Sentenza del 15/07/2016 n. 1340 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Grosseto che aveva annullato l'iscrizione a ruolo e ritenuto decaduta l'Amministrazione dalla riscossione della sanzione di euro 4.321,80, irrogata per l'impiego irregolare di un lavoratore dipendente. Il contribuente sosteneva che la cartella, notificata l'11 febbraio 2010, fosse tardiva rispetto alla notifica dell'atto sanzionatorio dell'1 settembre 2004 e che l'onere di riassumere il giudizio spettasse all'Ufficio.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La mancata riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Grosseto ha determinato l'estinzione del processo e la definitività dell'atto amministrativo di irrogazione della sanzione. Secondo la Commissione, i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione, poiché solo da quel momento il credito può essere fatto valere. Essendo la causa divenuta definitiva nel novembre 2009, la cartella notificata l'11 febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva e legittima. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 392 c.p.c.
Non riportata integralmente nel testo
Disciplina la riassunzione del giudizio dopo una pronuncia che impone il trasferimento della causa ad altro giudice; la mancata riassunzione entro il termine previsto conduce all'estinzione del processo.
Art. 393 c.p.c.
Non riportata integralmente nel testo
La mancata riassunzione del procedimento da parte di chi vi abbia interesse determina l'estinzione del giudizio.
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
Non riportata integralmente nel testo
Prevede effetti analoghi in tema di mancata riassunzione del giudizio tributario, applicati dalla Commissione anche alla fattispecie esaminata.
Art. 25, lett. e), del D.P.R. n. 602/1973
Non riportata integralmente nel testo
Stabilisce il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento, a pena di decadenza. Il termine, tuttavia, decorre da quando l'accertamento o l'atto sanzionatorio è divenuto definitivo e la riscossione può essere concretamente avviata.
Artt. 2935 e 2967 c.c.
Non riportate integralmente nel testo
I termini per l'esercizio del diritto decorrono dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, ciò avviene dopo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
Cass. n. 556/2016 e Cass. n. 21143/2015
Non riportate integralmente nel testo
Confermano che l'estinzione del giudizio rende definitivo il provvedimento amministrativo e fa decorrere da quel momento i termini per la riscossione.
Massime di principio
- Quando un giudizio viene trasferito davanti a un altro giudice e nessuna delle parti lo riassume nel termine previsto, il processo si estingue.
- L'estinzione del processo può rendere definitivo l'atto amministrativo o tributario impugnato, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- I termini di decadenza e prescrizione per la riscossione non decorrono necessariamente dalla notifica originaria dell'atto, ma dal momento in cui l'atto diventa definitivo e il credito può essere concretamente riscosso.
- La pendenza del giudizio può impedire all'Amministrazione di procedere alla riscossione; in tal caso, il decorso dei termini è collegato alla cessazione dell'impedimento.
- Per valutare la tempestività di una cartella occorre individuare con precisione la data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, la scadenza del termine per la riassunzione e il termine decadenziale applicabile.
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