Cassazione Civile, Ordinanza n. 06706/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato il 12 febbraio 2009 un'istanza di rimborso del 50% delle somme versate in eccedenza dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005 a titolo di IRPEF e addizionali, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 2002 dall'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego implicito. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo tempestiva l'istanza perché il termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 sarebbe stato prorogato dall'art. 36-bis l. n. 31/2008. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha riformato la decisione, ritenendo che il diritto al rimborso fosse sorto il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296/2006, e che dunque il termine biennale fosse scaduto il 1° gennaio 2009, senza che la proroga del 2008 o il d.p.c.m. 25 luglio 2008 incidessero sul dies a quo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, come novellato dall'art. 36-bis l. n. 31/2008, e del d.p.c.m. 25/07/2008, sostenendo che il termine biennale dovesse decorrere dall'1 marzo 2008, data di entrata in vigore della l. n. 31/2008, e quindi che l'istanza del 12.02.2009 fosse tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il precedente Cass. n. 36482/2023 e ribadendo che per i rimborsi relativi al sisma del 2002 il termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 decorre dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296/2006. Ha precisato che l'art. 36-bis l. n. 31/2008 ha inciso solo sul termine per la definizione della posizione fiscale dei soggetti non ancora adempienti, non sul distinto termine per l'istanza di rimborso di chi aveva già versato l'imposta; inoltre la norma interpretativa dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 riguarda solo il sisma del 1990 e non è estensibile al sisma del 2002. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ha confermato la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione, e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle maggiorazioni e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per l'istanza di rimborso si applica il termine di decadenza biennale decorrente dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione; nel caso del sisma del 2002 il presupposto coincide con l'entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio, cioè il 1° gennaio 2007.
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
Ha introdotto il beneficio della riduzione del 50% delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 2002 e ha fatto sorgere, per chi aveva già versato, il diritto alla restituzione dell'eccedenza; il relativo dies a quo per il rimborso decorre dalla sua entrata in vigore.
art. 36-bis, comma 2, l. n. 31/2008
Ha prorogato il termine per la definizione della posizione fiscale relativamente ad adempimenti e versamenti, ma non ha modificato il termine per proporre l'istanza di rimborso.
d.p.c.m. 25 luglio 2008
La proroga dello stato di emergenza non incide sul termine biennale di decadenza per il rimborso.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Norma interpretativa limitata espressamente al sisma del 1990; non è applicabile al sisma del 2002.
art. 3 Cost.
Non è configurabile una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra sisma del 1990 e sisma del 2002, trattandosi di discipline diverse e di una scelta discrezionale del legislatore.
Fondano la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per le statuizioni conseguenti alla definizione del giudizio in sede camerale.
Massime di principio
- Quando il legislatore riconosce un beneficio fiscale che fa sorgere ex novo il diritto al rimborso per imposte già versate, il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre, in via generale, dalla data di entrata in vigore della norma che istituisce il beneficio, salvo diversa previsione espressa.
- La proroga di termini riferiti alla definizione agevolata della posizione fiscale di contribuenti ancora inadempienti non si estende automaticamente al distinto termine per chiedere il rimborso di somme già versate.
- Una norma interpretativa che disciplina espressamente una specifica fattispecie emergenziale non può essere estesa ad altra fattispecie analoga in assenza di una previsione testuale o di un chiaro indice sistematico.
- La differenza tra contribuenti che hanno già adempiuto e contribuenti che devono ancora regolarizzare la propria posizione giustifica termini diversi per il rimborso o per la definizione agevolata, senza violare di per sé il principio di eguaglianza.
- In presenza di un precedente di legittimità pertinente e consolidato, il motivo che ripropone una diversa lettura del dies a quo del termine decadenziale è infondato se la norma applicabile è stata interpretata in modo univoco dalla Corte.
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