Cassazione Civile, Ordinanza n. 35068/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un terreno, nel quale era previsto che il promissario acquirente versasse entro una certa data euro 240.000,00 qualificati come caparra e acconto prezzo, oltre al saldo da pagarsi al rogito definitivo. Poiché tale somma non veniva versata, la promittente venditrice otteneva decreto ingiuntivo per il relativo importo. L'acquirente proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il mancato pagamento della somma aveva già determinato la risoluzione/decadenza del preliminare per effetto di clausole contrattuali, che la domanda monitoria era in realtà incompatibile con la struttura della caparra confirmatoria e che comunque il credito non era certo, liquido ed esigibile. In appello la decisione di primo grado veniva riformata perché la Corte territoriale riteneva che la creditrice, chiedendo il pagamento della somma a titolo di caparra confirmatoria, avesse in realtà esercitato il recesso ex art. 1385 c.c., con conseguente insussistenza dei presupposti per il decreto ingiuntivo. In cassazione la venditrice deduceva, tra gli altri, l'erronea interpretazione della domanda, sostenendo di avere chiesto soltanto l'adempimento dell'obbligo di pagamento previsto dal preliminare e non l'esercizio del recesso; lamentava inoltre violazioni processuali e, con un motivo autonomo, la nullità della sentenza d'appello per la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sull'erronea interpretazione della domanda monitoria: dal ricorso per decreto ingiuntivo non emergeva affatto la volontà di esercitare il recesso o di ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione, ma soltanto la richiesta di pagamento della somma dovuta in base al preliminare. Ha rigettato il settimo motivo, escludendo la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia alla luce della corretta qualificazione della domanda proposta in sede monitoria.
Norme richiamate
disciplina la caparra confirmatoria e il recesso; nel caso concreto la Corte chiarisce che il diritto potestativo di recesso non era stato esercitato con il ricorso monitorio, che mirava invece all'adempimento dell'obbligo di pagamento.
richiamato per escludere che una domanda monitoria possa fondarsi su un credito che dipenda da una pronuncia costitutiva non ottenibile in sede di ingiunzione.
richiamato per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in primo grado.
invocato nei gradi di merito per la condanna per responsabilità processuale aggravata, poi revocata in appello; il motivo sul punto è rimasto assorbito.
richiamato in relazione all'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'erronea interpretazione della domanda.
richiamato tra le norme processuali violate nella prospettazione della nullità della sentenza d'appello.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla forma degli atti e alla qualificazione della domanda monitoria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per difetto di motivazione e motivazione apparente o mancante.
invocato per lamentare una pretesa introduzione di questioni nuove in appello.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
invocato per dedotta violazione del contraddittorio su una questione ritenuta rilevata d'ufficio.
richiamato in tema di interpretazione del contratto; la Corte distingue però l'interpretazione del contratto da quella della domanda giudiziale, che segue criteri diversi.
richiamati nei motivi per censurare l'interpretazione del preliminare e delle clausole sulla caparra e penale.
richiamato nei motivi in relazione all'efficacia vincolante del contratto preliminare.
la Corte ribadisce che i criteri ermeneutici negoziali non si applicano all'interpretazione della domanda giudiziale.
richiamati per affermare che, se il prezzo o una sua parte è pattuito con termine, il debitore è tenuto al pagamento tempestivo e può essere inadempiente per il mancato versamento.
richiamato per affermare che una pronuncia costitutiva, come la risoluzione del contratto, non può essere ottenuta in sede monitoria come presupposto del credito azionato.
richiamato in tema di nullità per vizio relativo alla costituzione del giudice; esclusa la nullità per la partecipazione del giudice ausiliario.
art. 106 Cost.
richiamato nella questione sulla legittimità costituzionale della disciplina dei giudici ausiliari; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata invalidità del collegio.
art. 107 Cost.
evocato nella motivazione della Corte costituzionale richiamata in sentenza, sul valore dell'inamovibilità e dell'indipendenza della magistratura.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al difetto di motivazione e alla tutela del giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo sulla costituzione del collegio per lamentata violazione del giusto processo.
la Corte ne afferma la lettura secondo cui il giudice ausiliario può far parte del collegio e svolgere la funzione di relatore/estensore.
artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013
richiamati per la disciplina dei giudici ausiliari d'appello; la Corte esclude la nullità del collegio nel periodo rilevante.
richiamato per affermare che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari può essere integrato anche dalla insufficienza degli organici.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo va interpretata secondo il contenuto sostanziale dell'atto introduttivo e lo scopo pratico perseguito, non secondo i criteri ermeneutici propri dell'interpretazione dei contratti.
- L'erronea qualificazione della domanda può tradursi sia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia in errore di diritto se il giudice attribuisce ai fatti allegati una qualificazione giuridica incompatibile con il loro effettivo contenuto.
- La caparra confirmatoria conserva la propria funzione anche se la dazione è differita rispetto alla stipula del preliminare, purché la consegna sia pattuita prima della scadenza delle obbligazioni principali cui accede.
- La parte obbligata al pagamento di una somma prevista dal preliminare come anticipo o caparra può essere convenuta per l'adempimento dell'obbligo di pagamento, se il termine è scaduto e la prestazione è esigibile.
- Un credito che presuppone una pronuncia costitutiva, come la risoluzione del contratto, non può fondare validamente un decreto ingiuntivo, perché in sede monitoria non può essere resa la statuizione costitutiva necessaria a far sorgere il diritto.
- Caparra confirmatoria e clausola penale possono coesistere nello stesso contratto, perché hanno funzioni diverse e operano in ambiti diversi: la prima è collegata al recesso, la seconda alla scelta di chiedere adempimento o risoluzione.
- La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello, con funzione di relatore ed estensore, non determina di per sé nullità della sentenza, trattandosi di componente appartenente all'ufficio giudiziario e legittimamente inserito nella disciplina speciale allora vigente.
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