Cassazione Civile, Ordinanza n. 36919/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da due proprietari confinanti per ottenere l'accertamento che la sopraelevazione realizzata da altri condomini/proprietari arrecava pregiudizio alla statica dell'edificio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, aderendo alle conclusioni del CTU secondo cui, in base alla reale altezza del plinto e alle caratteristiche del terreno, la tensione sul terreno superava i limiti ammissibili sia prima sia dopo l'intervento di sopraelevazione. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1127 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrava l'idoneità della struttura a reggere il carico della sopraelevazione; 2) violazione della L. 1086/1971 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la Corte avesse illegittimamente valorizzato la mancanza di indagine geologica, non obbligatoria, mentre la legge richiederebbe solo la verifica delle condizioni statiche dell'edificio; 3) insufficiente e contraddittoria motivazione per mancata pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU con indagini alternative meno invasive dei carotaggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione era comunque non deducibile nei termini prospettati, sia per la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia per la presenza di una "doppia conforme". La Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito, che avevano fatto proprie le conclusioni del CTU e avevano assolto all'onere motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata dai ricorrenti in tema di sopraelevazione; la Corte non la interpreta nel merito, ma rileva che la doglianza era in realtà diretta contro la valutazione delle prove sull'idoneità statica dell'edificio.
Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte osserva che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico dei ricorrenti la prova dell'assenza di pregiudizio statico e l'aveva ritenuta raggiunta sulla base della CTU.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La deduzione della violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è più deducibile il vizio di sufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
In presenza di "doppia conforme", quando l'appello è stato introdotto dopo l'11.9.2012, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti previsti dalla norma.
La disciplina sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'11.9.2012.
Legge di conversione del D.L. 83/2012 richiamata per l'applicazione della nuova disciplina del vizio motivazionale.
La Corte esclude che la decisione di merito abbia fondato l'accertamento sull'assenza di una relazione geologica; la verifica effettuata riguardava invece l'idoneità statica dell'edificio a sostenere la sopraelevazione.
Richiamato nella fase camerale per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato in collegamento con l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La presenza di una doppia conforme restringe ulteriormente lo spazio del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del CTU, che abbia esaminato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, la motivazione può ritenersi sufficientemente assolta mediante l'indicazione delle ragioni e delle fonti del convincimento.
- Non è configurabile vizio di motivazione per il solo mancato esplicito esame delle critiche dei consulenti di parte, se tali critiche risultano incompatibili con le conclusioni tecniche recepite dal giudice.
- Nel giudizio relativo alla sopraelevazione, la prova del pregiudizio statico dell'edificio va valutata in base agli accertamenti tecnici e alle risultanze istruttorie pertinenti, restando insindacabile in cassazione la loro ponderazione se logicamente e giuridicamente corretta.
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