LEGGE 11 agosto 2003, n. 228
Misure contro la tratta di persone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza la repressione penale della schiavitù, tratta di persone e acquisto/alienazione di schiavi, estendendo misure cautelari, intercettazioni, confisca e responsabilità degli enti. Istituisce inoltre un Fondo anti-tratta e uno speciale programma di assistenza per le vittime, con regole su indennizzi, prevenzione, coordinamento e raccolta dati.
Contrasto alla tratta, schiavitù e sfruttamento delle persone
Contrasto alla schiavitù, tratta e sfruttamento delle persone
La legge interviene in modo organico sui reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi, rafforzando al contempo strumenti processuali, misure di prevenzione, tutela delle vittime e responsabilità degli enti.
Reati di schiavitù, tratta e commercio di persone
Vengono riscritti gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.
L’articolo 600 punisce chi esercita su una persona poteri corrispondenti al diritto di proprietà, oppure chi la riduce o mantiene in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio o comunque a prestazioni sfruttative. La pena è la reclusione da otto a venti anni. La soggezione ricorre quando la condotta è realizzata con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oppure mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18, se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.
L’articolo 601 punisce la tratta di persona in condizioni di cui all’articolo 600, nonché chi induce o costringe una persona, con i mezzi indicati dalla norma, a entrare, soggiornare, uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno per commettere i delitti di cui all’articolo 600. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà nei casi aggravati relativi a minori, sfruttamento della prostituzione o prelievo di organi.
L’articolo 602 punisce chi, fuori dai casi di tratta, acquista, aliena o cede una persona in condizioni di schiavitù o soggezione. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà se la vittima è minorenne o se il fatto è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.
Associazione per delinquere diretta ai reati di schiavitù e tratta
L’articolo 416 del codice penale è integrato prevedendo pene più severe se l’associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602: reclusione da cinque a quindici anni nei casi del primo comma e da quattro a nove anni nei casi del secondo comma.
Responsabilità degli enti
Nel d.lgs. 231/2001 è inserito l’articolo 25-quinquies sui delitti contro la personalità individuale. Per i reati degli articoli 600, 601 e 602 si applica all’ente una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Per altri delitti della stessa sezione del codice penale sono previste ulteriori fasce sanzionatorie.
In caso di condanna per i delitti di cui alle lettere a) e b), sono applicate sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato in via esclusiva o prevalente per agevolare tali reati, è prevista l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Misure processuali e di prevenzione patrimoniale
Sono estese ai reati di schiavitù e tratta varie norme del codice di procedura penale e della legislazione antimafia, con l’effetto di rafforzare competenza, indagini, misure di prevenzione, intercettazioni e confisca.
In particolare, i delitti richiamati sono inseriti tra quelli per cui operano specifiche regole in materia di intercettazioni, termini investigativi e misure preventive patrimoniali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni antimafia e della confisca per equivalente.
Tutela delle vittime e assistenza
È istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601, che garantisce in via transitoria alloggio, vitto e assistenza sanitaria, nei limiti delle risorse disponibili. Per le vittime straniere resta fermo l’articolo 18 del testo unico immigrazione; particolare tutela è prevista per i minori stranieri non accompagnati.
Piano nazionale, referral e coordinamento
La legge prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, elaborato almeno ogni cinque anni, con obiettivi di prevenzione, contrasto investigativo, identificazione e assistenza delle vittime, cooperazione e monitoraggio.
È inoltre previsto il Meccanismo Nazionale di Referral, con procedure operative standard per l’identificazione tempestiva delle vittime, la segnalazione ai servizi competenti, la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, la complementarità con la protezione internazionale e il sostegno transfrontaliero.
Fondo per le misure anti-tratta e indennizzi
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale e, in parte, all’indennizzo delle vittime. Sono disciplinati importi, termini e condizioni per la domanda, nonché casi di esclusione e surrogazione della Presidenza del Consiglio nei diritti della vittima verso il condannato.
Raccolta dati, prevenzione e coordinamento istituzionale
Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette annualmente alla Commissione europea dati statistici su vittime, indagati, imputati, rinvii a giudizio, condanne e sentenze definitive, con flussi informativi intermedi da parte di ISTAT e del Ministero della giustizia.
La legge prevede anche misure di prevenzione internazionale e attività di cooperazione, informazione e formazione del personale per contrastare il fenomeno nei Paesi interessati e nei Paesi di origine delle vittime.
Disposizioni transitorie
Talune modifiche al codice di procedura penale e alle misure di prevenzione non si applicano a fatti o procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, secondo le regole transitorie espressamente previste.
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