Cassazione Civile, Ordinanza n. 00566/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da un'informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura nei confronti di una società operante nel soccorso stradale, seguita dalla cancellazione dall'elenco dei custodi giudiziari e dalla revoca dell'aggiudicazione di una gara per il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca. Il TAR aveva annullato i provvedimenti ritenendo applicabile la nuova disciplina sul contraddittorio istruttorio introdotta dal d.l. n. 152 del 2021. In appello il Consiglio di Stato aveva invece accolto le difese delle amministrazioni, ritenendo sufficiente il contraddittorio già svolto e, comunque, non decisivo un ulteriore approfondimento istruttorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.a. per avere il Consiglio di Stato deciso prima della scadenza del termine per il deposito della memoria dell'appellato con riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 55, comma 5, c.p.a., sostenendo che la camera di consiglio cautelare era stata fissata prima del termine minimo di venti giorni dalla notifica dell'appello, con conseguente compressione del diritto di difesa e denegata giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure investissero errores in procedendo del Consiglio di Stato, cioè violazioni di norme processuali interne alla giurisdizione amministrativa, e non veri motivi inerenti alla giurisdizione. Poiché il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non è sindacabile la dedotta violazione dei termini processuali né la pretesa lesione del diritto di difesa. La Corte ha inoltre applicato la disciplina sanzionatoria connessa alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore delle controparti e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato come base normativa dell'informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura
invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione del termine per la memoria di riproposizione dei motivi assorbiti
invocato dalla ricorrente per contestare la fissazione della camera di consiglio cautelare prima del decorso del termine minimo
art. 111 Cost.
delimita il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato quale norma che disciplina il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato nel quadro del sindacato della Corte sulle decisioni del giudice amministrativo
applicato, per effetto del rinvio dell'art. 380-bis c.p.c., per la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per l'applicazione della disciplina sanzionatoria in caso di decisione conforme alla proposta
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; restano quindi fuori dal sindacato delle Sezioni Unite gli errores in iudicando e in procedendo, anche se prospettati come violazioni gravi del diritto di difesa.
- Il vizio dedotto come mancato rispetto di termini processuali, fissazione anticipata dell'udienza o decisione prima della scadenza del termine per le difese integra, quando mai, una violazione di legge processuale interna e non uno sconfinamento del potere giurisdizionale.
- Il concetto di giurisdizione non può essere esteso in senso "dinamico" fino a ricomprendere qualunque errore del giudice amministrativo, altrimenti si svuoterebbe la distinzione costituzionale tra ricorso per violazione di legge e ricorso per motivi di giurisdizione.
- L'effettività della tutela e il giusto processo devono essere garantiti dagli organi giurisdizionali competenti nel merito del giudizio, non attraverso l'ampliamento del controllo della Cassazione oltre i limiti esterni della giurisdizione.
- Quando la Corte definisce il giudizio di cassazione in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorso è dichiarato inammissibile, può applicarsi la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale presidio contro l'abuso del processo.
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