Cassazione Civile, Ordinanza n. 21408/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 33 avvisi di rettifica doganale emessi nei confronti di una società importatrice per il recupero di maggiori dazi e IVA all'importazione su code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina, ma ritenute dall'Amministrazione di origine indiana a seguito di indagini OLAF. La società aveva già visto annullati i primi avvisi per un vizio procedimentale, sicché l'Ufficio emetteva nuovi avvisi per le medesime operazioni. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per carente esposizione degli atti e delle difese; 2) violazione delle norme sulla prescrizione doganale, sostenendo che il decreto di archiviazione penale non potesse interrompere il termine triennale; 3) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla mancata revoca, da parte delle autorità emiratine, dei certificati di origine Form A e all'art. 94 DAC; 4) nullità o motivazione apparente sul rigetto della censura relativa al legittimo affidamento ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC, sostenendo che i certificati, rilasciati dalle autorità dello Stato esportatore, dovessero restare validi e che mancassero i presupposti per il recupero a posteriori dei dazi. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando sia la natura oggettiva dell'"atto perseguibile penalmente" ai fini della sospensione/interruzione del termine, sia l'idoneità degli accertamenti OLAF a fondare il recupero, sia l'assenza dei presupposti del legittimo affidamento, perché l'errore non era imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali ma, al più, alla ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società. Ha escluso la nullità della sentenza per difetto di esposizione dei fatti e per omessa pronuncia, ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il motivo sulla prescrizione doganale, ha ribadito che il decreto di archiviazione penale fa decorrere il termine triennale di prescrizione ex art. 84, comma 4, TULD e ha confermato che non sussisteva il legittimo affidamento dell'importatore ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, poiché non vi era un errore delle autorità doganali, ma la mera ricezione di dati inesatti forniti dall'esportatore. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna alle spese secondo dispositivo non integralmente riportato nel testo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene evocato come parametro dei motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia
artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per denunciare vizi della motivazione e del contenuto della sentenza tributaria
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente
richiamato per la denunciata omessa pronuncia
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e all'allegata omessa considerazione delle difese
art. 221, paragrafi 3 e 4, Reg. (CEE) n. 2913/1992
il termine ordinario di comunicazione dei dazi è triennale; se l'obbligazione doganale deriva da atto penalmente perseguibile, la comunicazione può avvenire oltre il triennio
art. 84, comma 3, D.P.R. n. 43 del 1973
richiamato dalla CTR e dalla Corte come norma che collega la prescrizione alla pendenza e alla definizione del procedimento penale
art. 84, comma 4, D.P.R. n. 43 del 1973
il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza nel procedimento penale sono divenuti irrevocabili, anche se di archiviazione o proscioglimento
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
richiamato solo come antecedente procedimentale dei primi avvisi annullati
art. 94 DAC (Reg. CEE n. 2454/1993)
invocato dalla contribuente per sostenere che la mancata revoca dei certificati Form A impedisse il disconoscimento dell'agevolazione
art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992
il legittimo affidamento impedisce la contabilizzazione a posteriori solo se ricorrono cumulativamente errore delle autorità, non ragionevole rilevabilità dell'errore e rispetto della normativa doganale
richiamato nel ragionamento sul decreto di archiviazione e sulla irrilevanza dell'assenza di dolo ai fini del termine doganale
artt. 9 e 10 Reg. (CEE) n. 1073/1999
richiamati come base dell'utilizzabilità, nel processo tributario, degli atti e delle informazioni raccolti dall'OLAF
artt. 292 e 295, comma 2, lett. c), TULD
richiamati nella notizia di reato presentata contro il legale rappresentante
richiamato nella notizia di reato relativa alle false dichiarazioni sull'origine della merce
Massime di principio
- Ai fini del recupero dei dazi doganali oltre il termine ordinario, l'espressione "atto perseguibile penalmente" va intesa in senso oggettivo: rileva che il fatto sia astrattamente sussumibile in una fattispecie penale secondo il diritto nazionale, non che vi sia stata una condanna o un accertamento definitivo di responsabilità.
- In materia doganale, il termine di prescrizione decorre dalla irrevocabilità del decreto o della sentenza pronunciati nel procedimento penale anche quando il procedimento si concluda con archiviazione o proscioglimento, perché la norma collega il differimento del termine all'instaurazione e definizione del procedimento penale, non al suo esito colpevolizzante.
- Il legittimo affidamento dell'importatore contro la contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente: un errore imputabile alle autorità competenti, la non ragionevole rilevabilità dell'errore da parte di un operatore in buona fede e il rispetto di tutte le regole doganali applicabili.
- La mera ricezione, da parte delle autorità doganali, di dichiarazioni inesatte dell'esportatore o di certificati di origine poi rivelatisi falsi non integra, di per sé, l'errore idoneo a fondare il legittimo affidamento dell'importatore.
- Gli accertamenti dell'OLAF e la documentazione acquisita nel corso delle indagini possono costituire da soli base probatoria sufficiente per il recupero dei dazi, restando a carico del contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per il regime agevolato o per l'invocato affidamento.
- Non integra omessa pronuncia il caso in cui il giudice d'appello non riproduca espressamente uno specifico motivo, ma la questione risulti comunque esaminata e disattesa, anche implicitamente, dal complessivo sviluppo argomentativo della sentenza.
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