Cassazione Civile, Ordinanza n. 17342/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un incendio propagatosi nel sottotetto di una villetta venduta da una società poi cancellata dal registro delle imprese, per il quale i proprietari avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento della responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. del ricorrente, indicato come progettista, direttore dei lavori e collaudatore, insieme alla società costruttrice, con condanna al risarcimento dei danni e con rigetto delle domande da lui proposte verso alcune compagnie assicuratrici. In appello il ricorrente chiedeva di essere esonerato da ogni responsabilità e, in subordine, di essere manlevato dalle compagnie assicuratrici. La Corte d’appello aveva confermato le decisioni di primo grado e aveva ritenuto inammissibili documenti prodotti solo in appello. Con il primo motivo di ricorso si denunciava violazione degli artt. 110 e 345 c.p.c., sostenendo che, accertata la cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto e poi riassunto nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati, e che comunque la prosecuzione del giudizio verso i soci avrebbe dovuto rendere ammissibili le produzioni documentali effettuate in appello. Con il secondo motivo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito non avrebbero considerato, nella quantificazione del danno, le agevolazioni fiscali ottenute dai danneggiati per i lavori di riparazione, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto ridurre il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, in presenza di un giudizio nel quale la società era già costituita a mezzo di procuratore e in mancanza di una formale dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo, non determina invalidità della prosecuzione del processo, operando l’ultrattività del mandato alla lite; di conseguenza era legittima l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci successori e corretta la declaratoria di inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione delle detrazioni fiscali era stata comunque esaminata dai giudici di merito, i quali avevano escluso che il danneggiante potesse beneficiare di riduzioni derivanti da rapporti tra contribuente ed erario; pertanto non ricorreva alcun omesso esame di fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
fonte della responsabilità per gravi difetti dell’opera edilizia, posta a base della condanna nei gradi di merito.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di interruzione e riassunzione del processo nei confronti dei successori della società estinta; la Corte esclude che la sua violazione sussista nel caso concreto.
richiamato in relazione all’inammissibilità delle produzioni documentali nuove in appello; la Corte conferma la correttezza della decisione di merito.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ribadisce la portata restrittiva dopo la riforma del 2012.
riforma del diritto societario che consente di configurare la cancellazione della società dal registro delle imprese come evento estintivo con effetti successori sui soci.
Cass., Sez. U, 12/3/2013, n. 6070
richiamata per il principio del fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.
Cass., Sez. U, 4/7/2014, n. 15295
richiamata per la regola dell’ultrattività del mandato alla lite e per il regime interruttivo del processo in caso di eventi che incidano sulla capacità della parte costituita a mezzo procuratore.
Cass., Sez. 5, 23/11/2018, n. 30341
richiamata per affermare che, dopo la cancellazione della società, la rilevanza processuale dell’evento è subordinata alla sua dichiarazione o notificazione, con conseguenze sulla notifica della sentenza e dell’impugnazione.
Cass., Sez. 2, 22/8/2018, n. 20964
richiamata in tema di notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte estinta.
richiamato in relazione agli eventi che determinano interruzione del processo e alle modalità di relativa conoscenza o comunicazione.
art. 300, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la notificazione o certificazione dell’evento interruttivo in caso di parte contumace.
richiamato per la notifica della sentenza al procuratore della parte e la decorrenza del termine per impugnare.
richiamato per la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore della parte costituita.
richiamata per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni invocate dal ricorrente ai fini della riduzione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, se il giudizio era già instaurato con società costituita a mezzo di procuratore e l’evento non è stato dichiarato o notificato nei modi di legge, opera l’ultrattività del mandato alla lite e il processo prosegue validamente senza interruzione automatica.
- La cancellazione della società non impone, di per sé, una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione o la rinnovazione del giudizio, quando i soci successori vengono ritualmente evocati in causa e si trovano nella medesima posizione processuale della società estinta.
- La produzione di documenti nuovi in appello resta soggetta ai limiti ordinari di ammissibilità; non diventa automaticamente ammissibile per il solo fatto che il contraddittorio sia stato esteso ai successori della parte estinta.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se un fatto storico, decisivo e discusso sia stato completamente omesso dal giudice, non quando la questione sia stata esaminata, anche in modo sintetico, o quando si censuri soltanto la valutazione delle prove.
- Le agevolazioni fiscali riconosciute al danneggiato nei rapporti con l’erario non si imputano automaticamente al danneggiante nella liquidazione del risarcimento, se non risulta che esse abbiano inciso in modo tale da ridurre il danno risarcibile secondo i criteri adottati dal giudice di merito.
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