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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore marittimo aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di retribuzioni maturate tra novembre 2015 e maggio 2016, assumendo di essere stato arruolato come comandante di una motopesca e di avere prestato attività sino allo sbarco del 20 giugno 2016 senza essere pagato. L'ingiunto si era opposto deducendo di non essere legittimato passivamente, perché aveva acquistato l'imbarcazione solo il 3 giugno 2016 e i crediti erano sorti prima del trasferimento. In primo grado erano state chiamate anche le società che avevano precedentemente avuto la disponibilità dell'unità navale, con contestazioni sul rapporto di lavoro e sul credito. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto. In cassazione il lavoratore ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 347 e 347-bis cod. nav. e dell'art. 2560 c.c., sostenendo che il nuovo armatore subentrasse nei diritti e obblighi del contratto di arruolamento e che la disciplina codicistica della navigazione, essendo speciale, escludesse il ricorso all'art. 2560 c.c.; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, censurando il fatto che la Corte territoriale avesse negato il credito per difetto di documentazione contabile e non avesse valorizzato le prove testimoniali e documentali già acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina del cambio di armatore ex art. 347 cod. nav. riguarda soltanto il mutamento dell'armatore con riferimento a contratti di arruolamento su nave determinata e non integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; di conseguenza, nella fattispecie, il nuovo armatore non risponde dei debiti di lavoro maturati prima del trasferimento dell'imbarcazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione della prova del credito restava irrilevante una volta esclusa in radice la responsabilità passiva del resistente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 cod. nav.

    La disciplina della navigazione è speciale rispetto al diritto civile, ma la Corte la applica nei limiti del suo oggetto, senza estendere automaticamente la responsabilità al nuovo armatore oltre i casi previsti.

  • art. 347 cod. nav.

    Riguarda il mutamento dell'armatore con riferimento ai contratti di arruolamento su nave determinata; non comporta il subentro nei debiti di lavoro anteriori come nel trasferimento d'azienda.

  • art. 347-bis cod. nav.

    È richiamato dal ricorrente come norma successiva e non applicabile ratione temporis; la Corte non lo assume come base decisiva della soluzione, ritenendo sufficiente l'interpretazione dell'art. 347 cod. nav.

  • art. 2560 c.c.

    Non è ritenuto applicabile per ricondurre la vicenda a un trasferimento d'azienda, poiché il cambio di armatore di una nave non coincide con il trasferimento dell'azienda.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ne valorizza la nozione di trasferimento d'azienda per escluderne l'applicazione alla mera vendita della nave; la solidarietà per i debiti di lavoro opera solo nei casi di effettivo trasferimento d'azienda o di un suo ramo.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova del credito e del pagamento, ma la Corte non entra nel merito per l'assorbimento del motivo.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento del datore di lavoro, ma la Corte non decide sul punto per assorbimento.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    È richiamato per il termine assegnato al deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal soccombente, richiamato insieme al comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il cambio di armatore di una nave, disciplinato dall'art. 347 cod. nav., non equivale di per sé a un trasferimento d'azienda e non determina automaticamente il subentro del nuovo armatore nei debiti di lavoro maturati prima del trasferimento.
  • La responsabilità solidale per i crediti dei lavoratori presuppone un effettivo trasferimento d'azienda o di un suo ramo; non è sufficiente il mero passaggio di un singolo bene aziendale, quale la nave.
  • Quando viene esclusa in radice la legittimazione passiva del convenuto per mancanza dei presupposti normativi della pretesa, le censure sulla prova del credito possono restare assorbite.
  • Nell'interpretazione delle norme della navigazione, la specialità del codice non consente di applicare analogicamente la disciplina del trasferimento d'azienda se la fattispecie concreta è diversa per oggetto e struttura.
  • In sede di legittimità, l'infondatezza del motivo decisivo sulla titolarità passiva assorbe le contestazioni relative alla prova del rapporto, del credito e dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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