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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24900/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente, già dipendente di un ente di formazione professionale, aveva ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA e aveva iniziato a prestare servizio presso un istituto scolastico. L'istituzione scolastica aveva successivamente rettificato il punteggio, escludendo la valutabilità del servizio prestato presso l'ente di formazione professionale, anche con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e qualificando il servizio scolastico prestato come servizio di fatto e non di diritto. La lavoratrice aveva chiesto la disapplicazione del provvedimento, il riconoscimento del punteggio, la reintegrazione e il risarcimento dei danni, anche per il ritardo nei controlli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione sono stati proposti sette motivi: violazione della Direttiva MIUR n. 170/2016; violazione della L. n. 53/2003; violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale docente; violazione di principi e norme eurounitarie in materia di formazione professionale e accreditamento; violazione del CCNL comparto scuola 2006/2009 e della Direttiva MIUR n. 90/2003; violazione delle norme sui controlli delle dichiarazioni e sulla tempestività delle verifiche, con deduzione dell'illegittimità della rettifica tardiva e del danno da perdita di chance; violazione della normativa statale e regionale siciliana in materia di formazione professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il D.M. n. 640/2017, attuativo del D.M. n. 430/2000 e fondato sulla delega regolamentare prevista dalla L. n. 124/1999, disciplini in modo completo e tipizzato i servizi valutabili nelle graduatorie ATA di terza fascia. Poiché la tabella di valutazione non contempla il servizio prestato presso enti di formazione professionale, nemmeno se accreditati, tale servizio non può essere incluso mediante interpretazione estensiva o analogica. L'inserimento dei percorsi IeFP nel sistema educativo non comporta la loro equiparazione ai servizi scolastici espressamente previsti dalla disciplina delle graduatorie ATA. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 3 Cost., poiché personale docente e personale ATA appartengono a sistemi di reclutamento e valorizzazione dei titoli distinti e non comparabili. Le doglianze fondate sull'accreditamento, sulla normativa eurounitaria, sulla contrattazione collettiva e sulla normativa regionale sono state ritenute inidonee a superare la disciplina regolamentare applicabile. Quanto ai controlli, la Corte ha affermato che la normativa impone all'amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni, ma non stabilisce un termine decadenziale per la verifica o la rettifica; il decorso del tempo non determina quindi, di per sé, l'illegittimità dell'atto né la consumazione del potere amministrativo. Il motivo è stato inoltre ritenuto in parte inammissibile per mancata censura della concorrente ratio decidendi relativa all'assenza di danno e comunque infondato. È stata confermata la valutazione di merito circa la mancata prova del pregiudizio e della sua imputabilità all'amministrazione, anche considerando che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa retribuita nel periodo rilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.M. n. 640/2017

    Art. 7, commi 5 e 6; Allegato A/5, lettera B, § 4.2

    La disciplina regolamentare delle graduatorie ATA individua in modo tipizzato e completo i servizi valutabili. Il servizio presso enti di formazione professionale, anche accreditati, non è incluso tra quelli valutabili. I controlli sulle dichiarazioni devono essere effettuati tempestivamente, ma la norma non prevede un termine decadenziale per la verifica o la rettifica.

  • D.M. n. 430/2000

    Art. 5 e allegata tabella di valutazione dei titoli

    Il regolamento costituisce la base della disciplina dei titoli valutabili nelle graduatorie del personale ATA e conferma il carattere tipico e non integrabile analogicamente delle categorie previste.

  • L. n. 124/1999

    Costituisce la base legislativa della potestà regolamentare esercitata mediante il D.M. n. 430/2000.

  • L. 28 marzo 2003, n. 53

    Disciplina l'assetto generale del sistema dell'istruzione e formazione, ma non determina automaticamente l'equiparazione dei percorsi IeFP ai servizi valutabili nelle graduatorie ATA, regolati da una distinta disciplina regolamentare.

  • Art. 3 Cost.

    Non impone trattamenti uniformi tra personale docente e personale ATA quando i relativi sistemi di reclutamento e valorizzazione dei titoli sono distinti e la differenziazione non è manifestamente illogica o arbitraria.

  • Art. 7, comma 5, D.M. n. 717/2014

    È richiamato dalla ricorrente in materia di tempestività dei controlli, ma la decisione applica la disciplina del D.M. n. 640/2017 e ne esclude la natura decadenziale.

  • Artt. 71 e 72 d.P.R. n. 445/2000

    Riconoscono il potere-dovere dell'amministrazione di controllare la veridicità delle dichiarazioni, senza prevedere, secondo la Corte, un termine decadenziale per l'esercizio del controllo e della rettifica.

  • Art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    È richiamato dal D.M. n. 640/2017 per le conseguenze eventualmente penali delle dichiarazioni non veritiere.

  • Art. 2126 c.c.

    In caso di assunzione illegittima o rapporto nullo, conserva gli effetti del lavoro prestato per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, senza comprimere il potere dell'amministrazione di intervenire sul rapporto in assenza dei presupposti per l'incarico.

  • L.R. Sicilia n. 24/1976

    La normativa regionale sulla formazione professionale può rilevare sul piano organizzativo e funzionale, ma non incide sui criteri statali e regolamentari di formazione delle graduatorie del personale scolastico.

  • CCNL comparto scuola 2006/2009

    Le disposizioni contrattuali richiamate non sono idonee a modificare o ampliare le categorie dei servizi valutabili nelle graduatorie ATA stabilite dalla disciplina regolamentare.

  • Direttiva MIUR n. 90/2003

    La disciplina dell'accreditamento e della qualificazione degli enti di formazione non comporta, di per sé, la valutabilità del servizio prestato presso tali enti nelle graduatorie ATA.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una procedura amministrativa di formazione di graduatorie è disciplinata da una normativa regolamentare che tipizza puntualmente i titoli valutabili, il novero dei titoli deve essere individuato mediante stretta corrispondenza tra la fattispecie concreta e le categorie espressamente previste; non è consentita l'integrazione analogica fondata sulla generica affinità funzionale dell'attività svolta.
  • L'inserimento di un'attività o di un percorso nel sistema educativo o formativo non comporta automaticamente l'equiparazione del relativo servizio ai servizi espressamente valutabili in una diversa procedura di reclutamento, se la disciplina speciale della procedura non prevede tale equiparazione.
  • La diversa valutazione dei servizi ai fini del reclutamento del personale docente e del personale ATA non viola di per sé il principio di uguaglianza quando i due sistemi presentano discipline, finalità e criteri di selezione autonomi e la differenziazione non è manifestamente arbitraria o illogica.
  • L'obbligo dell'amministrazione di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese per l'inserimento in graduatoria non implica, in assenza di una specifica previsione, un termine decadenziale per l'esercizio del controllo e del potere di rettifica.
  • Il mero decorso del tempo tra l'instaurazione del rapporto e la rettifica del punteggio non determina, di per sé, né l'illegittimità della rettifica né la consumazione del potere amministrativo, che può essere esercitato entro un termine ragionevole in relazione all'interesse tutelato.
  • La domanda risarcitoria per la rettifica del punteggio richiede la prova sia del pregiudizio effettivamente subito sia della sua imputabilità alla condotta dell'amministrazione; la valutazione di tali elementi compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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