Cassazione Civile, Ordinanza n. 30476/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese giudiziali relative ad altro giudizio definito dalla commissione tributaria provinciale. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell’appello della contribuente, rilevando la regolare notifica della cartella a mezzo posta, l’indicazione del responsabile del procedimento e del titolo della pretesa e l’inapplicabilità della disciplina sulla definizione delle liti pendenti perché l’atto era meramente riscossivo. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo: 1) che la notifica della cartella fosse inesistente, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo; 2) che la lite fosse comunque definibile ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e successive modifiche. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla asserita inesistenza della notificazione della cartella, perché la ricorrente non aveva assolto all’onere di specificità e autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto né allegato la relata di notifica necessaria a verificare il vizio dedotto. Da tale inammissibilità è derivata la conferma della statuizione di merito sulla tardività dell’originario ricorso; restando assorbita ogni ulteriore questione sulla definibilità della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e controverso
art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte richiama la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e afferma che, una volta ritenuta legittima la notifica, incombe al contribuente dimostrarne l’irregolarità
art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
è evocato dalla ricorrente per sostenere la definibilità della lite; la questione resta assorbita
legge 15 luglio 2011, n. 211
richiamata nel testo come legge di conversione, senza autonoma elaborazione
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
viene richiamato per l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne dà atto per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la notificazione di un atto deve essere sorretta da specifica indicazione e trascrizione degli elementi documentali rilevanti, altrimenti difetta di specificità e risulta inammissibile.
- Quando il giudice di merito abbia accertato la regolarità della notificazione della cartella, spetta alla parte che ne contesti la validità fornire la prova del vizio dedotto.
- L’inammissibilità del motivo che contesta la regolarità della notificazione comporta la conferma della pronuncia di merito sulla tardività dell’impugnazione originaria e rende assorbite le questioni ulteriori dipendenti dalla tempestività.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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