Cassazione Civile, Ordinanza n. 32755/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su due cartelle di pagamento. In appello la decisione di primo grado è stata riformata e l'impugnazione della contribuente è stata rigettata sul presupposto della rituale notifica delle cartelle. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa rilevazione della tardività dell'appello, assumendo violazione del termine lungo di impugnazione; (2) nullità per violazione dei termini a difesa, poiché l'appello sarebbe stato notificato troppo a ridosso dell'udienza; (3) e (4) vizi di motivazione, per mancata considerazione delle difese svolte e per essersi il giudice limitato a richiamare l'atto di appello; (5) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che le cartelle notificate via PEC fossero prive di firma digitale e quindi inidonee a garantire la certezza del contenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la rimessione in termini disposta in appello non era stata specificamente censurata e che, in presenza di litisconsorzio necessario in causa inscindibile, la notifica dell'appello ad alcuni litisconsorti nei termini conserva l'effetto impeditivo del giudicato e rende il gravame tempestivo anche nei confronti della parte successivamente raggiunta dalla notifica. Ha respinto il secondo motivo perché la parte, comparsa all'udienza senza chiedere un nuovo termine a difesa e avendo concluso nel merito, aveva sanato il vizio dei termini a comparire senza dedurre un concreto pregiudizio difensivo. Ha rigettato i motivi terzo e quarto escludendo una motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello, pur sintetica e in parte adesiva, consentiva di ricostruire chiaramente la ratio decidendi e superava la soglia del minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di autosufficienza, rilevando inoltre che la notifica via PEC della cartella può avvenire anche mediante copia informatica in PDF di documento cartaceo e che non è richiesta, per legge, la firma digitale sulla copia informatica allegata al messaggio PEC. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata rituale costituzione del Comune e dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità in concreto per ciascuna censura proposta.
È evocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ritiene però che non vi sia stata violazione, poiché i profili dedotti risultavano implicitamente o comunque sostanzialmente esaminati dal giudice di merito.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente in relazione al termine lungo per l'appello; la Corte osserva che la doglianza non coglie nel segno perché la rimessione in termini non è stata specificamente censurata e l'appello era comunque tempestivo nel contesto del litisconsorzio necessario.
È invocato in tema di termine lungo per impugnare; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione ai termini a difesa nel processo tributario; la Corte ritiene il vizio sanato dalla comparsa della parte all'udienza senza richiesta di rinvio o di nuovi termini.
È menzionato con riguardo al deposito di un atto da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della partecipazione alla pubblica udienza; la Corte precisa inoltre la differenza tra controricorso e semplice atto di costituzione.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente in modo da impedire il controllo sulla ratio decidendi.
art. 1 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
primo comma, lett. c), f) ed i-ter)
È richiamato per affermare che la notifica della cartella a mezzo PEC può avvenire anche mediante allegazione di copia informatica o duplicato informatico dell'atto originario.
art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
È richiamato insieme al d.P.R. n. 68 del 2005 per sostenere la validità della notifica via PEC anche mediante copia informatica dell'atto cartaceo originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata impugnazione specifica di un provvedimento di rimessione in termini o di un passaggio processuale decisivo impedisce di far valere utilmente in cassazione la pretesa tardività dell'appello.
- La notifica dell'impugnazione a uno o più litisconsorti necessari, nei termini di legge, conserva l'effetto impeditivo del giudicato; l'eventuale mancata o tardiva notifica a un altro litisconsorte impone l'integrazione del contraddittorio ma non incide di per sé su ammissibilità o tempestività dell'appello.
- La violazione dei termini a difesa è sanata dalla comparsa della parte all'udienza senza richiesta di rinvio o di nuovi termini e senza allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, ossia quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi e di controllare il percorso logico del giudice; una motivazione sintetica o anche aderente ad atti di parte non è per ciò solo invalida se attribuibile chiaramente al giudice.
- La contestazione della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve essere specifica e circostanziata; contestazioni generiche o clausole di stile sono inefficaci.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se effettuata mediante allegazione di copia informatica in PDF dell'atto originariamente cartaceo; non è richiesta, per tale modalità, la firma digitale sulla copia allegata.
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