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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12459/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, revocando l’agevolazione del c.d. "prezzo-valore" applicata da parte del contribuente in occasione di un trasferimento immobiliare. La CTR aveva ritenuto illegittimo l’atto impositivo, valorizzando che nell’atto notarile risultava una stipulazione a favore di terzo e che, ai fini dell’imposta di registro, occorreva guardare all’effetto giuridico reale dell’atto. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, l. n. 266 del 2005 e dell’art. 1411 c.c., sostenendo che il terzo restava estraneo al contratto e non poteva quindi farsi rientrare la fattispecie nell’ambito applicativo dell’agevolazione. Successivamente, però, la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e che la procedura si era perfezionata, con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando validamente perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • Quando sopravviene l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La Corte, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non affronta nel merito i motivi di ricorso sostanziali, anche se relativi all’interpretazione di agevolazioni fiscali e della stipulazione a favore di terzo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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