Cassazione Civile, Ordinanza n. 17920/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, per l’enunciazione in un atto di scissione societaria rogato dal ricorrente di un precedente "finanziamento soci da rimborsare" non registrato. Il contribuente, dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, per insussistenza del presupposto dell’identità soggettiva tra le parti dell’atto enunciante e quelle dell’atto enunciato; (2) violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che la cessione del finanziamento non potesse essere considerata disposizione autonoma e non connessa alla scissione; (3) motivazione apparente, contraddittoria e insufficiente, oltre a violazione del principio di stretta interpretazione della norma eccezionale; (4) motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo della diversità soggettiva tra il socio originario finanziatore e l’attuale socio della società scissa; (5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la decisione si sarebbe fondata sull’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 non richiamato nell’atto impugnato; (6) violazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 per asserita integrazione postuma della motivazione dell’avviso di liquidazione mediante il richiamo all’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all’art. 22: ha interpretato la nozione di "parti" in senso lato e sostanziale, valorizzando la titolarità del rapporto e il coinvolgimento nei suoi effetti, anche se con soggetti successivi agli originari contraenti; ha inoltre escluso che le modifiche soggettive del rapporto facciano venir meno l’identità richiesta dalla norma. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi concernenti l’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e le censure di ultrapetizione e motivazione dell’avviso, perché riguardavano un tema non introdotto nei gradi di merito e comunque estraneo al thema decidendum, oltre che non configurabile come omesso esame di fatto decisivo, essendo stata la questione comunque esaminata dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha escluso vizi della motivazione della sentenza impugnata, ritenendola adeguata e conforme al minimo costituzionale; ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro per enunciazione, il requisito dell’identità delle parti va inteso in senso sostanziale e non meramente contrattuale, sicché rileva la partecipazione dei soggetti al rapporto enunciato e agli effetti dell’atto enunciante, anche se vi siano stati subentri o cessioni del rapporto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che introducevano per la prima volta in cassazione il tema dell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, osservando che nel processo tributario il giudice è vincolato ai motivi di impugnazione dell’atto fiscale e non può esaminare questioni nuove non dedotte nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
Per l’imposta di registro sulle disposizioni enunciate in atti non registrati, rileva che gli atti siano intervenuti tra le medesime parti dell’atto enunciante; la nozione di parti va intesa in senso lato e sostanziale, avendo riguardo ai soggetti coinvolti nel rapporto e nei suoi effetti, non solo ai contraenti in senso civilistico.
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato solo come tema prospettato in cassazione; la Corte non ne valuta nel merito la portata perché la questione non era stata dedotta nei gradi di merito ed è quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale base dei motivi di violazione di legge, ma la Corte respinge le censure o le dichiara inammissibili.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente e ultrapetizione; la Corte esclude i vizi dedotti.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più denunciabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è confinato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la decisività.
art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per l’onere di specificazione del ricorrente in cassazione.
art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado o si fonda sul medesimo iter logico-argomentativo.
Riproduce, nel nuovo assetto processuale, la disciplina della doppia conforme e la relativa preclusione al motivo di cui all’art. 360, n. 5.
Invocato per ultrapetizione, ma la Corte non ravvisa decisione oltre i limiti del petitum e del thema decidendum dedotti nei gradi di merito.
È richiamato dal ricorrente per contestare una pretesa integrazione postuma della motivazione dell’atto; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso nel processo tributario delimita il contendere attraverso i motivi di impugnazione originariamente dedotti.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Vieta in appello la proposizione di eccezioni non rilevabili d’ufficio e, più in generale, di nuovi motivi o nuove questioni non dedotte in precedenza.
Richiamato per la nozione di fatto principale e per la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi e semplici elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale norma integrativa della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro per enunciazione, il requisito della coincidenza delle parti tra atto enunciante e atto enunciato deve essere letto in senso sostanziale: conta la partecipazione dei soggetti al rapporto giuridico e agli effetti dell’atto, non la loro identità formale come contraenti originari.
- La nozione di "parti" nell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 può ricomprendere anche i successivi cessionari o soggetti subentrati nella titolarità del rapporto, se sono quelli rispetto ai quali si producono gli effetti dell’atto enunciante.
- Nel processo tributario il giudice è vincolato ai motivi di impugnazione specificamente dedotti contro l’atto fiscale; non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove o diverse da quelle già devolute nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo l’anomalia che viola il minimo costituzionale, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà.
- L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; non basta dedurre l’omesso esame di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se la decisione di appello conferma quella di primo grado o segue il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi.
- Le censure di ultrapetizione e di violazione del divieto di motivazione postuma dell’atto impositivo sono inammissibili quando introducono in cassazione un tema che non era stato dedotto come motivo di impugnazione dell’atto in primo grado e in appello.
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