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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30476/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese giudiziali relative ad altro giudizio definito dalla commissione tributaria provinciale. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell’appello della contribuente, rilevando la regolare notifica della cartella a mezzo posta, l’indicazione del responsabile del procedimento e del titolo della pretesa e l’inapplicabilità della disciplina sulla definizione delle liti pendenti perché l’atto era meramente riscossivo. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo: 1) che la notifica della cartella fosse inesistente, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo; 2) che la lite fosse comunque definibile ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e successive modifiche. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla asserita inesistenza della notificazione della cartella, perché la ricorrente non aveva assolto all’onere di specificità e autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto né allegato la relata di notifica necessaria a verificare il vizio dedotto. Da tale inammissibilità è derivata la conferma della statuizione di merito sulla tardività dell’originario ricorso; restando assorbita ogni ulteriore questione sulla definibilità della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la notificazione di un atto deve essere sorretta da specifica indicazione e trascrizione degli elementi documentali rilevanti, altrimenti difetta di specificità e risulta inammissibile.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato la regolarità della notificazione della cartella, spetta alla parte che ne contesti la validità fornire la prova del vizio dedotto.
  • L’inammissibilità del motivo che contesta la regolarità della notificazione comporta la conferma della pronuncia di merito sulla tardività dell’impugnazione originaria e rende assorbite le questioni ulteriori dipendenti dalla tempestività.
  • In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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