DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (13/12/2000) che disciplina la formazione delle graduatorie provinciali, di circolo e d'istituto e le modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici, guardarobieri, cuochi, infermieri). Definisce tipologie di supplenze (annuali, fino al termine delle attività didattiche, temporanee), criteri di priorità e scorrimento, durata dei contratti a tempo determinato, completamento d'orario, cumulabilità, effetti di rinuncia/abbandono e validità delle graduatorie; abroga specifici articoli del d.lgs. 16/4/1994 n.297. Il regolamento è entrato in vigore alla pubblicazione e non prevede un limite temporale generale, pur essendo soggetto a successive modifiche e integrazioni normative.
Regolamento su graduatorie e conferimento delle supplenze al personale ATA
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