Cassazione Civile, Ordinanza n. 23070/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla parte della pensione integrativa eccedente l'87,50% per gli anni 2008-2011, sostenendo che sul trattamento dovesse applicarsi la tassazione ridotta prevista per alcune prestazioni pensionistiche complementari. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: (1) omessa o inesistente motivazione della sentenza d'appello, per avere la CTR motivato solo per relationem richiamando una precedente decisione di legittimità senza riprodurne i passaggi; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione, perché l'appello dell'Ufficio avrebbe investito solo uno dei due profili decisi in primo grado, mentre sull'altro vi sarebbe stata acquiescenza; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza non perfetta tra chiesto e pronunciato, con le medesime argomentazioni del secondo motivo; (4) violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 47 del 2000, assumendo che la soppressione del regime dell'87,50% non potesse operare per chi fosse già in quiescenza prima del 1 gennaio 2001.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva ricostruito la fattispecie concreta, illustrato le vicende processuali e reso percepibile il percorso logico della decisione anche tramite il richiamo alla precedente pronuncia di legittimità. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto l'originario ricorso introduttivo, limitandosi a descrivere in modo generico i motivi asseritamente dedotti in primo grado. Ha respinto il quarto motivo richiamando il principio secondo cui le prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 sono soggette a tassazione sull'intera base imponibile, senza che rilevi la data di collocamento in quiescenza; poiché le somme erano state erogate dal 2008 al 2011, la ritenuta IRPEF integrale era corretta. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto contro la sentenza d'appello.
Richiamato come norma sul contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.
Usato come parametro del vizio di motivazione dedotto in cassazione.
Invocato per sostenere l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato quale fondamento del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina soppressiva della base imponibile ridotta non si applicasse ai soggetti già pensionati prima del 1 gennaio 2001.
Richiamato nella ricostruzione del regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari.
art. 13 D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987
Richiamato nel principio di diritto sulla natura del trattamento previdenziale erogato dal fondo INPS subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
art. 48-bis, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato, nella versione vigente ratione temporis, come disposizione applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari; nella motivazione si precisa che oggi corrisponde all'art. 52.
art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), D.P.R. n. 917 del 1986
Citato nel principio di diritto per la determinazione della parte eventualmente esclusa dall'imponibile se determinabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è sufficiente quando la sentenza di merito ricostruisce la fattispecie concreta, indica le vicende processuali e consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, anche tramite il richiamo a una decisione di legittimità pertinente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone il contenuto di atti o motivi svolti nel giudizio di merito richiede un adeguato rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo, non potendosi limitare a riferimenti generici.
- Nel contenzioso sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche integrative, il regime fiscale applicabile dipende dal momento di erogazione della prestazione: per le somme corrisposte dopo il 31 dicembre 2000 opera la tassazione sull'intera base imponibile, mentre il criterio dell'87,50% non può essere mantenuto solo in ragione della data di collocamento in quiescenza.
- Per stabilire il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari non rileva, di regola, il momento in cui è sorto il diritto alla prestazione, ma la disciplina vigente al momento in cui la prestazione matura e viene concretamente erogata.
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