Cassazione Civile, Sentenza n. 28736/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva annullato in parte gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2000 emessi all'esito di verifica (omessa fatturazione per operazioni imponibili verso consorziate, illegittima detrazione IVA per servizi resi dalla consorziata Manitalidea, infedele dichiarazione per omesso rilascio di fatture, omesso versamento IVA). L'Amministrazione aveva contestato che il consorzio avesse conseguito e occultato utili trattenendo costi/ricavi non ribaltati integralmente alle consorziate e mascherando utili mediante anticipi e compensi a "socio direttore" e consulenti. La Commissione regionale, pur riconoscendo violazioni nella neutralità consortile, annullò le riprese IVA per i rapporti con la maggior parte delle consorziate per assenza di danno erariale, confermando invece i recuperi relativi ai rapporti con Manitalidea e l'indetraibilità dell'IVA per servizi a socio direttore e consulenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (1) accolto parzialmente il ricorso principale di Manital sul profilo di ultrapetizione, dichiarando nulla la parte della sentenza regionale che aveva deciso su specifiche contestazioni relative a corrispettivi per consulenza e direzione lavori tra Manital e Manitalidea (importo € 706.154,39) che non erano più state riprese dall'Amministrazione nei gradi precedenti; (2) accertato poi, con il ricorso incidentale dell'Agenzia, che la Commissione regionale aveva erroneamente deciso, contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte di legittimità, sulla base del criterio dell'"assenza di danno erariale" senza effettuare la necessaria verifica sull'inerenza dei costi e sul corretto ribaltamento dei costi/ricavi e sulla legittimità della detrazione IVA; pertanto la Cassazione ha cassato anche per questi profili e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione perché riesamini l'appello alla luce dei principi di diritto indicati. Sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2602 cod. civ.
Il consorzio deve operare per lo scopo mutualistico e, secondo la pronuncia, l'ente consortile non dovrebbe trattenere utili o costi derivanti dall'attività svolta per le consorziate; l'obbligo di "ribaltamento" delle operazioni economiche è rilevante ai fini fiscali
art. 2614 cod. civ.
Rilevato quale elemento della disciplina del consorzio con riferimento alla funzione mutualistica e alla causa consortile
art. 1344 cod. civ.
Richiamato nel contesto dell'imperatività delle norme fiscali e del divieto di adottare comportamenti elusivi della disciplina tributaria
art. 2729 cod. civ.
Richiamato in relazione alle questioni probatorie e all'uso di indizi; la Corte ha delimitato l'ambito di sindacato sulla valutazione degli indizi in sede di legittimità
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in rapporto al divieto di decidere ultra petita; la Cassazione ha rilevato violazione quando la Commissione regionale ha deciso su questioni che non erano state riproposte dall'Amministrazione nei gradi successivi
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di cassazione (n. 3, 4, 5) per le diverse ipotesi di vizio di motivazione, decisione oltre le richieste e omesso esame di fatti decisivi
art. 132 cod. proc. civ.
Riferito alle critiche sulla motivazione della sentenza impugnata (esigenze di chiarezza e congruenza della motivazione)
art. 118 e disp. att. cod. proc. civ.
Richiamati in relazione alla forma e completezza della motivazione delle decisioni pubblicate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme procedurali tributarie richiamate dall'Amministrazione in relazione ai limiti e compiti del giudice tributario
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Fondamentale per i principi di detraibilità dell'IVA; la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'inerenza dei costi ai fini della legittima detrazione
L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata tra le norme che disciplinano i rapporti contribuente-Amministrazione e garanzie procedurali
d.lgs. 18 dicembre 1997 (art. 7 e altri)
Riferimenti normativi posti dall'Amministrazione in tema di obblighi formali e fiscali connessi alle operazioni tra soggetti
Giurisprudenza: Cass. civ. n. 13294/2011
Pronuncia di rinvio che aveva indicato al giudice regionale i principi sull'obbligo di ribaltamento e sull'inerenza da riesaminare; punto di partenza del rinvio
Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite 14 giugno 2016, n. 12190
Indirizzo che afferma che la causa consortile non esclude la possibilità per il consorzio di svolgere attività commerciale lucrativa, ma pone oneri probatori sulle parti circa la legittimità di eventuali differenze tra fatture
Altri precedenti di Cassazione citati
Richiamati per i principi in materia di inerenza dei costi e detraibilità dell'IVA (più sentenze indicate a supporto della tesi sulla necessità di verifica dell'inerenza)
Massime di principio
- In casi di consorzi: va verificato se la struttura ha mantenuto la neutralità mutualistica o ha perseguito un profitto proprio; la sola qualificazione societaria non è determinante: l'accertamento è di merito
- La detraibilità dell'IVA richiede che i costi emergano in fattura e siano inerenti all'attività del soggetto che li sostiene; l'assenza di "danno erariale" non è criterio sostitutivo dell'accertamento dell'inerenza
- Se esistono differenze tra quanto fatturato dal consorzio al terzo e quanto fatturato dal consorziato al consorzio, grava sul consorziato l'onere di provare che la differenza corrisponde a provvigioni o servizi effettivamente resi e documentati
- Il giudice non può decidere ultra petita: questioni non riproposte dalla parte che ha vinto in primo grado e non rimesse in discussione in appello non possono essere valutate ex novo dal giudice del rinvio
- La valutazione degli indizi e la prova per presunzioni sono di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la correttezza dell'iter logico-giuridico ma non rivaluta i singoli indizi di merito
- Per l'Amministrazione: le osservazioni e i ricorsi devono essere coerenti e riproporre le questioni ritenute decisive nei diversi gradi processuali, altrimenti si rischia che il giudice non possa decidere su profili non dedotti
- Per il contribuente/consorzio: mantenere scritture contabili trasparenti, documentare ribaltamenti, provvigioni e anticipi e conservare evidenze in ordine alla corrispondenza tra prestazioni e compensi per difendersi efficacemente in sede contenziosa
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