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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5731 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 31.650,95, emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2000, relativa a crediti d'imposta da Carbon Tax e accise sul gasolio utilizzati in compensazione ma non indicati nel quadro RU della dichiarazione Unico 2001. Ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RU costituisse un errore emendabile e che, in sede contenziosa, fosse possibile contestare la maggiore pretesa fiscale derivante dall'erronea dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È stato chiarito che il contribuente può, in giudizio, correggere un errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione quando ciò serva a contestare una maggiore pretesa fiscale per omesso o insufficiente versamento, senza decadenze sostanziali o temporali, purché provi l'errore e l'effettiva spettanza del beneficio. Se invece il contribuente ha già pagato la maggiore imposta non dovuta, deve utilizzare le procedure di rimborso o di riconoscimento del credito previste dalla legge, rispettando i relativi termini.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni è soggetta ai termini previsti per la dichiarazione integrativa.

    La dichiarazione integrativa è sottoposta a specifici termini; tuttavia, tali termini non impediscono al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale fondata su un errore dichiarativo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il rimborso dei versamenti diretti è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

    Quando il contribuente ha già pagato somme maggiori del dovuto, deve chiedere il rimborso secondo la procedura e i termini previsti, senza poter trasformare tale richiesta in una domanda di credito all'interno del giudizio contro la cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Gli errori od omissioni che determinano un danno per l'Amministrazione possono essere corretti entro i termini di accertamento previsti dalla norma.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Il processo tributario ha natura impugnatoria e riguarda la legittimità e la fondatezza degli specifici atti impositivi impugnati; non consente di proporre una domanda riconvenzionale autonoma per ottenere un rimborso o il riconoscimento di un credito.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente che intende correggere o ritrattare la propria dichiarazione deve provare i fatti che escludono o riducono l'obbligazione tributaria, inclusa l'effettiva spettanza del credito o dell'agevolazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Opera come disciplina residuale per le domande di rimborso non soggette a una specifica procedura, sempre nel rispetto dei termini di decadenza.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non è intangibile: il contribuente può dimostrare in giudizio che contiene un errore di fatto o di diritto.
  • Se l'errore dichiarativo ha prodotto soltanto una maggiore pretesa fiscale non ancora pagata, il contribuente può opporsi direttamente alla cartella o all'atto impositivo, senza essere necessariamente vincolato ai termini della dichiarazione integrativa.
  • Se invece il contribuente ha già versato la maggiore imposta, non può chiedere il rimborso per la prima volta nel giudizio contro l'atto impositivo: deve presentare una specifica istanza di rimborso o di riconoscimento del credito, rispettando modalità e termini di decadenza.
  • L'emendabilità in giudizio non è automatica: il contribuente deve fornire la prova dell'errore e dei presupposti sostanziali del credito, dell'agevolazione o della minore imposta dovuta.
  • Il giudice tributario può rideterminare la pretesa contenuta nell'atto impugnato, ma non può pronunciarsi su una nuova domanda autonoma di rimborso o di pagamento in favore del contribuente.
  • In una situazione analoga occorre distinguere preliminarmente tra contestazione di un debito fiscale non pagato e richiesta di restituzione di somme già pagate: nel primo caso è possibile la contestazione in giudizio; nel secondo è necessaria la procedura di rimborso.

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