Sentenza del 15/07/2016 n. 446 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - Ingiunzione di Pagamento - ricorso privo dell'indicazione della Commissione Tributaria cui è diretto - copia depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria competente - inammissibilità del ricorso - non sussiste -Redditi prodotti all'estero - mancata dimostrazione del pagamento delle imposte all'estero - recupero a tassazione dei relativi crediti di imposta - legittimità - notifica della preliminare cartella eseguita tramite messo autorizzato - validità - omessa indicazione del computo degli interessi - irrilevanza - indicazione degli interessi di mora - non inficiano la validità della cartella avendo funzione di debenza in caso di mancato pagamento - obbligo di motivazione della cartella - non sussiste - aggio di riscossione - legittimità in quanto disposto per legge - legittimazione del funzionario all'emissione del provvedimento su delega del dirigente d'ufficio - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della riscossione sotto diversi profili: l'omessa indicazione della Commissione Tributaria nel ricorso; il recupero a tassazione di crediti d'imposta relativi a redditi prodotti all'estero, sostenendo di aver assolto le imposte estere; la validità della notifica della cartella; l'omessa indicazione del calcolo degli interessi; l'indicazione degli interessi di mora; il difetto di motivazione della cartella; la legittimità dell'aggio di riscossione; e la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Non è stata dichiarata l'inammissibilità per la mancata indicazione della Commissione Tributaria, poiché il ricorrente aveva attestato il deposito presso la Commissione competente e tale deposito era effettivamente avvenuto nei termini. Tuttavia, nel merito, il recupero dei crediti d'imposta esteri è stato ritenuto legittimo perché il contribuente non aveva dimostrato l'effettivo pagamento delle imposte all'estero: la nota di rimborso prodotta era priva dell'indicazione del titolo e non era riferibile all'anno contestato. È stata ritenuta valida anche la notifica eseguita tramite messo notificatore autorizzato. L'omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi non invalida la cartella, così come l'indicazione degli interessi di mora, dovuti soltanto in caso di ritardato pagamento. La cartella non necessitava di autonoma motivazione, essendo la pretesa già motivata nell'avviso di rettifica precedentemente notificato. Sono stati ritenuti legittimi l'aggio di riscossione, previsto dalla legge, e la firma del funzionario, effettuata sulla base di una delega del dirigente.
Norme richiamate
Norme in materia di ricorso tributario e deposito presso la Commissione Tributaria competente
La mancata indicazione formale della Commissione Tributaria destinataria non determina automaticamente l'inammissibilità quando dal ricorso risulta l'intenzione di depositarlo presso l'organo competente e il deposito è stato effettivamente eseguito nei termini.
Norme sul credito d'imposta per imposte pagate all'estero
Il contribuente che intende fruire del credito deve dimostrare in modo concreto e riferibile all'anno d'imposta interessato l'effettivo pagamento delle imposte estere. Documentazione generica o priva dell'indicazione del titolo del pagamento non è sufficiente.
Norme sulla notificazione degli atti tributari tramite messo notificatore autorizzato
La notifica è valida quando effettuata da un soggetto autorizzato, anche se il contribuente contesta erroneamente che sia stata eseguita tramite il servizio postale.
Norme sugli interessi e sugli interessi di mora nelle cartelle di pagamento
L'omessa esposizione del procedimento matematico di calcolo degli interessi non invalida la cartella in assenza di uno specifico obbligo normativo. Gli interessi di mora indicati nella cartella diventano dovuti in caso di mancato o tardivo pagamento.
Norme sulla motivazione della cartella di pagamento
La cartella può non contenere una motivazione autonoma quando la pretesa è già stata compiutamente illustrata in un precedente atto impositivo, come un avviso di rettifica regolarmente notificato.
Norme sull'aggio di riscossione
L'aggio è legittimo se previsto direttamente dalla legge e, per tale ragione, non costituisce di per sé un aiuto di Stato.
Norme sulla delega di firma degli atti tributari
Il funzionario può sottoscrivere l'atto quando risulta legittimato da una delega conferita dal dirigente dell'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un'omissione meramente formale non comporta necessariamente l'inammissibilità se l'atto consente di individuare il giudice competente e il deposito corretto è stato effettivamente effettuato nei termini.
- Per ottenere un credito d'imposta relativo a redditi prodotti all'estero, il contribuente deve conservare e produrre prove documentali precise del pagamento, riferite sia all'imposta sia allo specifico periodo d'imposta; documenti generici o non correlati temporalmente possono essere respinti.
- La validità della notifica dipende dall'effettiva abilitazione del notificatore e dal rispetto delle formalità previste, non dalla qualificazione erronea data dal contribuente alla modalità di notifica.
- La cartella non deve necessariamente spiegare nuovamente una pretesa già adeguatamente motivata in un precedente atto notificato, purché il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere origine e quantificazione del debito.
- L'assenza del dettaglio matematico degli interessi non determina automaticamente l'illegittimità della cartella, salvo che una specifica disposizione imponga tale indicazione o che il contribuente dimostri un'incertezza concreta sulla pretesa.
- Gli oneri di riscossione previsti direttamente dalla legge sono, in linea generale, legittimi; la loro contestazione richiede la dimostrazione di uno specifico vizio normativo o applicativo.
- La firma di un funzionario diverso dal dirigente non invalida l'atto se esiste una delega valida e verificabile.
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