Cassazione Civile, Ordinanza n. 34994/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per maggiore IRES, con interessi e sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di una società che aveva operato un contratto di stock lending con una società estera titolare delle azioni di una società portoghese. I dividendi percepiti dalla contribuente risultavano, secondo la ricostruzione dell’atto impositivo, fiscalmente esenti al 95% ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.P.R. 917/1986, mentre la commissione corrisposta alla controparte era stata dedotta. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo nullo il contratto per mancanza di alea e di scopo e, di conseguenza, indeducibili i costi derivanti da esso. In Cassazione la società ha articolato quattordici motivi, ma i primi sette, poi accolti, riguardavano tutti vizi processuali dell’atto impositivo e delle decisioni di merito: in particolare, la mancata considerazione della questione di invalidità formale dell’avviso per difetto di motivazione e mancato esame delle osservazioni al PVC, la correttezza della riproposizione in appello di tale eccezione nelle controdeduzioni, la necessità o meno di un appello incidentale e, per altro profilo, l’omessa pronuncia e/o l’assenza di motivazione sulla dedotta contraddittorietà dell’avviso, descritto come contemporaneamente fondato su qualificazioni incompatibili dell’operazione (inesistente, nulla, elusiva/abusiva).
La decisione
La Corte ha accolto i primi sette motivi di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile o comunque non esaminato nel merito la riproposizione, nelle controdeduzioni, delle questioni preliminari già dedotte in primo grado. È stato affermato che nel processo tributario l’atto depositato dall’appellato può essere riqualificato sostanzialmente come appello incidentale quando contiene una critica alla statuizione sfavorevole e la domanda di riforma sul punto; inoltre, se la CTR avesse inteso riferire il proprio rilievo anche alla questione della motivazione contraddittoria dell’avviso, la decisione sarebbe stata comunque viziata per difetto assoluto di motivazione o per omessa pronuncia. Per effetto dell’accoglimento di tali motivi, le ulteriori censure sono state assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per censurare la violazione di norme processuali e tributarie sulla devoluzione in appello e sull’appello incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma sulla partecipazione del contribuente e sulla necessità di considerare le osservazioni al PVC nella motivazione dell’atto impositivo.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità di proposizione delle difese e delle impugnazioni nel processo tributario d’appello.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di devoluzione in appello e riproposizione delle questioni non accolte.
Richiamato nel quadro dell’interesse ad impugnare e della soccombenza.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità della commissione corrisposta nel quadro dell’operazione contestata.
art. 89, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per descrivere il regime fiscale di parziale esenzione dei dividendi percepiti dalla contribuente.
Richiamato nel ragionamento sull’acquiescenza e sulla formazione del giudicato interno.
Richiamato in tema di impugnazioni incidentali e forme della reazione della parte vittoriosa.
Richiamato per la disciplina dell’appello incidentale e la sua funzione nel processo di gravame.
Richiamato per la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte risultata formalmente vittoriosa in primo grado ma soccombente su uno specifico capo o questione deve proporre appello incidentale se intende ottenere la riforma di quel punto; tuttavia, l’atto depositato dall’appellato va interpretato secondo il suo contenuto sostanziale e può essere riqualificato come appello incidentale anche se non ne porta il nome.
- La distinzione tra appello incidentale, riproposizione di motivi e difesa dell’appellato si attenua nel processo tributario, poiché l’appello incidentale è contenuto nelle controdeduzioni depositate nei termini di costituzione dell’appellato e non richiede notificazione autonoma.
- Quando la parte deduce in appello una questione già proposta in primo grado e respinta o non esaminata, il giudice deve verificare il contenuto effettivo delle controdeduzioni e non può limitarsi a rilevare l’assenza di una formula sacramentale di appello incidentale.
- La sentenza è nulla o comunque viziata se omette di pronunciare su una questione ritualmente devoluta, oppure se la affronta senza una motivazione effettiva e comprensibile.
- L’atto impositivo che presenti motivazioni tra loro incompatibili o contraddittorie deve essere scrutinato come possibile vizio formale autonomamente rilevante; la relativa censura, se riproposta in appello con richiesta di riforma sul punto, non può essere dichiarata inammissibile per il solo difetto di etichetta formale.
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