Cassazione Civile, Ordinanza n. 35083/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di un professionista iscritto alla Gestione separata per i contributi dovuti sull'anno 2010. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nel 16 giugno 2011, cioè nella scadenza ordinaria per il versamento. L'INPS ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., in relazione alle norme sul contributo alla Gestione separata e al DPCM 12 maggio 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2011; pertanto la richiesta del 1 luglio 2016 era tempestiva e non poteva operare la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, se tale termine è differito da un DPCM avente natura regolamentare, il dies a quo va individuato nella nuova scadenza. Poiché nel caso concreto il DPCM 12 maggio 2011 aveva differito al 6 luglio 2011 il termine di versamento dei contributi 2010, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare tale proroga. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi dovuti alla Gestione separata, ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, comprensiva di eventuali differimenti normativi.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza un'autonoma elaborazione decisoria specifica nel provvedimento.
art. 1 DPCM 12 maggio 2011
Ha natura regolamentare e ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Costituisce la base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo del professionista.
art. 18, comma 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato nel ricorso come norma collegata al regime dei versamenti contributivi e al loro differimento.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Conferma che il decorso della prescrizione è ancorato alla data in cui il contributo doveva essere materialmente versato.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Collega il termine di versamento dei contributi ai termini fiscali per la dichiarazione dei redditi, salvo proroghe o differimenti.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
È la delega in attuazione della quale il DPCM 12 maggio 2011 è stato emanato, giustificandone la natura regolamentare.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il versamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche eventuali differimenti del termine di pagamento disposti con atto normativo o regolamentare applicabile al caso concreto.
- Un DPCM emanato in attuazione di una specifica delega legislativa può avere natura regolamentare e incidere sul termine di pagamento dei contributi, con effetto sul dies a quo prescrizionale.
- Quando il giudice di merito omette di considerare una proroga normativa del termine di versamento, la decisione sulla prescrizione è viziata per falsa applicazione delle norme che regolano la decorrenza del termine.
- Il credito contributivo nasce dal fatto costitutivo produttivo di reddito, ma la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il contributo diventa esigibile secondo il termine di pagamento previsto dalla legge o dal relativo differimento.
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