Cassazione Civile, Ordinanza n. 21539/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di euro 1.886.271, emesso ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo non provata la regolare delega di firma del funzionario sottoscrittore; la CTR, invece, aveva ritenuto regolare la delega e aveva accolto nel merito l'appello dell'Ufficio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità dell'avviso per carenza della delega di firma, sostenendo che essa non indicasse il nominativo del funzionario, la durata e le ragioni della delega, con richiamo all'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001; 2) omessa pronuncia o motivazione insufficiente sulla contestazione relativa al mancato formale invito a produrre la documentazione contabile e, quindi, sull'asserita illegittimità dell'accertamento induttivo; 3) violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 per non avere l'Ufficio dedotto i costi in misura corrispondente ai maggiori ricavi accertati, con censura ritenuta però generica perché non indicava l'ammontare corretto dei costi deducibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e generico il terzo. Ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: non occorre l'indicazione nominativa del funzionario, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita, mentre la delega può essere impartita anche con ordini di servizio; l'art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001 non è pertinente perché riguarda la delega di funzioni e non la sola firma. Quanto al secondo motivo, la CTR aveva implicitamente e sufficientemente motivato la legittimità dell'accertamento induttivo valorizzando il mancato rinvenimento delle scritture presso la sede sociale, l'irreperibilità del nuovo amministratore e la notifica del processo verbale con rito degli irreperibili, da cui desumere l'assenza, l'occultamento o l'irrecuperabilità della contabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibilmente generico nella sostanza, poiché non specificava quale fosse il corretto ammontare dei costi da dedurre rispetto a quello applicato dall'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato è valida se il soggetto riveste la qualifica richiesta; la delega è di firma e può essere attuata anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato.
art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001
La norma riguarda la delega di funzioni e non la mera delega di firma per la sottoscrizione di atti impositivi; pertanto non è applicabile al caso della firma dell'avviso di accertamento.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento che ha dato origine al recupero a tassazione.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base normativa dell'accertamento in materia IVA che ha dato origine al recupero a tassazione.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dai ricorrenti per contestare la mancata deduzione dei costi in misura rapportata ai maggiori ricavi; la censura è stata respinta perché formulata in modo generico.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 113 del 2002
Ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 113 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: per la validità dell'atto è sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla qualifica funzionale richiesta dalla legge, potendo l'organizzazione interna dell'ufficio essere regolata anche mediante ordini di servizio.
- L'assenza dell'indicazione nominativa del delegato non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, se il funzionario firmatario è comunque riconducibile alla qualifica idonea e la corrispondenza tra delega e sottoscrittore è verificabile.
- Ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo, il mancato rinvenimento delle scritture contabili presso la sede sociale, unito alla difficoltà di reperire gli amministratori e alla notifica del verbale con rito degli irreperibili, può giustificare il ricorso alla ricostruzione induttiva della materia imponibile.
- Le censure in cassazione relative alla quantificazione dei costi o delle poste deducibili devono essere specifiche: chi impugna deve indicare il corretto ammontare che assume dovuto e spiegare lo scarto rispetto alla quantificazione operata dall'Ufficio.
- La doglianza di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata quando dalla sentenza impugnata sia comunque desumibile la ratio decidendi, anche in forma sintetica o implicita, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.
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