Cassazione Civile, Ordinanza n. 27037/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in accoglimento dell’istanza di un agente della riscossione. Il socio e legale rappresentante della società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo che il credito erariale posto a base dell’istanza sarebbe stato in parte stralciato tramite rottamazione delle cartelle e, per il residuo, accollato a un terzo soggetto. La corte d’appello ha respinto il reclamo. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia del tribunale sulla richiesta di rinvio della causa, assumendo un vizio ex art. 112 c.p.c.; 2) omessa pronuncia della corte d’appello sulle istanze istruttorie testimoniali volte a dimostrare l’inesistenza di debiti verso fornitori e dipendenti; 3) violazione dell’art. 18 l.fall. per non avere considerato un pagamento del debito da parte del terzo accollante, avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento; 4) violazione dell’art. 1273 c.c. e dell’art. 8, comma 2, L. n. 212/2000, sostenendo che l’accollo avesse fatto venir meno il debito erariale e, quindi, il requisito oggettivo dell’insolvenza ex art. 5 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la richiesta di rinvio non costituisse domanda sulla quale il giudice dovesse pronunciare in sentenza e che il ricorrente non avesse specificato la decisività delle prove testimoniali rispetto ai presupposti del fallimento. Ha poi rigettato il terzo motivo perché nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione, non quelli sopravvenuti, sicché il pagamento successivo del debito non incide sulla validità della declaratoria. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che l’accollo del debito non estingue l’obbligazione del debitore originario, ma aggiunge la responsabilità dell’accollante, salvo espressa liberazione del debitore, circostanza non allegata; per i debiti fiscali, inoltre, l’art. 8, comma 2, L. n. 212/2000 consente l’accollo senza liberazione del contribuente originario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per dedurre vizi di violazione di legge sui motivi terzo e quarto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia nei primi due motivi
invocato per censurare l’omessa pronuncia su richiesta di rinvio e istanze istruttorie
norma del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito rilevano solo i fatti esistenti al momento della decisione
art. 5 legge fall.
richiamato con riferimento al requisito oggettivo dell’insolvenza per la dichiarazione di fallimento
l’accollo non libera il debitore originario se non in presenza di espressa pattuizione o dichiarazione del creditore
art. 8, comma 2, L. n. 212/2000
consente l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario
richiamato per affermare che il pagamento anteriore alla procedura deve risultare da atto di data certa
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo soltanto i fatti esistenti al momento della decisione impugnata; i fatti sopravvenuti non possono di regola fondare la revoca del fallimento.
- L’accollo del debito, di regola, non estingue l’obbligazione del debitore originario: il debito resta a suo carico e si aggiunge, eventualmente, la responsabilità dell’accollante, salvo espressa liberazione.
- Per i debiti d’imposta, l’accollo è ammesso senza liberazione del contribuente originario, sicché il solo accollo non esclude la permanenza del debito ai fini della verifica dell’insolvenza.
- La censura di omessa pronuncia su istanze istruttorie è inammissibile se non si spiega in modo specifico la decisività della prova richiesta rispetto al fatto costitutivo o impeditivo da accertare.
- Nel giudizio di fallimento, il pagamento del credito posto a base dell’istanza è rilevante solo se anteriore alla dichiarazione e provato con atto di data certa; il pagamento successivo non incide sulla legittimità della pronuncia già resa.
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