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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28831/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. 29/09/1973, n.600, relativa a IRES e IVA per l'anno 2004: l'Amministrazione ha disconosciuto il riporto di perdite pregresse (periodo prefallimentare 01/01/1997-15/04/1997) per mancanza di continuità dichiarativa e ha rettificato una compensazione IVA errata (compensazione effettuata per €1.048,00 mentre nella dichiarazione l'IVA da compensare era indicata in €738,00, con una rettifica di €310,00). L'Agenzia ha proposto cinque motivi di ricorso in cassazione, tra cui nullità per mancata considerazione di giudicato, violazione della portata dell'art. 36-bis e della norma sul riporto delle perdite (art. 84 T.U.I.R.), e mancato esame di fatti decisivi relativi alla continuità e alla rettifica IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. In particolare: il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per ragioni di fatto processuale; sui primi quattro motivi la Corte ha rigettato il ricorso, richiamando la giurisprudenza favorevole alla contribuente che ha riconosciuto la possibilità di computare perdite pregresse in presenza di "continuità soggettiva" (anche nel contesto di periodo unitario di soggezione a procedure concorsuali), e ribadendo i limiti dell'utilizzo dell'art.36-bis ai soli casi di rettifiche formali o di correzione di compensazioni indicate in misura superiore alla dichiarazione, non come sostitutivo di un avviso di accertamento per questioni sostanziali. La sentenza d'appello della C.T.R. Toscana, che aveva annullato la cartella, viene confermata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'art. 36-bis permette la rettifica della dichiarazione principalmente per errori formali o per correggere una compensazione indicata in misura superiore; non va usato per modifiche sostanziali che richiedono l'emissione di un avviso di accertamento

  • art. 84, T.U.I.R. (ex art. 102 l. n. 917/1986)

    Disciplina il riporto delle perdite nei cinque esercizi successivi; l'utilizzo delle perdite richiede il rispetto dei limiti temporali e, in concreto, la prova o la dichiarazione della persistenza della perdita al momento del suo utilizzo (esigenza di continuità dichiarativa)

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla nullità della sentenza per motivi di opposizione a giudicato; impiegata dalla ricorrente per lamentare omissione di considerazione di giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. dalla ricorrente per censurare la sentenza impugnata in tema di giudicato e resistenti questioni processuali

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Predisposto come parametro di censura in cassazione per varie doglianze (vizi di diritto, omesso esame di fatti decisivi, ecc.); la Corte ha applicato la giurisprudenza sul corretto inquadramento delle censure (es. inammissibilità se mal ricondotte)

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione all'omessa pronuncia su un motivo di appello: l'omessa pronuncia integra violazione dell'art.112 e non va confusa con omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art.360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha osservato che non si applica nel caso di parte soccombente che è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

Massime di principio

  • L'art. 36-bis d.P.R. n.600/1973 ha natura correttiva/formale: è utilizzabile per rettifiche formali della dichiarazione e per correggere compensazioni indicate in misura superiore a quella dichiarata, ma non può sostituire un avviso di accertamento per rettifiche di natura sostanziale relative a periodi d'imposta precedenti
  • Il riporto delle perdite ai fini IRES (art.84 T.U.I.R.) richiede il rispetto del limite temporale (perdite maturate entro i cinque esercizi precedenti) e una situazione di continuità soggettiva/dichiarativa; in presenza di una "continuità" soggettiva (anche in caso di periodo unitario di procedure concorsuali) le perdite pregresse possono essere computate
  • Se su una medesima questione si sono venuti a formare giudicati contrastanti, prevale il giudicato più recente: la giurisprudenza successiva prevale su decisioni anteriori contrastanti
  • In sede di cassazione, le censure devono essere correttamente inquadrate: l'omessa pronuncia su un motivo d'appello integra violazione dell'art.112 c.p.c. e non è automaticamente riconducibile all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; alcune impugnazioni possono risultare inammissibili se male configurate
  • Nel contestare compensazioni IVA errate indicate in dichiarazione, l'Amministrazione può intervenire se si tratta di errore materiale rispetto a quanto dichiarato; per contestazioni sostanziali o per rettifiche riferite a periodi precedenti è invece necessario seguire le procedure di accertamento previste dalla legge

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