Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente radiofonica)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio relativo a interferenze tra impianti di radiodiffusione sonora locali. Una società, titolare di un’emittente radiofonica operante su una determinata frequenza, agiva per far cessare le interferenze provenienti da un altro impianto radiofonico vicino, chiedendo anche l’adozione di accorgimenti tecnici o la disattivazione dell’impianto interferente. La controparte sosteneva, tra l’altro, la tardività dell’azione possessoria, l’esistenza di un preuso della frequenza in proprio favore e l’irrilevanza del giudicato formatosi in un processo penale. Nel corso del giudizio interveniva anche una terza società radiofonica, titolare di un diverso impianto, che lamentava a sua volta interferenze provenienti dall’impianto della ricorrente e chiedeva tutela possessoria e risarcimento danni. In Cassazione la società ricorrente deduceva sette motivi: (1) tardività dell’azione ex art. 1168 c.c. e vizi di prova/motivazione; (2) ancora tardività e mancata dimostrazione dell’autonomia delle interferenze successive al dissequestro dell’impianto; (3) violazione delle norme sul giudicato penale esterno (artt. 652 e 654 c.p.p.) e dei principi su onere della prova e valutazione delle prove; (4) errata applicazione dell’art. 32 L. n. 223/1990 sul preuso delle frequenze e inversione dell’onere probatorio; (5) omesso esame di fatti decisivi; (6) errata qualificazione del motivo d’appello e mancata prova del preuso dell’interveniente; (7) illegittima regolazione delle spese per asserita soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che le censure su onere della prova, contraddittorio e motivazione fossero inconferenti o non autosufficienti. Quanto al giudicato penale, la Corte ha escluso l’utilizzabilità decisiva delle statuizioni invocate, rilevando anche che gli accertamenti penali riguardavano un arco temporale diverso da quello del giudizio possessorio. Sulle questioni relative al preuso delle frequenze, la Corte ha ribadito che le doglianze erano dirette contro la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, non contro l’interpretazione astratta della norma. Il motivo sull’omesso esame è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme. Anche la censura sulle spese è stata respinta, poiché la compensazione o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la soccombenza dell’appellante era comunque prevalente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso possessorio introduttivo
termine annuale per l’azione di reintegrazione nel possesso; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla tardività si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito
richiamato nella difesa come azione di manutenzione; la Corte non ne fa il fulcro decisorio
disposizione transitoria utilizzata per riconoscere il preuso e la legittimazione a proseguire l’attività di radiodiffusione in base alle domande tempestive di concessione
richiamato quale base della concessione ottenuta per la prosecuzione dell’attività
invocato per il preteso effetto vincolante del giudicato penale nel civile; la Corte ha escluso che il motivo superasse l’ulteriore ratio decidendi di merito
la Corte ha rilevato che gli effetti sono limitati alle sentenze dibattimentali e non al rito abbreviato
richiamato in relazione al giudicato esterno penale invocato dalla ricorrente
la Corte ribadisce che la violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contestino le valutazioni di merito
richiamato a sostegno delle censure sulla valutazione delle prove, ritenute in realtà dirette a una diversa ricostruzione del fatto
richiamato per presunta violazione del contraddittorio, ritenuta inconferente rispetto al quadro probatorio complessivo
art. 111 Cost.
invocato in relazione a contraddittorio e giusto processo; la Corte ne esclude la pertinenza nelle censure proposte
richiamato sul difetto di motivazione; la Corte osserva che il vizio denunciabile è solo quello dell’omesso esame o della motivazione apparente/mancante nei limiti vigenti
la Corte distingue i limiti del sindacato di legittimità secondo il vizio dedotto, escludendo che le censure siano idonee a introdurre una rivalutazione del merito
invocato per l’inammissibilità del motivo ex omesso esame in presenza di doppia conforme e per i limiti al sindacato di motivazione
richiamato sulla regola della soccombenza per le spese
richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
richiamato per la domanda di risarcimento da lite temeraria, poi rigettata nei gradi di merito
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l’onere probatorio alla parte erroneamente individuata; non ricorre quando la censura investa, in realtà, il convincimento del giudice sulla sufficienza o attendibilità delle prove acquisite.
- Il sindacato sulla motivazione, nei limiti attuali dell’art. 360 c.p.c., non consente di censurare il merito della ricostruzione fattuale se non nei casi estremi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione apparente/mancante, e nei casi di doppia conforme il motivo è ulteriormente limitato.
- Il giudicato penale esterno non può essere utilmente invocato se riguarda fatti storici diversi o temporalmente non coincidenti con quelli dedotti nel giudizio civile; inoltre l’efficacia vincolante va verificata in base al tipo di sentenza penale e al rapporto tra gli oggetti dei due giudizi.
- In materia di tutela possessoria delle frequenze radio, la tempestività dell’azione e il preuso della banda vanno apprezzati in concreto sulla base della continuità o autonomia delle interferenze e delle risultanze istruttorie, senza che la Cassazione possa sostituirsi al giudice di merito nella selezione del materiale probatorio.
- Le doglianze sulle spese processuali sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla compensazione resta di regola affidata al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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