Cassazione Civile, Ordinanza n. 18092/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la commissione tributaria provinciale aveva definito il merito dell'impugnazione di un atto impositivo; il contribuente aveva poi proposto appello alla commissione tributaria regionale, ma quest'ultima lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Il contribuente ha sostenuto che la sentenza di primo grado non gli era stata comunicata nei termini e che, perciò, il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla sua effettiva conoscenza del provvedimento; in subordine ha invocato la rimessione in termini per mancata comunicazione del dispositivo/sentenza da parte della segreteria. Con il primo motivo ha denunciato violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 153, comma 2, e 327, comma 1, c.p.c. e dell'art. 37 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'appello non poteva essere dichiarato tardivo nonostante la mancata comunicazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 327 c.p.c. per non avere i giudici di appello riconosciuto la rimessione in termini. Con il terzo motivo ha riproposto i motivi di appello sul merito dell'atto impositivo, lamentando il difetto di motivazione dell'atto, la mancata notifica alla società ritenuta effettiva destinataria, l'insussistenza della qualifica di amministratore di fatto e la violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 per difetto di legittimazione passiva anche sotto il profilo sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, perché nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione del dispositivo o della sentenza. Ha escluso che la mancata comunicazione della cancelleria possa spostare il dies a quo o giustificare la rimessione in termini, richiamando l'onere del difensore di verificare lo stato del procedimento e l'assenza di un evento assoluto impeditivo. Il terzo motivo, con cui erano stati riproposti i motivi di merito dell'appello, è stato ritenuto assorbito dal rigetto dei primi due. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale, ma la Corte ha escluso profili di illegittimità della disciplina del termine di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la disciplina interna dei termini di impugnazione non contrasti con la garanzia convenzionale.
La rimessione in termini è applicabile anche al rito tributario, ma solo in presenza di un evento assoluto impeditivo; non opera per la mancata comunicazione di cancelleria quando il termine decorre comunque dal deposito della sentenza.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria, indipendentemente dalla comunicazione alle parti.
La mancata comunicazione del dispositivo da parte della segreteria non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 133, secondo comma, c.p.c.
La comunicazione del deposito è attività estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza e non ne condiziona l'efficacia.
Norma richiamata nel terzo motivo di merito, ma non esaminata nel merito perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la mancata comunicazione della sentenza o del dispositivo non sposta il dies a quo del termine lungo per impugnare, che decorre dal deposito della decisione in cancelleria.
- La rimessione in termini non è ammessa quando la decadenza derivi da errore di diritto sulla decorrenza del termine o dalla mancata verifica, da parte del difensore, dello stato del procedimento; è necessario un impedimento assoluto e non una mera impossibilità relativa.
- La comunicazione di cancelleria ha funzione informativa e non costituisce elemento costitutivo o condizionante l'efficacia della pubblicazione della sentenza.
- Quando il ricorso per cassazione contro la declaratoria di tardività dell'appello viene rigettato, restano assorbite le censure di merito proposte con la riproposizione dei motivi di appello.
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