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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24003/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale eseguito presso uno studio di consulenza contabile, dal quale emerse che per alcuni clienti erano stati indicati crediti IVA per gli anni 2002 e 2003 senza corrispondenti registrazioni di fatture idonee a giustificarli. L'Ufficio notificò distinti avvisi e poi un atto di contestazione per l'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, qualificando il professionista come coautore della violazione insieme alla titolare dello studio e ai clienti. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso del professionista, ritenendolo responsabile in concorso ma riqualificando la violazione come omessa dichiarazione e applicando una sanzione fissa. L'Agenzia appellò sostenendo che la sanzione dovesse restare quella proporzionale prevista per l'infedele dichiarazione e che l'appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto generico l'appello nonostante questo contestasse specificamente la determinazione della sanzione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, perché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sul vero thema decidendum, soffermandosi invece sul supposto difetto di motivazione della sentenza di primo grado; 3) violazione delle norme sostanziali sulla sanzione per infedele dichiarazione e sul concorso di persone nelle violazioni tributarie. Il professionista è rimasto intimato in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'appello erariale fosse specifico e che la CTR avesse errato nel dichiararlo inammissibile. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse omesso di esaminare il vero oggetto dell'appello, cioè se al coautore della violazione spettasse la sanzione proporzionale per infedele dichiarazione anziché quella fissa per omessa dichiarazione, pronunciando invece su un profilo non devoluto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello erariale e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'appello tributario non richiede una formulazione formalistica, ma deve contenere una chiara esposizione, anche sommaria, dei punti della decisione contestati; la specificità va valutata sull'atto complessivo e non può essere esclusa se l'impugnazione consente di comprendere l'ambito del riesame richiesto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La trascrizione dell'atto di appello nel ricorso per cassazione è stata ritenuta idonea a soddisfare il requisito di specificità richiesto per il motivo di legittimità.

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    In materia di concorso di persone nella violazione tributaria, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione commessa.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    È la disposizione richiamata per la sanzione proporzionale relativa all'infedele dichiarazione; la controversia riguarda la sua applicazione al coautore della violazione.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 471/1997

    È la norma evocata in primo grado per la sanzione fissa relativa all'omessa dichiarazione; la Cassazione rileva che il vero tema dell'appello era la correttezza della riqualificazione e della conseguente misura sanzionatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su un thema decidendum diverso da quello devoluto dalle parti; nel caso, la CTR ha deciso sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado anziché sulla censura inerente il titolo e la misura della sanzione.

  • artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la Corte però ha incentrato l'accoglimento sulla mancata pronuncia sul motivo di appello effettivamente proposto.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato quale parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    Norma evocata nel terzo motivo di ricorso, relativo alla disciplina sanzionatoria; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello va accertato con riguardo all'atto nel suo complesso: l'impugnazione è ammissibile se, anche in modo sommario, consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza contestati e le ragioni del riesame richiesto.
  • Il rinvio per relationem ad altro provvedimento non è di per sé inammissibile: è legittimo quando il richiamo sia comprensibile e svolga una funzione argomentativa a sostegno delle censure, senza ridursi ad adesione acritica a un precedente menzionato.
  • In caso di impugnazione tributaria, il giudice d'appello deve pronunciarsi sul reale oggetto della devoluzione; se decide su una questione diversa, o omette di esaminare la censura effettiva, incorre in nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nella violazione tributaria commessa in concorso, la corretta qualificazione del titolo dell'illecito e della correlata misura sanzionatoria deve essere verificata rispetto alle deduzioni dell'appellante, senza sostituire d'ufficio un diverso assetto decisorio non devoluto.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è una misura restrittiva e va applicata solo quando l'atto non consenta in alcun modo di cogliere i punti della decisione sottoposti a riesame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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