Cassazione Civile, Ordinanza n. 08561/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, tramite la banca intermediaria, di otto ordini di obbligazioni Lehman Brothers effettuati da due clienti tra febbraio e giugno 2008, per un importo complessivo di euro 320.000. Dopo il default dell’emittente, gli investitori hanno sostenuto che la banca avesse presentato i titoli come investimento a basso rischio perché inclusi nell’elenco Patti Chiari, avesse omesso informazioni sulla grave situazione finanziaria dell’emittente, avesse concentrato l’investimento su un solo strumento e avesse violato gli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla normativa di settore e da un obbligo pattizio assunto nei moduli di acquisto. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stata invece dichiarata la risoluzione dei contratti di investimento per inadempimento della banca all’obbligo contrattuale di informare tempestivamente gli investitori della significativa variazione del livello di rischio dei titoli, con condanna restitutoria nei limiti indicati dalla Corte territoriale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, la novità della domanda o della causa petendi relativa all’obbligo informativo di fonte negoziale; l’erronea interpretazione della clausola Patti Chiari e l’inesistenza di un obbligo di monitoraggio del VaR; l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività; la motivazione apparente sulla nozione di significativa variazione del rischio; l’omesso esame di fatti decisivi sulla gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. e sull’adeguatezza degli investimenti; infine, l’omessa restituzione dei titoli a seguito della risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in particolare che la domanda fondata sull’obbligo informativo pattizio non era nuova perché già desumibile dall’atto introduttivo; che la censura sull’interpretazione della clausola contrattuale mirava in realtà a ottenere un riesame del merito; che non vi era omessa pronuncia su una questione processuale e che la motivazione della Corte d’appello era sufficiente. Ha inoltre ribadito che, in materia di intermediazione finanziaria, l’inosservanza degli obblighi informativi dell’intermediario rileva a prescindere dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione e che l’assenza di prova dell’adempimento informativo può fondare la tutela risolutoria/risarcitoria. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo sulla pretesa novità delle difese in comparsa conclusionale; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
Invocato per sostenere l’inammissibilità di una nuova causa petendi in appello; la Corte esclude la novità della domanda.
Richiamato per contestare l’interpretazione della clausola Patti Chiari; la censura è dichiarata inammissibile perché mira a riesame del merito senza specifica violazione dei canoni ermeneutici.
Invocato per omessa pronuncia su eccezioni e sulla domanda di restituzione dei titoli; la Corte esclude il vizio.
Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. sulla presunta carenza motivazionale; censura respinta.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente; la Corte nega la violazione.
Norma posta a base della domanda di risoluzione degli ordini di investimento per inadempimento.
Richiamato per la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento; la Corte conferma la rilevanza dell’obbligo informativo violato.
Richiamati come fonte degli obblighi informativi dell’intermediario verso il cliente; la Corte li menziona come concorso con l’obbligo pattizio.
artt. 28 e 29 Regolamento Consob 11522/1998
Richiamati per gli obblighi di correttezza, informazione e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 29 Regolamento Consob 11522/1998
Invocato sulla adeguatezza delle operazioni; la Corte afferma che la valutazione di adeguatezza non esclude, di per sé, la rilevanza dell’inadempimento informativo.
Richiamato nel motivo sulla restituzione dei titoli conseguente alla risoluzione; la censura è dichiarata inammissibile per mancata riproposizione della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di servizi di investimento, l’intermediario che assuma uno specifico obbligo informativo ulteriore rispetto a quelli legali è tenuto al suo puntuale e tempestivo adempimento; la violazione di tale obbligo può integrare inadempimento contrattuale rilevante ai fini della risoluzione e del risarcimento.
- La domanda non è nuova quando la causa petendi risulti già, sia pure implicitamente, dall’atto introduttivo e dalle allegazioni originarie; la mera precisazione o specificazione in corso di causa di un profilo già dedotto non integra mutamento vietato della domanda.
- La censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indichi specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale modo; non è consentito usare il ricorso per ottenere un nuovo apprezzamento del contenuto della clausola.
- L’interpretazione di clausole che impiegano espressioni elastiche, come "significativa variazione del livello di rischio", è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, non per una diversa lettura del testo pattizio.
- In materia di intermediazione finanziaria, l’inosservanza degli obblighi informativi dell’intermediario è di per sé idonea a disorientare l’investitore; la valutazione di adeguatezza dell’operazione non elimina la rilevanza dell’omessa o tardiva informazione quando essa sia dovuta per legge o per contratto.
- Ai fini della risoluzione, la gravità dell’inadempimento va apprezzata in relazione all’interesse concreto della parte adempiente; quando l’investitore abbia scelto un titolo reputato a basso rischio proprio in ragione dell’informazione promessa sulla sua evoluzione, la tardiva comunicazione del mutamento del rischio può essere non di scarsa importanza.
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