Cassazione Civile, Ordinanza n. 20503/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un addetto alla pompa di benzina e dalla successiva domanda del lavoratore volta a ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con orario di quaranta ore settimanali, e il conseguente pagamento delle differenze retributive e delle indennità di fine rapporto. Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamento ma aveva accolto la domanda relativa al lavoro a tempo pieno; la corte d’appello, invece, ha riformato tale decisione ritenendo non provato lo svolgimento di una prestazione full time. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: omesso esame di documenti e fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla prova presuntiva del tempo pieno; violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c. rispetto alla clausola sull’orario mattutino; nullità della sentenza per vizio di motivazione e asserita erroneità del capo sulle spese; violazione dell’art. 116 c.p.c. e travisamento della prova testimoniale; violazione delle norme processuali sul rito del lavoro e sull’ammissione della prova, per aver valorizzato documenti asseritamente tardivi al fine di giudicare inattendibile un teste; infine, violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la corte d’appello avesse travolto anche il capo sul TFR pur non specificamente impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo e il quarto perché miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non ricorrevano nei casi tipizzati dalla giurisprudenza; il secondo perché non era stata dimostrata una reale violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, ma solo una diversa lettura delle risultanze probatorie; il terzo perché la motivazione della sentenza impugnata era ampiamente esistente e il profilo sulle spese integrava al più una mera irregolarità materiale; il quinto perché la valutazione sulla tempestività dei documenti e sull’attendibilità del teste rientrava nei poteri del giudice del lavoro e, comunque, vi era una autonoma ragione di inattendibilità; il sesto perché non vi era ultrapetizione, essendo la reiezione delle pretese sul TFR conseguenza logica del rigetto della domanda sulle differenze retributive fondata sul preteso tempo pieno. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame di un fatto decisivo"
Il vizio riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende il mero omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non è denunciabile quando si contesti solo la valutazione delle prove.
L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la preferenza accordata a una tra più possibili interpretazioni.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo sotto il profilo del minimo costituzionale; la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; non basta il dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o decide sulla base di prove non acquisite; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Le presunzioni semplici possono fondare il fatto da provare solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione resta riservata al giudice di merito.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa tardività delle produzioni nel rito del lavoro, ma la Corte ha ritenuto legittimo l’uso di documenti funzionali a contestare l’attendibilità di un testimone.
Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi e ammettere prove indispensabili anche d’ufficio.
Nel giudizio del lavoro la produzione documentale e l’attività istruttoria sono lette alla luce dei poteri officiosi del giudice e della necessità di decidere sulla prova dei fatti costitutivi.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si pronuncia entro i limiti della domanda e delle conseguenze logiche derivanti dall’accoglimento o dal rigetto delle pretese principali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura; la mancata specificazione comporta inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto l’apparente deduzione di omesso esame di fatti decisivi o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il controllo di legittimità resta limitato a specifici errori di diritto o a vizi motivazionali nei rigorosi limiti del minimo costituzionale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non basta che il giudice non abbia menzionato tutti gli elementi istruttori o tutte le prove valorizzabili in senso contrario.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente infranto le regole legali di ermeneutica, non quando abbia semplicemente scelto una tra più interpretazioni plausibili del testo negoziale.
- La censura di motivazione è utile solo se la sentenza è priva di motivazione effettiva o presenta una motivazione solo apparente, perplessa o incomprensibile; la mera insoddisfazione per la ricostruzione dei fatti è insufficiente.
- Nel rito del lavoro il giudice può utilizzare, anche officiosamente, prove indispensabili e documenti funzionali alla verifica dell’attendibilità dei testimoni e dei fatti costitutivi, purché l’esercizio del potere istruttorio sia coerente con la motivazione della decisione.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, accogliendo o respingendo la domanda principale, ne esaurisce logicamente anche le conseguenze accessorie o dipendenti, senza attribuire un bene della vita diverso da quello controverso.
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