Cassazione Civile, Ordinanza n. 12250/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito, poi espresso, dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso di un credito IVA presentata da un contribuente che aveva svolto in passato attività alberghiera mediante immobili di sua proprietà. Il contribuente, per gli anni dal 2000 al 2008, era stato oggetto di accertamenti induttivi del reddito, definiti per adesione; successivamente aveva chiesto il rimborso di crediti IVA inerenti all’attività esercitata. La CTP aveva respinto il ricorso, la CTR aveva confermato, ma questa Corte aveva già cassato con rinvio affermando che l’irretrattabilità dell’IVA a debito accertata non comporta anche quella dell’IVA a credito. In sede di riassunzione, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alle somme richieste con l’istanza del 21 ottobre 2015. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il rimborso IVA sarebbe precluso salvo le liquidazioni periodiche ex artt. 27 e 33 del medesimo decreto. Il contribuente ha resistito e proposto anche ricorso incidentale con tre motivi sulle spese di lite, lamentando: liquidazione unitaria e non distinguibile tra fase di riassunzione e giudizio di legittimità; liquidazione sotto i minimi tariffari; omessa liquidazione separata di compensi, esborsi e spese dei precedenti gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura fondata sull’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Ha ribadito che, in tema di IVA, il diritto alla detrazione/rimborso dell’eccedenza non può essere negato per la sola omissione della dichiarazione annuale, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali del credito e la sua effettiva esistenza contabile entro il termine utile. La Corte ha però accolto il ricorso incidentale del contribuente sulle spese processuali, osservando che la liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascuna fase del giudizio, con specifica distinzione tra compensi ed esborsi, e non può essere inferiore ai minimi parametrici applicabili in assenza di diversa convenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai profili oggetto del ricorso incidentale, con rinvio al giudice dell’appello per un nuovo esame delle spese.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
la Corte esclude che la norma consenta di negare il rimborso/detrazione IVA per il solo fatto dell’omessa dichiarazione annuale, quando il credito sia provato nei suoi requisiti sostanziali e documentali
artt. 27 e 33 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dall’Agenzia come presupposto delle liquidazioni periodiche rilevanti ai fini del rimborso in caso di omessa dichiarazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato per indicare la definizione degli accertamenti mediante adesione
utilizzati come parametri per censurare la liquidazione delle spese di lite e la loro ripartizione
art. 4 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 n. 55
richiamato per la disciplina della liquidazione dei compensi professionali
Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 n. 55
i compensi devono essere liquidati per ciascuna fase e non sotto i minimi tabellari, salvo diversa convenzione
Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 n. 37 del 2018
richiamato come modifica dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sul regime delle spese nel processo tributario
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale
evocato implicitamente nel passaggio sulla prova del credito IVA e sul riparto dell’onere probatorio, secondo cui spetta al contribuente dimostrare l’esistenza contabile del credito quando non ha assolto gli obblighi formali
Massime di principio
- In materia di IVA, l’omissione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso dell’eccedenza, se il contribuente prova che il credito è reale, inerisce a operazioni imponibili e risulta da documentazione contabile idonea.
- Il fatto costitutivo del diritto alla detrazione IVA è l’effettività e liceità dell’operazione economica sottostante; gli adempimenti dichiarativi e formali hanno funzione strumentale e non possono prevalere sulla sostanza del rapporto tributario, salvo che venga meno la prova del credito.
- Quando il contribuente non abbia rispettato gli obblighi formali-contabili, grava su di lui l’onere di dimostrare con documenti idonei l’esistenza del credito IVA non dichiarato; se invece tali obblighi sono stati assolti, incombe sull’Amministrazione l’onere di contestare la realtà delle operazioni rappresentate.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere operata separatamente per ciascuna fase del giudizio e con distinta indicazione di compensi ed esborsi, così da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione.
- In assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi secondo i parametri ministeriali non può scendere sotto i valori minimi previsti, che hanno carattere inderogabile.
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