Cassazione Civile, Ordinanza n. 13528/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato il classamento catastale di un immobile di proprietà della contribuente, attribuendogli la categoria A/1. La contribuente aveva impugnato l’atto e la CTR aveva accolto il suo appello, ritenendo non sussistenti i presupposti della categoria A/1 e confermando invece l’attribuzione della categoria A/2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul classamento e del procedimento DOCFA, sostenendo che la CTR avrebbe impropriamente riesaminato il merito del classamento nonostante la domanda di variazione fosse stata presentata in assenza di sostanziali modifiche dell’immobile; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina richiamata dalla CTR per la nozione di abitazione signorile/lussuosa, lamentando l’erroneo riferimento al d.m. 2 agosto 1969 e sostenendo che, ai fini del classamento in A/1, dovessero invece applicarsi i criteri della circolare ministeriale n. 5 del 1992. La contribuente ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha censurato la motivazione dell’avviso di accertamento per insufficienza motivazionale ex art. 7 l. 212/2000, deducendo che l’atto riportava soltanto dati catastali e numerici senza spiegare le ragioni della diversa classificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la questione prospettata non risultava trattata nella sentenza impugnata e, in ogni caso, avrebbe richiesto una censura di omessa pronuncia con specifica indicazione dell’atto in cui la questione era stata dedotta nel merito. Ha poi ritenuto non fondato, ma comunque inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi, il secondo motivo: la CTR non aveva fondato la decisione sul d.m. 2 agosto 1969 come parametro per il classamento A/1, ma aveva correttamente fatto riferimento ai criteri tecnico-estimativi della circolare ministeriale n. 5 del 1992 e alle concrete caratteristiche dell’immobile (ubicazione in zona decentrata, vetustà, assenza di pregio architettonico e di finiture di pregio). Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito, non essendosi verificato l’evento cui era subordinato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e rilevando che non erano dovuti gli ulteriori importi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 17 e 20 R.d.l. 652/1939
richiamati come norme sulla disciplina del classamento catastale e della rettifica della rendita, ma il primo motivo che li invocava è stato dichiarato inammissibile
richiamato in relazione alla procedura DOCFA; la Corte non accoglie la censura dell’Ufficio sul punto
art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986
richiamato nel primo motivo come norma evocata dall’Ufficio, ma senza incidere sull’esito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
d.m. 2 agosto 1969
ritenuto dalla Corte non parametro per il classamento in categoria A/1, bensì disciplina dei requisiti di lusso rilevanti per finalità fiscali diverse
circolare Ministero delle Finanze n. 5 del 1992
richiamata come criterio per individuare le abitazioni signorili ai fini catastali; la CTR ha fatto corretta applicazione dei relativi parametri
invocato nel ricorso incidentale per denunciare difetto di motivazione dell’avviso; la censura resta assorbita per il rigetto del ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato solo per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la categoria di abitazione signorile va accertata sulla base delle concrete caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dell’ubicazione dell’immobile, secondo i criteri tecnici richiamati dalla prassi amministrativa, non già mediante automatica applicazione dei parametri del d.m. 2 agosto 1969, che attiene ai requisiti di lusso per finalità fiscali diverse.
- Il ricorso per cassazione che denunci violazioni di legge deve comunque confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non colpisce la reale motivazione della decisione, essa è inammissibile.
- Quando la questione prospettata con il ricorso non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve dedurre specificamente l’omessa pronuncia e indicare dove la questione era stata introdotta nel giudizio di merito; diversamente la doglianza introduce un novum non scrutinabile in cassazione.
- Nel procedimento di classamento, la motivazione dell’avviso va valutata in relazione alla natura concreta della variazione e alle contestazioni dedotte; tuttavia, nel caso deciso, la questione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso principale.
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