tecnica applicabile
art. 10 d.l. 16.7.2020 n. 76 conv. con modif. dalla l. 11.9.2020 n. 120
la Corte lo considera sopravvenienza normativa rilevante che ha inciso sulla nozione di ristrutturazione edilizia e sulle demolizioni-ricostruzioni, imponendo di rivalutare la fattispecie
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
la Corte segnala la necessità di verificare se la disciplina sia applicabile al caso concreto, come possibile norma favorevole al costruttore
art. 31, primo comma, lett. d), l. 5 agosto 1978 n. 457
richiamato quale criterio giurisprudenziale per distinguere ristrutturazione e ricostruzione in relazione alle componenti essenziali dell'edificio
Massime di principio
- Nelle controversie sulle distanze edilizie, la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione, demolizione e ricostruzione o nuova costruzione va compiuta alla luce della disciplina urbanistico-edilizia vigente e delle eventuali modifiche normative sopravvenute rilevanti al momento della decisione, quando queste siano più favorevoli al costruttore e l'opera sia già ultimata.
- Ai fini della distinzione tra ristrutturazione/demolizione-ricostruzione e nuova costruzione, occorre verificare se l'edificio risultante conservi il volume preesistente o invece presenti aumenti di volumetria; in presenza di incremento volumetrico, in linea generale si ricade nella nuova costruzione, salvo specifiche deroghe normative previste per interventi di rigenerazione urbana o da strumenti urbanistici.
- Nel calcolo delle distanze devono essere considerati anche i balconi e gli aggetti aventi funzione non meramente ornamentale, mentre restano esclusi solo gli sporti di finitura o accessori privi di rilevanza edilizia autonoma.
- La sentenza di merito che fonda la qualificazione dell'intervento edilizio su una CTU deve confrontarsi con la disciplina normativa applicabile e con la sua eventuale sopravvenienza; la mancata considerazione di una normativa più favorevole e rilevante può determinare cassazione con rinvio per nuovo esame dei fatti e della qualificazione giuridica.
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