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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28719/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato con autovelox (Traffiphot IIISR-PhotR&V) del 30.06.2008. La ricorrente contestava: mancata contestazione immediata, violazione del diritto all'informazione ex art. 142 comma 6-bis C.d.S. per presunta assenza o inidoneità della segnaletica di presegnalazione; illegittima gestione delle apparecchiature da parte di una società privata (Project Automation S.p.A.) remunerata con percentuale sui proventi delle sanzioni, con conseguente delega sostanziale alle funzioni di accertamento, conflitto di interessi, nullità/illiceità del contratto e violazione dell'art. 208 C.d.S. sul vincolo di destinazione dei proventi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) le fotografie e gli atti dimostravano la presenza e la visibilità dei cartelli di presegnalazione conformi all'art. 142 comma 6-bis e al decreto ministeriale; b) per l'onere della prova vale il principio consolidato: se il ricorrente deduce l'inesistenza della segnaletica l'onere probatorio spetta all'Amministrazione, mentre se contesta soltanto l'idoneità/adeguatezza della segnaletica l'onere è a carico del ricorrente; c) l'apparecchiatura era regolarmente omologata e tarata; d) il contratto con la società privata non costituiva totale delega delle funzioni di accertamento: i dati confluiscono in un server in disponibilità e sottoposti a validazione dagli organi di polizia locale, per cui non sussisteva una illeggittima esternalizzazione delle funzioni riservate dalla legge; e) la previsione contrattuale di remunerazione in percentuale sui proventi non incide sulla validità del verbale e non invalida l'accertamento; f) l'art. 208 C.d.S. non ostava al noleggio delle apparecchiature da parte di privati. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in euro 1.000,00 (di cui 200,00 per esborsi) oltre accessori, e obbligo, se dovuto, del versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 142 (comma 6-bis e comma 8)

    Art. 142 comma 6-bis impone presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità; la Corte ha ritenuto applicabile il principio che, se si deduce l'inesistenza del segnale, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione, mentre se si contesta la sua adeguatezza grava sul ricorrente. Il comma 8 e collegati disciplinano la contestazione differita tramite rilevatori omologati.

  • Codice della Strada, artt. 11 e 12

    Richiamati in relazione alla riserva delle funzioni di accertamento agli organi di polizia; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non vi fosse totale delega in contrasto con tali norme.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione), art. 345

    Prevede che le apparecchiature per rilevamenti automatici siano gestite dagli organi di polizia stradale; la Corte ha valutato che la gestione contrattuale non avesse comportato la sottrazione della disponibilità e del controllo da parte della polizia locale.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385

    Disciplina le formalità in caso di mancata contestazione immediata e la trasmissione degli elementi acquisiti; utilizzata per spiegare la distinzione tra attività di documentazione e attività di accertamento.

  • D.L. 30 dicembre 2002, n. 121 (conv. L. 168/2002), art. 4 comma 3

    Norma di riferimento per il rilevamento da remoto; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che ammette rilevamenti automatici purché omologati e con controllo da parte degli organi di polizia.

  • Codice della Strada, art. 208

    Stabilisce il vincolo di destinazione di parte dei proventi delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che il noleggio delle apparecchiature a privati non entri in collisione con tale disciplina e che la remunerazione percentuale non inficia automaticamente il verbale.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ne applica i principi nella distinzione tra contestazione dell'esistenza del segnale e contestazione della sua adeguatezza.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 320

    Rilevati in relazione alle critiche di violazione di regole processuali e di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito.

  • Legge n. 689/1981, art. 22

    Richiamata nella prima censura relativa a motivazione e ripartizione dell'onere probatorio in materia di sanzioni amministrative.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (come modificato dalla L. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato; la Corte dichiara sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte del ricorrente per il ricorso integralmente rigettato.

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma l'inesistenza della segnaletica di presegnalazione, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione; se invece contesta solo l'idoneità o l'adeguatezza della segnaletica, l'onere della prova è a carico del ricorrente.
  • La mera esistenza di un contratto fra ente locale e società privata per la fornitura, manutenzione o noleggio di apparecchiature di rilevamento non invalida di per sé gli accertamenti: è determinante verificare se la polizia locale mantiene la disponibilità, il controllo e la funzione di validazione degli atti di accertamento.
  • Il compenso correlato ai proventi delle sanzioni non comporta automaticamente la nullità del verbale; la rilevanza di tale clausola contrattuale va valutata rispetto all'effettiva esternalizzazione di poteri pubblici e al possibile conflitto d'interessi dimostrabile.
  • Gli autovelox e simili devono essere omologati e regolarmente tarati; ciò costituisce presupposto di legittimità dell'accertamento tramite dispositivi automatici.
  • La controversia sulla validità del contratto amministrativo (es. clausole di remunerazione) va distinta dalla questione sull'esistenza e validità dell'accertamento: l'annullamento del contratto non è automaticamente produttivo di effetti sul singolo verbale senza prova di una delega sostanziale delle funzioni di accertamento.
  • Fotografie e documentazione istruttoria che dimostrano la presenza e la visibilità della segnaletica sono elementi decisivi: l'assenza di specifici elementi probatori da parte del ricorrente rende inammissibili censure generiche sull'adeguatezza della segnaletica.

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