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Legge

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone.

Normativa italiana003G0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge rafforza la repressione penale della schiavitù, tratta di persone e acquisto/alienazione di schiavi, estendendo misure cautelari, intercettazioni, confisca e responsabilità degli enti. Istituisce inoltre un Fondo anti-tratta e uno speciale programma di assistenza per le vittime, con regole su indennizzi, prevenzione, coordinamento e raccolta dati.

Contrasto alla tratta, schiavitù e sfruttamento delle persone

Contrasto alla schiavitù, tratta e sfruttamento delle persone

La legge interviene in modo organico sui reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi, rafforzando al contempo strumenti processuali, misure di prevenzione, tutela delle vittime e responsabilità degli enti.

Reati di schiavitù, tratta e commercio di persone

Vengono riscritti gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

L’articolo 600 punisce chi esercita su una persona poteri corrispondenti al diritto di proprietà, oppure chi la riduce o mantiene in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio o comunque a prestazioni sfruttative. La pena è la reclusione da otto a venti anni. La soggezione ricorre quando la condotta è realizzata con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oppure mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18, se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.

L’articolo 601 punisce la tratta di persona in condizioni di cui all’articolo 600, nonché chi induce o costringe una persona, con i mezzi indicati dalla norma, a entrare, soggiornare, uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno per commettere i delitti di cui all’articolo 600. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà nei casi aggravati relativi a minori, sfruttamento della prostituzione o prelievo di organi.

L’articolo 602 punisce chi, fuori dai casi di tratta, acquista, aliena o cede una persona in condizioni di schiavitù o soggezione. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà se la vittima è minorenne o se il fatto è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.

Associazione per delinquere diretta ai reati di schiavitù e tratta

L’articolo 416 del codice penale è integrato prevedendo pene più severe se l’associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602: reclusione da cinque a quindici anni nei casi del primo comma e da quattro a nove anni nei casi del secondo comma.

Responsabilità degli enti

Nel d.lgs. 231/2001 è inserito l’articolo 25-quinquies sui delitti contro la personalità individuale. Per i reati degli articoli 600, 601 e 602 si applica all’ente una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Per altri delitti della stessa sezione del codice penale sono previste ulteriori fasce sanzionatorie.

In caso di condanna per i delitti di cui alle lettere a) e b), sono applicate sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato in via esclusiva o prevalente per agevolare tali reati, è prevista l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Misure processuali e di prevenzione patrimoniale

Sono estese ai reati di schiavitù e tratta varie norme del codice di procedura penale e della legislazione antimafia, con l’effetto di rafforzare competenza, indagini, misure di prevenzione, intercettazioni e confisca.

In particolare, i delitti richiamati sono inseriti tra quelli per cui operano specifiche regole in materia di intercettazioni, termini investigativi e misure preventive patrimoniali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni antimafia e della confisca per equivalente.

Tutela delle vittime e assistenza

È istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601, che garantisce in via transitoria alloggio, vitto e assistenza sanitaria, nei limiti delle risorse disponibili. Per le vittime straniere resta fermo l’articolo 18 del testo unico immigrazione; particolare tutela è prevista per i minori stranieri non accompagnati.

Piano nazionale, referral e coordinamento

La legge prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, elaborato almeno ogni cinque anni, con obiettivi di prevenzione, contrasto investigativo, identificazione e assistenza delle vittime, cooperazione e monitoraggio.

È inoltre previsto il Meccanismo Nazionale di Referral, con procedure operative standard per l’identificazione tempestiva delle vittime, la segnalazione ai servizi competenti, la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, la complementarità con la protezione internazionale e il sostegno transfrontaliero.

Fondo per le misure anti-tratta e indennizzi

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale e, in parte, all’indennizzo delle vittime. Sono disciplinati importi, termini e condizioni per la domanda, nonché casi di esclusione e surrogazione della Presidenza del Consiglio nei diritti della vittima verso il condannato.

Raccolta dati, prevenzione e coordinamento istituzionale

Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette annualmente alla Commissione europea dati statistici su vittime, indagati, imputati, rinvii a giudizio, condanne e sentenze definitive, con flussi informativi intermedi da parte di ISTAT e del Ministero della giustizia.

La legge prevede anche misure di prevenzione internazionale e attività di cooperazione, informazione e formazione del personale per contrastare il fenomeno nei Paesi interessati e nei Paesi di origine delle vittime.

Disposizioni transitorie

Talune modifiche al codice di procedura penale e alle misure di prevenzione non si applicano a fatti o procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, secondo le regole transitorie espressamente previste.

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