Sentenza n. 2339/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 01 ottobre 2025, avente ad oggetto «piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2026/2027» pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Como dal 03/10/2025 al 17/10/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato « 1) [...] 2) di approvare il seguente piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche A.S. 2026/2027 [...] ° Istituto Comprensivo -OMISSIS- chiudere la scuola primaria "-OMISSIS-" - -OMISSIS- - cod. mecc. COEE84801P con collocamento della direzione didattica presso l'edificio di -OMISSIS-»; b) della deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, avente ad oggetto «Programmazione offerta formativa a.s. 2026/2027», con la quale il Presidente della Provincia di Como ha approvato il piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2026-2027 della Provincia di Como; c) della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/5225 del 27.10.2025, avente ad oggetto «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2026/2027», con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026-2027; d) di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunale, provinciale e regionale relative al piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, comprendente la chiusura di una scuola primaria e il trasferimento degli alunni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la chiusura della scuola primaria frequentata dai minori e il trasferimento degli alunni in altri plessi, deducendo: violazione degli artt. 2, 3, 4, 34, 35 e 37 Cost.; violazione della disciplina regionale sul dimensionamento scolastico, del d.lgs. 112/1998, del d.m. 18 dicembre 1975 e del d.P.R. 81/2009; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione fosse fondata su ragioni urbanistiche ed economiche, anziché didattiche, che non fossero state adeguatamente comparate le esigenze dei diversi plessi e del territorio, che il trasferimento avrebbe comportato percorsi più lunghi e rischiosi e che la scuola non presentasse criticità strutturali. È stata inoltre denunciata la lesione del diritto all'istruzione e della coesione sociale del quartiere, la mancata considerazione degli investimenti già effettuati, l'insufficiente partecipazione degli organi collegiali e della comunità scolastica, nonché l'omessa valutazione delle criticità della sede di destinazione. Con un ulteriore motivo è stata dedotta l'incompetenza comunale a incidere sulla sede legale dell'istituto comprensivo, ritenuta modificabile soltanto dal Ministero. Infine, i ricorrenti hanno invocato i principi di adeguatezza e proporzionalità e la violazione del patto di corresponsabilità educativa previsto dai d.P.R. 249/1998 e 235/2007. Il Comune ha eccepito anche la tardività della memoria dei ricorrenti e l'improcedibilità per omessa impugnazione della deliberazione provinciale ritenuta effettivamente rilevante; la Provincia ha contestato la propria competenza decisionale sulle scuole del primo ciclo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività della memoria, ritenendo tempestivo il deposito effettuato il 28 marzo 2026 alle ore 11:21. Il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. scadeva infatti domenica 29 marzo e doveva essere anticipato al sabato ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c.; considerando inoltre le regole del deposito telematico, il termine utile scadeva alle ore 12:00 del 28 marzo. Il Collegio ha poi scelto di prescindere dalle eccezioni preliminari di Provincia e Comune, respingendo il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o generici. Il TAR ha affermato che il dimensionamento scolastico costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e che i relativi atti sono sindacabili soltanto per errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. Non è richiesta una motivazione particolarmente analitica quando l'amministrazione esponga i criteri generali tecnico-discrezionali posti a base della programmazione. Nel caso concreto, la decisione comunale era sorretta dai dati relativi al basso tasso di occupazione dei plessi, al calo demografico, alla disponibilità di posti nelle scuole vicine, alla comune appartenenza al medesimo istituto comprensivo e agli obiettivi di razionalizzazione, efficienza e sostenibilità. La convergenza tra piano comunale, piano provinciale e piano regionale escludeva inoltre un dissenso tra le amministrazioni coinvolte tale da imporre una motivazione rafforzata. Il parere degli organi collegiali era obbligatorio ma non vincolante, sicché il suo carattere negativo non rendeva illegittima la scelta, adeguatamente motivata dall'amministrazione. Le doglianze sulla sicurezza e sull'inidoneità del plesso di destinazione sono state ritenute generiche e smentite dalla relazione dell'Ufficio tecnico comunale. Il d.m. 18 dicembre 1975 non impediva la riorganizzazione, anche perché ammette deroghe alle distanze purché sia assicurato un servizio di trasporto gratuito; il Comune aveva previsto agevolazioni e abbonamenti gratuiti per gli studenti residenti nelle zone decentrate e per gli studenti disabili. La censura fondata sui parametri del d.P.R. 81/2009 è stata ritenuta generica, non essendo stati indicati concreti scostamenti dell'istruttoria né la loro decisività. Il Comune era competente, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 112/1998 e dell'art. 6 l.r. Lombardia 19/2007, a organizzare la rete delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e a gestirne gli edifici; il trasferimento degli alunni e la riorganizzazione degli spazi non incidevano sulla sede legale o sull'autonomia istituzionale dell'istituto comprensivo. La finalizzazione della scelta alla costruzione di un parcheggio è rimasta indimostrata. Il diritto all'istruzione e il patto di corresponsabilità educativa non garantiscono l'immutabilità della sede fisica della scuola, ma richiedono un servizio sicuro e adeguato, il cui mancato rispetto non è stato provato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Norme richiamate
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi.
