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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12250/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito, poi espresso, dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso di un credito IVA presentata da un contribuente che aveva svolto in passato attività alberghiera mediante immobili di sua proprietà. Il contribuente, per gli anni dal 2000 al 2008, era stato oggetto di accertamenti induttivi del reddito, definiti per adesione; successivamente aveva chiesto il rimborso di crediti IVA inerenti all’attività esercitata. La CTP aveva respinto il ricorso, la CTR aveva confermato, ma questa Corte aveva già cassato con rinvio affermando che l’irretrattabilità dell’IVA a debito accertata non comporta anche quella dell’IVA a credito. In sede di riassunzione, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alle somme richieste con l’istanza del 21 ottobre 2015. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il rimborso IVA sarebbe precluso salvo le liquidazioni periodiche ex artt. 27 e 33 del medesimo decreto. Il contribuente ha resistito e proposto anche ricorso incidentale con tre motivi sulle spese di lite, lamentando: liquidazione unitaria e non distinguibile tra fase di riassunzione e giudizio di legittimità; liquidazione sotto i minimi tariffari; omessa liquidazione separata di compensi, esborsi e spese dei precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura fondata sull’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Ha ribadito che, in tema di IVA, il diritto alla detrazione/rimborso dell’eccedenza non può essere negato per la sola omissione della dichiarazione annuale, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali del credito e la sua effettiva esistenza contabile entro il termine utile. La Corte ha però accolto il ricorso incidentale del contribuente sulle spese processuali, osservando che la liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascuna fase del giudizio, con specifica distinzione tra compensi ed esborsi, e non può essere inferiore ai minimi parametrici applicabili in assenza di diversa convenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai profili oggetto del ricorso incidentale, con rinvio al giudice dell’appello per un nuovo esame delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, l’omissione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso dell’eccedenza, se il contribuente prova che il credito è reale, inerisce a operazioni imponibili e risulta da documentazione contabile idonea.
  • Il fatto costitutivo del diritto alla detrazione IVA è l’effettività e liceità dell’operazione economica sottostante; gli adempimenti dichiarativi e formali hanno funzione strumentale e non possono prevalere sulla sostanza del rapporto tributario, salvo che venga meno la prova del credito.
  • Quando il contribuente non abbia rispettato gli obblighi formali-contabili, grava su di lui l’onere di dimostrare con documenti idonei l’esistenza del credito IVA non dichiarato; se invece tali obblighi sono stati assolti, incombe sull’Amministrazione l’onere di contestare la realtà delle operazioni rappresentate.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere operata separatamente per ciascuna fase del giudizio e con distinta indicazione di compensi ed esborsi, così da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione.
  • In assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi secondo i parametri ministeriali non può scendere sotto i valori minimi previsti, che hanno carattere inderogabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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