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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08282/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per tre anni, di un impianto di illuminazione pubblica. La società appaltatrice aveva sostenuto che l’impianto fosse stato consegnato in condizioni di insicurezza e inefficienza, con rischio elettrico e necessità di interventi straordinari; aveva quindi contestato l’inerzia del Comune rispetto alle proprie segnalazioni e chiesto sia l’inefficacia dell’atto con cui l’ente aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sia la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune, con risarcimento dei danni e pagamento di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la risoluzione del contratto per inadempimenti dell’appaltatrice, valorizzando il fatto che l’impresa aveva visionato l’impianto prima della stipula e aveva accettato le condizioni del capitolato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sugli appalti pubblici e difetto di un progetto completo, sostenendo che il Comune si era limitato a predisporre un capitolato lacunoso; 2) violazione dei doveri di buona fede e collaborazione del committente, perché il Comune avrebbe dovuto cooperare per integrare le carenze progettuali e consentire l’esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza; 3) nullità/inesistenza della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, per incompetenza dell’organo che l’aveva adottata; 4) errata applicazione della clausola risolutiva espressa senza valutare la condotta del Comune alla luce della buona fede; 5) erroneo rigetto della domanda di pagamento dei lavori già eseguiti, per mancanza del certificato di regolare esecuzione, che la società assumeva non imputabile a sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che, nell’appalto di opere pubbliche, il committente ha un dovere di cooperazione all’adempimento dell’appaltatore, desumibile dall’art. 1206 c.c. e dai principi di buona fede e correttezza; pertanto, prima di ritenere legittima la risoluzione di diritto fondata su clausola risolutiva espressa, il giudice deve verificare se gli inadempimenti dell’appaltatore non siano stati causati o comunque condizionati dalla condotta non collaborativa e non conforme a buona fede del committente. Inoltre, in un contratto a esecuzione continuata, andava accertato se il mancato pagamento delle prestazioni già eseguite fosse o meno dipeso dal comportamento del committente, incluso il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo del committente di predisporre un progetto completo e non lacunoso.

  • art. 17 l. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla completezza della progettazione dell’opera pubblica.

  • art. 19 l. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente a supporto della censura sul difetto di progettazione completa.

  • art. 1175 c.c.

    La Corte lo richiama insieme ai principi di correttezza e buona fede quali parametri del comportamento delle parti nel rapporto di appalto.

  • art. 1206 c.c.

    La Corte afferma che, nell’appalto di opere pubbliche, il committente-creditore ha un dovere di cooperazione all’adempimento dell’appaltatore anche in base a questa norma.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro interpretativo del contratto, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in collegamento con l’interpretazione del rapporto secondo buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte lo assume come norma espressiva del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto e del correlato obbligo di cooperazione del committente.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte ne fa applicazione indiretta nel valutare la rilevanza degli inadempimenti alla luce della buona fede.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la gravità dell’inadempimento del committente.

  • art. 1456 c.c.

    La Corte riconosce che la clausola dell’art. 26 del capitolato integra una clausola risolutiva espressa, ma precisa che anche in presenza di essa va verificata la condotta secondo buona fede.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale norma definitoria del contratto di appalto.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la competenza dell’organo che aveva dichiarato la risoluzione.

  • art. 26 del contratto di appalto

    Qualificato dalla Corte territoriale come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; la Cassazione afferma che la sua operatività va comunque letta alla luce della buona fede.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione dell’inadempimento e della risoluzione.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che, nei contratti a esecuzione continuata, la risoluzione non travolge automaticamente le prestazioni già eseguite.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione al pagamento delle prestazioni eseguite e al certificato di regolare esecuzione.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nell’appalto di opere pubbliche il committente ha un dovere di cooperazione all’adempimento dell’appaltatore, che discende dai principi di correttezza e buona fede e dall’art. 1206 c.c.; il giudice deve quindi verificare anche la condotta del committente quando valuta l’inadempimento dell’appaltatore.
  • La clausola risolutiva espressa non può essere applicata in modo meramente automatico: occorre comunque accertare, secondo un criterio oggettivo di buona fede, se il fatto dedotto come inadempimento sia realmente imputabile alla parte e non sia stato determinato o aggravato dal comportamento non collaborativo dell’altro contraente.
  • In presenza di un contratto a esecuzione continuata, la risoluzione non esclude di per sé il diritto al corrispettivo per le prestazioni già eseguite; il giudice deve accertare se il mancato pagamento dipenda da un inadempimento della controparte, incluso il mancato rilascio degli atti di regolare esecuzione.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, il comportamento delle parti va valutato non solo sul piano formale della violazione contrattuale, ma anche in relazione alla buona fede nell’esecuzione del rapporto e al dovere reciproco di collaborazione.
  • Quando una parte segnala tempestivamente l’impossibilità o la pericolosità dell’esecuzione per carenze dell’opera o dell’impianto, il giudice deve esaminare se il committente abbia fornito le necessarie risposte tecniche e organizzative; l’omessa cooperazione può escludere o ridimensionare la pretesa di risoluzione fondata sull’inadempimento dell’appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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