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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4645/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della misura alternativa dell'espulsione prevista dall'art.16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 in luogo dell'esecuzione residua della pena. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta rilevando che il reato per cui Foti era stato condannato (riduzione in schiavitù, art.600 c.p.) è ricompreso tra le fattispecie ostative previste dall'art.407, comma 2, lett. a) c.p.p. (modificato dalla legge 11 agosto 2003, n.228) e che la disposizione di espulsione ha natura sostanzialmente amministrativa: il ricorrente ha quindi dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, invocando la regola costituzionale contro la retroattività peggiorativa e la pronuncia della Corte Costituzionale n.32 del 2020 per sostenere che la nuova ostatività non potesse essere applicata a fatti commessi nel 1996.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'espulsione prevista dall'art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998 sia di natura amministrativa e non rientri nel sistema delle misure alternative disciplinate dalla legge penitenziaria; pertanto non sussisteva un'«aspettativa di accesso» al beneficio al momento della commissione del fatto (1996), dato che la specifica previsione normativa è successiva. Pur richiamando il principio della Corte Cost. n.32/2020 (che limita l'applicazione di norme peggiorative quando queste trasformino la natura della pena), la Corte ha ritenuto quel principio non applicabile perché la disposizione sopravvenuta non modifica la natura della pena bensì anticipa un provvedimento amministrativo di espulsione già collegato a presupposti amministrativi. Per questi motivi il rigetto dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è stato confermato; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 - art.16, comma 5

    La disposizione prevede l'espulsione dello straniero come misura alternativa in determinati casi; la Corte ha interpretato tale espulsione come misura di natura sostanzialmente amministrativa e non come beneficio penitenziario reinseribile nel novero delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario.

  • codice penale - art.600 (riduzione in schiavitù)

    Il delitto di riduzione in schiavitù è stato annoverato fra le fattispecie ostative dall'art.407, comma 2, lett. a) in seguito alla modifica operata dalla legge n.228/2003; la sua presenza nell'elenco determina l'ostatività all'applicazione dell'espulsione alternativa.

  • codice di procedura penale - art.407, comma 2, lett. a)

    Elenca i reati che ostano all'applicazione di particolari benefici o misure alternative; è stato esteso dalla legge n.228/2003 per includere anche il reato di cui all'art.600 c.p., producendo l'effetto ostativo richiamato.

  • Legge 11 agosto 2003, n.228

    Ha modificato l'art.407 c.p.p. includendo tra le fattispecie ostative il delitto di riduzione in schiavitù (art.600 c.p.), incidendo così sulla possibilità di applicare l'espulsione alternativa rispetto a condanne per tale reato.

  • Corte Costituzionale, sent. n.32 del 2020

    allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena previste dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato

    Principio secondo cui una disposizione sopravvenuta che peggiori la posizione del condannato può essere limitativamente applicata solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore se essa trasforma la natura della pena o incide sostanzialmente sulla libertà personale; la Corte ha però ritenuto tale principio non applicabile nel caso concreto perché l'espulsione è amministrativa e non muta la natura della pena.

  • Corte Costituzionale, sent. n.226 del 2004

    va riconosciuta natura amministrativa anche alla espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13

    La Corte costituzionale aveva già inquadrato l'espulsione di cui all'art.16, comma 5, come misura di natura amministrativa, rafforzando l'argomento che non si tratta di un beneficio penitenziario rientrante nella disciplina delle misure alternative alla detenzione.

  • Cassazione penale, Sez. I, n.10847 del 19.12.2019 (dep. 2020)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione dell'espulsione come misura amministrativa e non come strumento trattamentale rieducativo della pena.

Massime di principio

  • Quando una misura sopravvenuta incide sulle condizioni di trattamento del condannato, occorre verificare se essa trasforma la natura della pena o la concreta incidenza sulla libertà personale: solo in tal caso si applicano le limitazioni di retroattività individuate dalla Corte Cost. n.32/2020.
  • Se la misura introdotta ha natura amministrativa (come l'espulsione di cui all'art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998), essa non viene normalmente qualificata come misura alternativa rientrante nel sistema dei benefici penitenziari e dunque le regole sulla successione delle leggi nel tempo in materia di trattamenti penitenziari possono non trovare applicazione.
  • È rilevante accertare l'esistenza, al momento del fatto, di una legittima 'aspettativa' all'accesso al beneficio: se la norma che prevede la misura non esisteva al tempo del reato, difficilmente può invocarsi una tutela fondata sull'affidamento.
  • Occorre controllare specificamente se il reato è stato successivamente inserito tra le fattispecie ostative (es. mediante modifiche all'art.407 c.p.p.): l'inclusione crea ostatività anche se il fatto è anteriore, salvo che la sopravvenuta norma alteri la natura della sanzione in senso peggiorativo rispetto al momento del fatto.
  • In casi simili è utile richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per distinguere tra interventi che modificano modalità esecutive e quelli che introducono un nuovo profilo sostanziale che incide sulla libertà personale.
  • Per la difesa in situazioni analoghe: valutare se la norma sopravvenuta costituisce una 'peggiore' disciplina applicabile retroattivamente, argomentando sul carattere amministrativo o penale della misura e sulla esistenza di aspettative normative al momento del fatto.

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