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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18876/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano rettificati i redditi dichiarati da un contribuente sulla base di varie operazioni ritenute fiscalmente rilevanti dall'Ufficio. In primo grado la CTP, riuniti i ricorsi, aveva accolto solo in parte le doglianze; la CTR Lombardia aveva poi rigettato l'appello del contribuente limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado e richiamando, in modo generale, un contesto di indagini su un gruppo societario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con cinque motivi, essenzialmente il vizio di motivazione della sentenza d'appello e, in subordine, l'erronea qualificazione delle singole riprese: (a) bonifici mensili per oltre 133 mila euro annui nel triennio 2005-2007, che secondo il ricorrente erano semplici ratei di utili di esercizio maturati nel 2002 e già tassabili per trasparenza allora, quando egli non era più socio; (b) euro 150.000 per acquisto titoli, che sarebbero stati mera movimentazione interna tra conto corrente e gestione patrimoniale, senza componente reddituale; (c) euro 75.000, qualificati dall'Ufficio come reddito di capitale, che invece derivavano da un finanziamento deliberato dalla società e registrato in bilancio tra i crediti verso soci; (d) euro 10.450, recuperati a tassazione come redditi diversi, che il ricorrente assumeva del tutto immotivati. Il primo motivo denunciava la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, perché la CTR non aveva esaminato le censure d'appello e aveva confermato acriticamente la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, qualificandolo sostanzialmente come censura per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi. Ha rilevato che la CTR si era limitata a una adesione pedissequa alla sentenza di primo grado, senza illustrare le ragioni di rigetto dei motivi di appello né confrontarsi con le specifiche contestazioni sulle singole riprese fiscali. È stato però lasciato fermo il giudicato parziale sulle riprese non censurate in cassazione, relative all'indebita deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento e al mancato pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Si applicano al giudizio tributario le regole sulla motivazione della sentenza e sul rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione non può ridursi a una adesione apodittica e deve consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che la rubrica del motivo era formalmente impropria, ma la censura era in sostanza riconducibile a un error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio lamentato era in realtà la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che i bonifici riferiti agli utili di una società di persone avrebbero dovuto essere tassati per trasparenza nell'anno di maturazione.

  • art. 44 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione di alcune somme come redditi di capitale.

  • art. 1 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla corretta qualificazione fiscale delle somme contestate.

  • art. 10 L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione al principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente.

  • art. 67 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tassazione di importi qualificati come redditi diversi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla quando si limiti a una mera adesione alla decisione di primo grado senza dare conto, sia pure sinteticamente, delle censure proposte con l'appello e delle ragioni del loro rigetto.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame espliciti il collegamento con i motivi di appello o con le questioni già esaminate in primo grado, così da rendere riconoscibile il thema decidendum e il percorso argomentativo seguito.
  • Sussiste motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il testo esistente non consente di percepire il fondamento della decisione e costringe l'interprete a colmarlo con congetture.
  • Se in cassazione vengono impugnati solo alcuni capi dell'accertamento, quelli non censurati passano in giudicato interno e restano fermi.
  • Quando il vizio denunciato riguarda la struttura motivazionale della sentenza, l'erronea indicazione del parametro formale del ricorso non ne impedisce l'esame se la censura, nella sua sostanza, è chiaramente diretta a denunciare una nullità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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