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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11693/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una società di una cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 254.711,15, comprensivo di sanzioni e interessi, relativa al recupero di crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e per il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. La cartella era stata annullata in primo grado e il successivo appello dell'Agenzia era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto nulla la cartella perché non preceduta dal cd. avviso bonario. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva esaminato la dedotta esistenza di un avviso di recupero già notificato e mai impugnato, relativo a una parte dei crediti contestati; 2) violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 e degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo che, nel caso concreto, il preventivo avviso bonario non era necessario, poiché si trattava di recupero di importi non spettanti risultanti ex actis e non di una liquidazione automatizzata che imponesse un contraddittorio endoprocedimentale per incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la sentenza d'appello era omissiva sulla questione, ritualmente devoluta, dell'esistenza di un avviso di recupero definitivo e quindi non impugnato, atto prodromico rispetto a parte della pretesa erariale. Ha poi ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che l'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non sussiste in via generale per tutte le iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso in esame, le irregolarità riguardavano recuperi di crediti d'imposta e indebite esposizioni IVA, profili non riconducibili a tali incertezze, sicché la cartella non era nulla per mancato avviso bonario. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini l'appello alla luce dei principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia: il giudice d'appello deve esaminare tutte le domande e le questioni ritualmente devolute.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel dedotto vizio di violazione della valutazione della prova e delle risultanze processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come vizio processuale per censurare l'omessa pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La Corte ribadisce che il contraddittorio preventivo non è richiesto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non richiede necessariamente la preventiva comunicazione dell'esito, salvo ipotesi di incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La stessa regola vale per il controllo automatizzato IVA: l'avviso bonario non è sempre requisito di validità della cartella.

  • art. 8 L. n. 488/2000

    Indicato come base normativa dei crediti d'imposta oggetto di recupero.

  • L. n. 388/2000

    Richiamata come fonte dei crediti d'imposta per incrementi occupazionali oggetto di recupero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni e ragioni devolute; l'omessa pronuncia su un capo o su una specifica ragione difensiva integra nullità della sentenza per vizio processuale.
  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la preventiva comunicazione dell'esito al contribuente non costituisce un adempimento necessario in ogni caso, ma solo quando l'attività dell'ufficio comporti valutazioni o correzioni che coinvolgano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Quando la pretesa erariale deriva da errori formali, da indebite esposizioni di crediti d'imposta o da dati oggettivamente riscontrabili dagli atti, la mancata emissione dell'avviso bonario non determina di per sé la nullità della cartella.
  • La verifica della necessità del contraddittorio endoprocedimentale va distinta dal merito della debenza del tributo o del credito: anche se il contribuente può contestare la pretesa, la questione appartiene al merito e non può essere surrogata da una declaratoria automatica di nullità della cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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