Cassazione Civile, Ordinanza n. 12459/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, revocando l’agevolazione del c.d. "prezzo-valore" applicata da parte del contribuente in occasione di un trasferimento immobiliare. La CTR aveva ritenuto illegittimo l’atto impositivo, valorizzando che nell’atto notarile risultava una stipulazione a favore di terzo e che, ai fini dell’imposta di registro, occorreva guardare all’effetto giuridico reale dell’atto. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 497, l. n. 266 del 2005 e dell’art. 1411 c.c., sostenendo che il terzo restava estraneo al contratto e non poteva quindi farsi rientrare la fattispecie nell’ambito applicativo dell’agevolazione. Successivamente, però, la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e che la procedura si era perfezionata, con cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 1, comma 497, L. n. 266 del 2005
disciplina l’agevolazione del c.d. prezzo-valore, la cui applicabilità era contestata dall’amministrazione
richiamato per sostenere che nella stipulazione a favore di terzo il terzo resta estraneo al contratto
art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in L. 17/12/2018, n. 136
comma 13; sesto e tredicesimo comma
la presentazione della domanda e il perfezionamento della definizione agevolata determinano l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato nel giudizio estinto
Cass. n. 14782/2018
richiamata a sostegno dell’esclusione del doppio contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando validamente perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Nei giudizi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Quando sopravviene l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La Corte, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non affronta nel merito i motivi di ricorso sostanziali, anche se relativi all’interpretazione di agevolazioni fiscali e della stipulazione a favore di terzo.
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