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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25814/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU/2008, per l’anno d’imposta 2007, ai fini IRPEF e IVA. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella; la CTR aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 36 e 24 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR respinto l’eccezione di extrapetizione, nonostante la CTP avesse annullato la cartella sulla base di ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso introduttivo (in particolare, difformità tra causali nelle controdeduzioni e quelle in cartella, e disconoscimento di crediti senza previo avviso di accertamento), mentre i motivi originari riguardavano solo omesso riscontro alla richiesta di sgravio e tardiva comunicazione dell’avviso bonario; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto che il disconoscimento dei crediti non potesse avvenire nell’ambito del controllo automatizzato e richiedesse un avviso di accertamento. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di ultrapetizione/extrapetizione perché il giudice di primo grado aveva annullato la cartella sulla base di censure nuove e non ricomprese nella causa petendi delimitata dal ricorso introduttivo; le memorie illustrative depositate tardivamente non potevano ampliare il thema decidendum oltre i limiti fissati dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del divieto di ultrapetizione/extrapetizione e del rispetto del petitum e della causa petendi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione ai requisiti della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ribadisce che nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammessi nel primo grado solo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dei documenti non conosciuti; non è consentita, oltre tale termine, la proposizione di nuovi motivi di impugnazione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impositivo oltre i limiti della causa petendi originaria.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo come norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo come norma che disciplina il controllo automatizzato IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può annullare l’atto per ragioni diverse, introducendo d’ufficio nuovi fatti costitutivi della domanda.
  • Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi.
  • Le memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 non possono essere usate per introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impositivo, salvo il limitato spazio dei motivi aggiunti nei casi e nei termini consentiti dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la verifica della correttezza della pretesa va comunque ricondotta ai limiti delle censure originariamente dedotte; se la decisione di merito si fonda su ragioni nuove e tardive, essa è censurabile per ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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