Cassazione Civile, Ordinanza n. 18470/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due soggetti proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali richiesti da un avvocato per attività di assistenza e consulenza giudiziale civile svolta in due cause. Il tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione e rideterminava il dovuto. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) sostenevano il difetto di legittimazione passiva di una delle parti, perché non aveva sottoscritto il preventivo posto a base della pretesa; 2) contestavano la prova del conferimento dell’incarico, assumendo che le sottoscrizioni apposte alle procure ad litem non fossero riconducibili alla medesima parte e che, essendo state disconosciute, non potessero valere come prova del mandato; 3) censuravano la determinazione del valore delle cause e l’applicazione dei compensi, lamentando che il giudice avesse considerato le somme domandate nei giudizi presupposti e avesse liquidato valori medi/base anziché minimi; 4) contestavano infine la condanna alle spese di merito. Nella memoria insistevano inoltre per un riesame del merito, criticando la valutazione delle ammissioni contenute negli scritti difensivi della controparte e la possibilità di provare l’incarico tramite le procure sottoscritte dal cliente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le censure sulla prova del rapporto professionale, osservando che il tribunale aveva correttamente valorizzato le procure ad litem sottoscritte dai clienti e che il semplice disconoscimento delle sottoscrizioni non era sufficiente in mancanza di querela di falso, trattandosi di atti autenticati dal difensore. Ha inoltre reputato inammissibile la doglianza sul valore delle cause e sulla liquidazione dei compensi, rilevando che, nel sistema tariffario forense, il compenso giudiziale civile è correlato al valore della causa e che il giudice di merito aveva legittimamente applicato i valori base/medi senza ulteriori aumenti o diminuzioni. Anche la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché la statuizione seguiva il criterio della soccombenza. La Corte ha altresì affermato che i profili di contraddittoria motivazione dedotti non erano più ammissibili nel vigore dell’attuale art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei ristretti casi di anomalia motivazionale. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come forma del procedimento deciso dal tribunale in materia di compensi professionali.
invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla legittimazione passiva e sulla solidarietà, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
invocato dai ricorrenti, senza accoglimento della censura.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione delle procure come prova del mandato.
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni, senza utile fondamento del ricorso.
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni, senza accoglimento.
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
la procura autenticata dal difensore è stata ritenuta prova della volontà di conferire il mandato; il suo disconoscimento richiede querela di falso.
richiamato dai ricorrenti nel lamentare l’apprezzamento delle prove.
richiamato dai ricorrenti nella critica alla valutazione del materiale probatorio.
richiamato in tema di disconoscimento della sottoscrizione.
richiamato in tema di verificazione della scrittura privata e contestazione dell’autenticità.
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, senza incidenza sull’esito.
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; il tribunale ha applicato i valori base/medi.
richiamato per la determinazione dei compensi in base al valore della causa.
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha escluso che il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione sia deducibile oltre i ristretti casi di anomalia motivazionale.
richiamato nella proposta di definizione camerale con declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, la produzione della procura ad litem autenticata dal difensore costituisce prova primaria del conferimento dell’incarico, salvo che la sua autenticità sia contestata con gli strumenti processuali appropriati, ivi compresa la querela di falso quando necessaria.
- Il semplice disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a una procura autenticata non è sufficiente a neutralizzarne l’efficacia probatoria se non viene coltivata la contestazione nelle forme di legge.
- Nel sistema tariffario forense per l’attività giudiziale civile, il compenso va determinato in relazione al valore della controversia; è quindi legittimo prendere a riferimento l’importo domandato nel giudizio presupposto.
- La scelta di liquidare i compensi professionali nei valori base/medi della tariffa, senza aumenti o diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente ancorata ai parametri normativi.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuovo esame del merito; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’anomalia motivazionale nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La condanna alle spese segue il criterio generale della soccombenza, salvo specifiche ragioni derogatorie non emerse nel caso di specie.
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