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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28733/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2003 notificato alla Molino 87 S.r.l. con imputazione della responsabilità al sig. Battanta in qualità di amministratore per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; contestazione dell'esistenza di un giudicato formato con sentenza precedente (CTR n. 86/02/12) che avrebbe accertato la cessazione dalla carica di amministratore anteriore alle violazioni; dedotta la nullità della responsabilità personale alla luce dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 che attribuisce le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, salvo il caso di società fittizia o di agito nell'interesse proprio dell'amministratore.

La decisione

Ricorso n. 4342/2015: rigettato. Ricorso n. 5074/2014: il terzo motivo (riguardante il presunto giudicato prodotto in appello) è stato rigettato per difetto di prova della formazione del giudicato in tempo utile e per genericità della produzione documentale; l'ottavo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto assente la prova dei presupposti per imputare al ricorrente responsabilità personale ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003 (nessuna contestazione nell'avviso di responsabilità personale, nessun accertamento che la società fosse mera "fictio" o che l'amministratore avesse agito per interesse proprio), per cui ha accolto il ricorso principale nei suoi effetti e dichiarato non dovute le pretese erariali avanzate nei confronti del Battanta; le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

    Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore può essere ravvisata solo se la società è fittizia o se l'amministratore ha operato per interesse personale o di terzi, e tale circostanza deve essere specificamente contestata e provata.

  • art. 64, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata in ordine al ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda i limiti del rimedio di revocazione rispetto alla formazione del giudicato esterno e la necessità di rispettare i prerequisiti per invocarlo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Tipologie di motivi di cassazione invocate: n.3 per violazione di legge, n.5 per omesso esame di fatto controverso e decisivo; la Corte ha valutato la specificità, l'autosufficienza e la prova documentale delle censure.

  • art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.

    Riferimenti in tema di giudicato esterno; la Corte ribadisce che per far valere un giudicato esterno occorre provare la sua formazione mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.

  • art. 67 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma che regola l'eventuale pronuncia nel merito in caso di revocazione; la Corte osserva che, in mancanza dei presupposti per la revocazione, non poteva essere pronunciato un giudizio rescindente.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 art. 42 e DPR 29 settembre 1973, n. 602 art. 36, comma 3

    Norme richiamate nel quadro delle norme tributarie applicabili alla responsabilità e all'accertamento; utilizzate nella ricostruzione normativa ma non decisive rispetto alla prevalente applicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 21493 del 20/10/2010 e successive)

    Principio consolidato: se un giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello e non è stato eccepito nel corso dello stesso, la sentenza di appello difforme è impugnabile con revocazione; se invece il giudicato è stato eccepito regolarmente in appello, il rimedio è la cassazione. La Corte applica questo principio per qualificare i rimedi esperibili.

Massime di principio

  • Per far valere l'efficacia di un giudicato esterno occorre produrre la sentenza formatasi con l'attestazione di passaggio in giudicato; la mancata produzione o la produzione tardiva comporta l'inammissibilità o il rigetto della relativa censura.
  • Se il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello e la parte lo ha eccepito regolarmente in appello, il rimedio contro una sentenza d'appello difforme è il ricorso per cassazione; se invece non è stato eccepito in appello, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, nei limiti previsti dalla legge.
  • Ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003, le sanzioni tributarie sono in via generale addebitabili alla persona giuridica; l'imputazione di responsabilità personale all'amministratore richiede una specifica contestazione e prova che la società sia una mera fittizia o che l'amministratore abbia agito per interesse proprio o di terzi.
  • In un giudizio tributario, per attribuire responsabilità personale occorre che l'avviso di accertamento contenga contestazioni dirette al soggetto fisico ovvero che, in sede processuale, emerga e sia provata la fittizià della società o l'uso della società come schermo per il vantaggio personale dell'amministratore.
  • I vizi motivazionali e le doglianze circa l'omesso esame di fatti controversi devono essere specifici e autosufficienti; censure generiche e prive di adeguata prova documentale sono destinate al rigetto.

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