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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23878/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una lettera d'intenti del 2 luglio 2007, qualificata come tale, con cui una società impegnata nella realizzazione di un complesso polifunzionale manifestava l'intenzione di affidare a un'altra società la fornitura e posa in opera di arredi e finiture. Era previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, poi prorogato al 15 settembre 2007. Il tribunale ha escluso la conclusione del contratto definitivo, ha ritenuto che tra le parti fossero intercorse trattative avanzate e ha imputato alla società committente la rottura ingiustificata delle trattative, condannandola al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., limitato all'interesse negativo. La corte d'appello ha confermato la responsabilità precontrattuale, ha ridotto in parte il quantum e ha rigettato l'appello incidentale della controparte che chiedeva un risarcimento maggiore. In cassazione la società condannata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1337 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva errato nell'individuare il momento di interruzione delle trattative e nel non considerare che esse erano proseguite fino al 5 ottobre 2007, quando la controparte avrebbe proposto un diverso programma di lavori rifiutato; 2) violazione dell'art. 1337 c.c., lamentando una ricostruzione dei fatti invertita e non conforme alla corrispondenza del 26 settembre 2007; 3) violazione degli artt. 2056, 1223 e 2697 c.c. in tema di liquidazione del danno, contestando: a) la mancata prova dell'impossibilità di reimpiego del materiale acquistato; b) l'inclusione di spese ancora da sostenere; c) la rivalutazione e gli interessi calcolati sull'intera somma anche con riferimento alle spese future. La controparte, con ricorso incidentale, ha dedotto: violazione degli artt. 167-183 c.p.c. sulla tempestività della contestazione della domanda risarcitoria; violazione dell'art. 1337 c.c. per mancato riconoscimento del lucro cessante, delle spese generali sull'intero affare e di ulteriori voci di danno, sostenendo anche l'omessa considerazione di vantaggi conseguiti dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che le censure sotto la veste della violazione di legge mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e, comunque, che una eventuale censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse preclusa dalla doppia conforme. Ha accolto invece, nei limiti indicati in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale: ha confermato che il danno futuro può essere liquidato in base a una ragionevole e fondata attendibilità e che le spese ancora da sostenere possono entrare nel danno emergente, ma ha censurato la corte d'appello per avere applicato la rivalutazione sull'intera somma senza distinguere tra spese già sostenute e spese future, che avrebbero richiesto un diverso criterio di attualizzazione. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la contestazione della domanda risarcitoria era ritenuta tempestiva e, soprattutto, non erano risarcibili il mancato utile e le spese generali sull'intero contratto futuro, mentre l'eventuale vantaggio conseguito dalla controparte avrebbe potuto al più rilevare sotto il profilo dell'azione di indebito arricchimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla liquidazione del danno futuro e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame di quel solo profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    impone responsabilità precontrattuale per la rottura ingiustificata delle trattative, con risarcimento limitato all'interesse negativo e non comprensivo del mancato utile da contratto non concluso

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno aquiliano/precontrattuale secondo i criteri dell'art. 1223 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    il danno emergente comprende anche l'obbligazione di sostenere future spese, non solo gli esborsi già effettuati

  • art. 2697 c.c.

    la prova della compensatio lucri cum damno e dell'eventuale vantaggio detraibile grava su chi la eccepisce

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando preclusa dalla doppia conforme o non correttamente dedotta

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012, limita la deducibilità del vizio motivazionale

  • art. 54, comma 2, d.l. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina sulla doppia conforme

  • artt. 167-183 c.p.c.

    la contestazione della domanda risarcitoria in radice rende superflua una specifica contestazione analitica delle singole voci

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale

Massime di principio

  • Nella responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato all'interesse negativo e non include il lucro che sarebbe derivato dalla conclusione del contratto non perfezionato.
  • La censura che, formalmente qualificata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile; se si tratta di omesso esame di un fatto decisivo, opera inoltre la preclusione della doppia conforme quando ricorrono i presupposti di legge.
  • In tema di compensatio lucri cum damno, spetta a chi la invoca allegare e provare l'effettivo vantaggio da detrarre, non essendo sufficiente prospettarne la mera possibilità o probabilità.
  • Il danno patrimoniale futuro è risarcibile quando la sua produzione appaia secondo ragionevole e fondata attendibilità, senza richiedere certezza assoluta.
  • La nozione di perdita subita comprende anche l'obbligazione di sostenere un esborso futuro, poiché il debito è già una posta passiva del patrimonio.
  • Nel liquidare il danno futuro, il giudice deve distinguere tra spese già sostenute e spese ancora da sostenere, applicando a queste ultime un criterio di attualizzazione coerente con il diverso momento dell'effettivo esborso.
  • Il rifiuto di riconoscere il lucro cessante e le spese generali sull'intero affare è coerente con la funzione ripristinatoria della responsabilità precontrattuale.
  • L'azione di indebito arricchimento può concorrere, in astratto, con la domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale quando vi siano vantaggi ingiustificatamente conseguiti dall'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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