Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21539/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di euro 1.886.271, emesso ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo non provata la regolare delega di firma del funzionario sottoscrittore; la CTR, invece, aveva ritenuto regolare la delega e aveva accolto nel merito l'appello dell'Ufficio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità dell'avviso per carenza della delega di firma, sostenendo che essa non indicasse il nominativo del funzionario, la durata e le ragioni della delega, con richiamo all'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001; 2) omessa pronuncia o motivazione insufficiente sulla contestazione relativa al mancato formale invito a produrre la documentazione contabile e, quindi, sull'asserita illegittimità dell'accertamento induttivo; 3) violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 per non avere l'Ufficio dedotto i costi in misura corrispondente ai maggiori ricavi accertati, con censura ritenuta però generica perché non indicava l'ammontare corretto dei costi deducibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e generico il terzo. Ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: non occorre l'indicazione nominativa del funzionario, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita, mentre la delega può essere impartita anche con ordini di servizio; l'art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001 non è pertinente perché riguarda la delega di funzioni e non la sola firma. Quanto al secondo motivo, la CTR aveva implicitamente e sufficientemente motivato la legittimità dell'accertamento induttivo valorizzando il mancato rinvenimento delle scritture presso la sede sociale, l'irreperibilità del nuovo amministratore e la notifica del processo verbale con rito degli irreperibili, da cui desumere l'assenza, l'occultamento o l'irrecuperabilità della contabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibilmente generico nella sostanza, poiché non specificava quale fosse il corretto ammontare dei costi da dedurre rispetto a quello applicato dall'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato è valida se il soggetto riveste la qualifica richiesta; la delega è di firma e può essere attuata anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 165 del 2001

    La norma riguarda la delega di funzioni e non la mera delega di firma per la sottoscrizione di atti impositivi; pertanto non è applicabile al caso della firma dell'avviso di accertamento.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento che ha dato origine al recupero a tassazione.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento in materia IVA che ha dato origine al recupero a tassazione.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato dai ricorrenti per contestare la mancata deduzione dei costi in misura rapportata ai maggiori ricavi; la censura è stata respinta perché formulata in modo generico.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 113 del 2002

    Ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 113 del 2002

    Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: per la validità dell'atto è sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla qualifica funzionale richiesta dalla legge, potendo l'organizzazione interna dell'ufficio essere regolata anche mediante ordini di servizio.
  • L'assenza dell'indicazione nominativa del delegato non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, se il funzionario firmatario è comunque riconducibile alla qualifica idonea e la corrispondenza tra delega e sottoscrittore è verificabile.
  • Ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo, il mancato rinvenimento delle scritture contabili presso la sede sociale, unito alla difficoltà di reperire gli amministratori e alla notifica del verbale con rito degli irreperibili, può giustificare il ricorso alla ricostruzione induttiva della materia imponibile.
  • Le censure in cassazione relative alla quantificazione dei costi o delle poste deducibili devono essere specifiche: chi impugna deve indicare il corretto ammontare che assume dovuto e spiegare lo scarto rispetto alla quantificazione operata dall'Ufficio.
  • La doglianza di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata quando dalla sentenza impugnata sia comunque desumibile la ratio decidendi, anche in forma sintetica o implicita, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.