Il termine per il deposito delle memorie è computato a ritroso e, se scade di domenica, deve essere anticipato al sabato.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione, applicabile anche al processo amministrativo, impone l'anticipazione al sabato del termine a ritroso che scada di domenica.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. [...] Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Nel caso concreto, il deposito telematico effettuato alle ore 11:21 dell'ultimo giorno utile è stato considerato tempestivo.
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.
Attribuisce ai comuni, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le funzioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica e la gestione degli edifici.
Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione.
Conferma il riparto di competenze tra province e comuni in materia di organizzazione della rete scolastica.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento, efficienza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; il giudice ha ritenuto rispettati tali principi.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato con riferimento al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; le relative censure sono state respinte.
d.m. 18 dicembre 1975, art. 1.1.3
Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilità di deroga purchè l'ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo.
Le distanze e i tempi di percorrenza non impediscono in assoluto la riorganizzazione dei plessi, potendo operare una deroga accompagnata da un servizio di trasporto gratuito.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I parametri numerici delle classi non impongono, in assenza di specifiche allegazioni, un'istruttoria analitica per ogni plesso diversa da quella svolta dall'amministrazione.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il diritto degli studenti a un ambiente scolastico sicuro e adeguato non comporta il diritto all'immutabilità della sede scolastica.
d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo al patto di corresponsabilità non consente di contestare genericamente una riorganizzazione scolastica in assenza della prova di una concreta violazione degli standard di sicurezza e adeguatezza.
Massime di principio
- Le decisioni di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori palesi, manifesta irrazionalità o manifesta irragionevolezza; non richiedono una motivazione analitica ulteriore rispetto all'indicazione dei criteri generali tecnico-discrezionali applicati.
- La soppressione o il trasferimento di un plesso scolastico è legittimo quando l'amministrazione abbia fondato la scelta su dati relativi al numero degli iscritti, alla capacità ricettiva dei plessi, all'andamento demografico, alla disponibilità di sedi alternative e agli obiettivi di razionalizzazione ed efficienza, senza che precedenti investimenti sull'edificio vincolino la futura organizzazione del servizio.
- Il parere degli organi collegiali scolastici previsto dalla disciplina regionale sul dimensionamento, quando qualificato come obbligatorio ma non vincolante, non impedisce all'amministrazione di adottare una decisione difforme; è sufficiente che la motivazione complessiva dell'atto renda comprensibili le ragioni dello scostamento e non presenti profili di manifesta illogicità.
- Il Comune è competente a istituire, aggregare, fondere o sopprimere scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e a organizzare gli spazi degli edifici scolastici, mentre tale attività non incide necessariamente sulla sede legale, sulla rappresentanza o sull'autonomia istituzionale dell'istituto comprensivo.
- Il diritto all'istruzione e il patto di corresponsabilità educativa non garantiscono l'immutabilità della sede fisica frequentata dagli studenti; impongono piuttosto che il servizio riorganizzato resti sicuro, adeguato e conforme agli standard applicabili, circostanze che devono essere concretamente dimostrate da chi le contesta.
- Nel processo amministrativo, il termine a ritroso per il deposito delle memorie che scada di domenica deve essere anticipato al sabato; il deposito telematico effettuato entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è tempestivo ai fini dei termini a difesa.
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